Dal 14 ottobre 2021, e fino al 13 dicembre 2021, è possibile inviare le domande per fruire del contributo a fondo perduto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1, co. da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021).
Possono presentare istanza i soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con un Provvedimento prot. n. 268440 del 13 ottobre 2021), ha approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i contributi.
Contributo a fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis alternativo: a chi spetta
Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti in Italia, che:
- nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro;
- hanno registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019;
- hanno registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Non possono accedere ai contributi:
- i soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir);
- gli intermediari finanziari;
- le società di partecipazione (art. 162-bisdel Tuir).
Contributo a fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis alternativo: quanto spetta
Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda. Se viene richiesto esclusivamente il contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73/2021).
Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30% della differenza tra:
- l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021;
- l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Se vengono richiesti entrambi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20% alla differenza tra:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Contributo a fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis alternativo: come e quando fare domanda
I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino al 13 dicembre 2021. Nell’istanza devono essere indicati:
- prima i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario;
- successivamente le informazioni sulla sussistenza dei requisiti;
- infine l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito.
I contributi arrivano mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.