La dichiarazione di successione ha lo scopo di comunicare all’Agenzia Entrate gli eredi e quanti subentrano nel patrimonio del defunto, al fine di determinare l’ammontare delle imposte dovute.
L’invio della dichiarazione, principalmente con modalità telematiche, consente all’Agenzia di liquidare l’importo a titolo di imposta sulla successione, quest’ultima calcolata con aliquote e franchigie differenti in base ai soggetti beneficiari.
Analizziamo in dettaglio come inviare la pratica di successione, nel rispetto di quali scadenze e quali dati devono essere inseriti.
Chi è tenuto a presentare la dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione dev’essere presentata da:
- Eredi, chiamati all’eredità e legatari o loro rappresentanti legali (purché non vi abbiano espressamente rinunciato ovvero, non essendo in possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione);
- Gli immessi nel possesso dei beni, in assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- Gli amministratori dell’eredità;
- I curatori delle eredità giacenti;
- Gli esecutori testamentari;
- I trustee.
Come evidenziato dall’Agenzia Entrate nella sua guida online (pubblicata su “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – Dichiarazione di successione”) se “più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola”.
Sono al contrario esonerati dall’obbligo di presentazione quanti si trovano, contemporaneamente, nelle seguenti condizioni:
- Eredità con valore non superiore a 100 mila euro;
- Eredità devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
- L’eredità non include beni immobili o diritti reali immobiliari.
Se, per effetto di sopravvenienze ereditarie, si supera il valore sopra citato, scatta l’obbligo per gli eredi di presentare la dichiarazione.
Entro quando dev’essere presentata la dichiarazione di successione?
I soggetti obbligati sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura della successione che, di norma, coincide con la data del decesso del contribuente.
Fanno eccezione una serie di ipotesi in cui i 12 mesi decorrono dalla data di:
- rinuncia all’eredità o al legato ovvero dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
- sopravvenienza di eventi che fanno venir meno l’esonero dalla presentazione della dichiarazione da parte di coniugi e parenti in linea retta;
- sopravvenienza o dalla diversa data in cui si dimostri di aver avuto notizia di eventi che modificano l’eredità / legato o comportano un’imposta maggiore;
- scadenza del termine stabilito per l’inventario (ovvero dalla sua chiusura) nelle ipotesi in cui l’erede accetta l’eredità con beneficio d’inventario;
- in cui perviene all’ente la notizia del diniego o del riconoscimento qualora il chiamato all’eredità sia un ente non ancora costituito o riconosciuto (il quale presenta domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione);
- della notizia legale della nomina (dopo l’apertura della successione) del curatore dell’eredità giacente, dell’esecutore testamentario o del rappresentante legale dell’erede o legatario;
- della chiusura del fallimento in atto al momento del decesso (o nel caso in cui il deceduto sia stato dichiarato fallito nei 6 mesi successivi);
- di immissione degli eredi nel possesso dei beni ovvero dal momento in cui diventa eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta (nelle ipotesi appunto di successione aperta a seguito di dichiarazione di assenza o morte presunta).
Come presentare la dichiarazione?
Vediamo ora come presentare la dichiarazione di successione.
Invio telematico
Nella generalità dei casi la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali devono essere presentate esclusivamente online, collegandosi alla piattaforma dell’Agenzia Entrate “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – Dichiarazione di successione – Come presentare la dichiarazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
A beneficio degli utenti è altresì disponibile un software per la compilazione e l’invio dei documenti.
Una volta effettuata la trasmissione, il sistema restituisce:
- Una prima ricevuta che attesta l’avvenuto invio del file;
- Una seconda ricevuta (dopo i controlli formali sui dati riportati nella dichiarazione) che attesta gli estremi di registrazione ed indica la Direzione provinciale dell’Ufficio territoriale incaricato della lavorazione della dichiarazione (soltanto quest’ultima ricevuta, in caso di esito positivo, fornisce prova dell’avvenuta presentazione dei documenti).
In alternativa, è possibile:
- Trasmettere i documenti tramite un intermediario abilitato (ad esempio CAF o professionisti);
- Recarsi direttamente all’ufficio competente dell’Agenzia Entrate, per la consegna diretta della documentazione.
Residenti all’estero
Sono ammessi a presentare la dichiarazione di successione in modello cartaceo (scaricabile collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – Dichiarazione di successione – Modelli e istruzioni”) i residenti all’estero, a fronte di impedimenti alla trasmissione telematica.
Il materiale dev’essere inviato per raccomandata o altro mezzo equivalente con data certa di spedizione.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.
Defunto residente all’estero
Se il defunto risiedeva all’estero e, in precedenza, in Italia, la dichiarazione dev’essere trasmessa all’ufficio AE nella cui circoscrizione insisteva l’ultima residenza italiana.
In caso di indirizzo sconosciuto, l’indirizzo cui inviare la dichiarazione è Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.
Decesso avvenuto prima del 3 ottobre 2006
Dev’essere presentato il documento cartaceo “Modello 4” se il decesso è avvenuto in data antecedente il 3 ottobre 2006.
Lo stesso obbligo vale per eventuali dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative della prima (da presentarsi presso lo stesso ufficio territoriale di quest’ultima).
Quali sono i dati necessari da inserire in dichirazione?
Per compilare la dichiarazione di successione è necessario inserire:
- Codice fiscale, generalità ed ultima residenza del defunto;
- Data di apertura della successione;
- Generalità, residenza e codice fiscale dei chiamati all’eredità, dei legatari ed il loro grado di parentela o di affinità con il defunto (oltre ad eventuali rinunzie o accettazioni);
- Descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’asse ereditario;
- Passività, oneri deducibili e relativi mezzi di prova;
- Crediti contestati giudizialmente, nonché crediti verso lo Stato e gli enti pubblici;
- Estremi degli atti di donazione del defunto in favore di eredi e legatari, con indicati i relativi valori alla data di apertura della successione;
- Ammontare globale netto dell’asse ereditario;
- Riduzioni e detrazioni spettanti;
- Liquidazione delle imposte ipocatastali.
Alla dichiarazione devono poi essere allegati una serie di documenti, elencati all’articolo 30 del Decreto legislativo 31 ottobre 1990 numero 346, tra cui figurano la dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia (entrambi in esenzione da bollo).
Cosa accade dopo la dichiarazione di successione?
Avviso di liquidazione
Una volta presentata la dichiarazione, l’Agenzia Entrate determina l’imposta di successione dovuta dai singoli beneficiari e ne comunica l’importo a mezzo avviso di liquidazione.
In particolare, l’avviso di liquidazione dev’essere notificato dall’AE entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione.
Nei casi di omessa dichiarazione, l’Agenzia notifica l’avviso entro 5 anni dalla scadenza del termine.
Una volta trasmesso l’avviso, il diritto a riscuotere l’imposta (dal momento in cui è definitivamente accertata) è soggetto ad un termine di prescrizione di 10 anni, con decorrenza:
- In assenza di ricorso, dalla notificazione dell’avviso di accertamento o dalla sottoscrizione dell’atto di adesione;
- In presenza di ricorso, dalla data di notificazione dell’avviso di accertamento o di sottoscrizione dell’atto di adesione.
Contestazione
Se il destinatario ritiene non corretta la liquidazione dell’imposta, è tenuto ad impugnare l’avviso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, con ricorso o reclamo alla Commissione tributaria provinciale competente.
Pagamento
Gli eredi e i legatari obbligati al pagamento (in quanto destinatari dell’avviso di liquidazione) devono eseguirlo (a mezzo modello F24) entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso stesso.
In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al 2,5% per ogni semestre compiuto dalla scadenza.
Rateazione
I soggetti obbligati possono procedere al pagamento delle imposte in forma rateale, nei casi in cui l’importo dovuto non è inferiore a 1.000 euro.
In tal caso il versamento avviene:
- Con un importo non inferiore al 20% dell’imposta liquidata, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
- La somma restante, in un numero di 8 rate trimestrali ovvero, per importi eccedenti i 20 mila euro, in massimo di 12 rate trimestrali.
Gli interessi vengono calcolati (a partire dal giorno successivo il pagamento del 20%) sulle rate successive alla prima.
I versamenti delle rate hanno come scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Omesso pagamento
Il mancato pagamento dell’imposta comporta l’iscrizione a ruolo con conseguente notifica, da parte dell’Agente della riscossione, della cartella di pagamento maggiorata degli interessi, della sanzione per omesso versamento e dell’aggio della riscossione.
Peraltro, il mancato pagamento della somma pari al 20% del totale (entro il termine di 60 giorni) o di una delle rate, comporta la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con i relativi interessi e sanzioni.
Come si determina l’imposta di successione?
L’imposta di successione si ottiene applicando le aliquote (diverse a seconda del beneficiario) sul valore della quota ereditaria o legato, spettante a ciascuno di essi, al netto delle passività deducibili e della franchigia, applicata per determinati soggetti (ad esempio i parenti più stretti o i portatori di handicap).
In particolare, il coniuge o il superstite dell’unione civile, i parenti in linea retta (genitori, figli e rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, adottanti e adottati) beneficiano di una franchigia di un milione di euro con un’aliquota del 4%.
Nel caso di fratelli e sorelle, al contrario, la franchigia scende a 100 mila euro, con un’aliquota del 6%.
Per quanto riguarda:
- Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al 3° grado, l’aliquota è del 6%;
- Altri soggetti, nei cui confronti l’aliquota è dell’8%;
- I portatori di handicap grave (ai sensi della Legge numero 104/1992), si applica una franchigia di 1.500.000,00 euro e le aliquote del 4%, 6%, 8% a seconda del grado di parentela.
Esclusivamente nel caso in cui l’asse ereditario comprenda immobili o diritti reali di godimento, sono dovute anche le imposte ipocatastali, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria.