Dal 15 giugno è possibile inoltrare la richiesta di Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n°15/e ha fornito specifici chiarimenti in merito alla spettanza degli aiuti riconosciuti a imprese e lavoratori autonomi.
In particolare il bonus a fondo perduto può essere richiesto anche dalle Società tra professionisti in quanto titolari di reddito d’impresa e anche i contribuenti forfettari possono accedervi senza preclusione alcuna.
Ecco in chiaro i principali chiarimenti forniti dal Fisco con la circolare 15/e del 13 giugno.
Contributi a fondo perduto 2020: a chi spetta
I contributi a fondo perduto possono essere richiesti da imprenditori operanti in forma individuale o societaria, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario.
In particolare, possono richiedere i contributi a fondo perduto:
- imprenditori individuali e società, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- i soggetti che producono reddito agrario,
Sono inoltre ammessi ai contributi gli enti senza scopo di lucro che svolgono in maniera non prevalente un’attività d’impresa nonchè le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma cooperativa.
Leggi anche: Domanda di contributi a fondo perduto: istanza on line dal 15 giugno
Soggetti esclusi
Nella circolare n°15 è confermata l’esclusione dalla richiesta di contributo per i professionisi con o senza cassa. Dunque, anche coloro che esercitano una professione con iscrizione alla gestione separata dell’Inps non possono accedervi. Al contrario le società tra professionisti (S.T.P.) possono richiedere i contributi in esame anche se i soci ricadano o meno nelle cause di esclusione.
Sono inoltre esclusi:
- i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori dipendenti o pensionati;
- lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo (EX Enpals);
- gli intermediari finanziari;
- i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti.
Difatti, le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario), al contempo lavoratori dipendenti o pensionati o che svolgono altre attività escluse, possono comunque fruire del contributo a fondo perduto “COVID-19” in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.
Lo svolgimento di più attività e la determinazione della soglia ricavi
Considerato che il contributo a fondo perduto è soggettivo e non replicabile, anche in caso di svolgimento di più attività che singolarmente sono considerate ammissibili ai contributi, non si avrà diritto a più erogazioni. Inoltre, laddove lo stesso soggetto svolga sia un’attività non rientrante tra quelle ammesse ai contributi sia un’attività ammissibile, potrà comunque richiedere i contributi.
Detto ciò, in tali casi, ai fini del riscontro sui requisiti di ammissione, la soglia dei ricavi 2019 (fino a 5.000.000 di € ) nonché la verifica della perdita di fatturato (ammontare del fatturato di mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi rispetto ad aprile 2019), è determinata considerando la:
- la somma dei ricavi e compensi, dei fatturati di tutte le attività esercitate ammesse al contributo a fondo perduto;
- con l’esclusione pertanto di quelli relativi alle attività escluse ( professioni, lavoro dipendente ecc).
La verifica della soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato
Ai fini dell’accesso ai contributi in esame è necessario che: i ricavi 2019 non siano superiori a 5.000.000 di euro; l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
Il monte ricavi è quello che sarà inserito in dichiarazione dei redditi 2020 nei quadri di seguito individuati.
Tipo di dichiarazione | Ricavi/compensi | Regime fiscale | Quadro e rigo dichiarativo |
P.F. | Ricavi | Contabilità ordinaria | RS116 |
Contabilità semplificata | RG2,col.2 | ||
Compensi | RE2, COL.2 | ||
Ricavi/compensi | Regime forfettario | da LM22 A LM 27, col.3 | |
S.P. | Ricavi | Contabilità ordinaria | RS116 |
Contabilità semplificata | RG2, col.5 | ||
Compensi | RE2 | ||
S.C. | Ricavi | RS107, col.2 |
In merito alla verifica della riduzione del fatturato, aprile 2019 in confronto con aprile 2020, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Dunque, per le fatture immediate andrà considerata la data dell’operazione mentre per quelle differite la data del documento di trasporto altro documento equipollente.
Inoltre, le fatture e i corrispettivi sono da considerare al netto Iva.
Soggetti con inizio attività 2019
Tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 hanno diritto alla fruizione dei contributi a fondo perduto per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche indipendentemente dalla perdita di fatturato. Inoltre il contributo spetterà anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 è pari a zero.
Detto ciò, può accadere che il fatturato aprile 2020 sia superiore al fatturato aprile 2019. In tale caso, per calcolare il contributo spettante, alla differenza, si applicherà la percentuale agevolativa del 20, 15 o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019.
Di conseguenza, laddove la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo.
Per la verifica delle percentuali agevolative applicabili si rimanda all’articolo Domanda di contributi a fondo perduto: istanza on line dal 15 giugno.
Contributi a fondo perduto e cessazione della partita iva
Considerato che la riduzione del fatturato è basata sul raffronto con il mese di aprile 2020, potranno accedere ai contributi in esame i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).Difatti, non è consentito presentare l’istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata.
Tuttavia, la sua cessazione dopo la presentazione dell’istanza di contributo non determina l’obbligo di restituzione.
CIRCOLARE N. 15/E Agenzia delle Entrate
Di seguito il testo in formato Pdf della Circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate sui contributi a fondo perduto.
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