Il 21 aprile, la Commissione lavoro del Senato ha approvato le modifiche al testo del collegato lavoro, così come chiesto dal Presidente Napolitano nel messaggio di rinvio della legge alle camere. L’emendamento presentato dal relatore Cazzola (PDL), va a modificare l’art. 31 del ddl lavoro, quello appunto relativo all’arbitrato.In pratica, l’arbitrato non sarà più possibile in caso di licenziamenti.
L’emendamento prevede che:
“La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi” sui campi di applicazione dell’arbitrato attraverso le clausole compromissorie “trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma”
Inoltre, approvando un emendamento proposto dalla Lega, si è stabilito che la clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.
Per quanto riguarda le controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, si potrà comunque ricorrere al Tribunale che decide in unico grado. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Per quanto riguarda l’art.20 ossia la norma relativa all’esposizione all’amianto dei lavoratori a bordo delle navi di stato, la commissione ha bocciato l’emendamento del governo che ancora una volta limitava la responsabilità dello Stato a quella civile, escludendo la responsabilità penale.
Ora il testo dovrà passare alla Camera.