Il premio di 100 euro in busta paga, previsto nel Decreto Cura Italia, spetta anche ai volontari della protezione civile? A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Riposta n. 302 del 2 settembre 2020. Infatti, poiché tale prestazione si configura come una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, in quanto lo stesso non può considerarsi assente, il lavoratore accedere all’incentivo economico. Il premio è riconosciuto unicamente per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di protezione civile.
Chiaramente l’interessato deve soddisfare le altre condizioni di legge per averne diritto, come ad esempio il reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro. In caso di spettanza del premio, l’importo verrà riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta.
Premio 100 euro in busta paga: come funziona
L’art. 63, co. 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, prevede che ai titolari di redditi di lavoro dipendente spetta un premio di 100 euro, se:
- si possiede un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio;
- è stata prestata l’attività lavorativa per il mese di marzo del 2020.
Il premio, in particolare, è riconosciuto proporzionalmente al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
L’incentivo viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta dell’incentivo erogato, gli stessi possono utilizzare l’istituto della compensazione mediante il mod. F24.
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Premio 100 euro: a chi spetta
La ratio della norma è quella di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (cd. “smart working”).
Ne consegue che il premio non è riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa:
- in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa;
- in attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo (ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Bonus 100 euro Cura Italia: spetta anche alla protezione civile
L’art. 39 del “Codice della Protezione Civile” (D.Lgs. n. 1/2018) prevede, al comma 1, che ai volontari impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a garantire loro:
- il mantenimento del posto di lavoro;
- il trattamento economico e previdenziale;
- la copertura assicurativa.
il datore di lavoro, quindi, ha la possibilità di richiedere il rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalente degli emolumenti versati al dipendente legittimamente impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta, ai sensi di
Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, in tali casi, il lavoratore non può considerarsi assente, bensì ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Ne consegue che il lavoratore potrà accedere all’incentivo economico, per i giorni del mese di marzo 2020, nei quali effettuato le attività di protezione civile.