Fino al 15 ottobre è ancora possibile beneficiare dell’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio per la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Rateizzando gli importi entro tale data, non si decadrà dalla rateazione, anche se non si pagheranno 10 rate del piano di dilazione. La normativa generale prevede la decadenza dopo 5 rate anche non consecutive.
Beneficiano della rateizzazione agevolata delle cartelle e dei debiti accumulati, senza alcun adempimento aggiuntivo, anche i contribuenti con piani di rateizzazione già in essere, precedenti alla data dell’8 marzo 2020. Data di inizio del periodo di sospensione dei termini di pagamenti dei carichi esattoriali.
Se si ha una cartella da pagare e si intende rateizzare gli importi dovuti, potrebbe essere il momento giusto per farlo.
Le misure del Decreto Agosto (Dl 104/2020)
Il Dl 104/2020 è intervenuto sull’attività di riscossione posticipando la sua ripresa alla data del 15 ottobre. Difatti, fino a tale data, non devono essere effettuati i versamenti relativi a cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, aventi scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020.
Ad ogni modo, i versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 novembre. Inoltre, fino al 15 ottobre, non possono essere notificate cartelle e altri atti della riscossione. Anche le rate di piani di dilazione in essere sono interessate dalla sospensione dei pagamenti.
La sospensione dell’attività di riscossione, è stata prevista dapprima:
- dal Dl 18/2020, decreto Cura Italia, fino al 31 maggio 2020,
- prorogata dal D.L 34/2020(decreto Rilancio) al 31 agosto e
- successivamente allungata ulteriormente dal decreto Agosto, fino al 15 ottobre.
Sulle sospensioni in esame, l ‘Agenzia delle entrate riscossione ha rilasciato apposite F.A.Q.
Rateizzazione agevolata delle cartelle esattoriali: scadenza del 15 ottobre
Un ulteriore intervento di rilievo ha riguardato la decadenza dei piani di dilazione in essere o quelli attivati entro il 15 di ottobre.
A tal proposito, l’art 154 del D.L. Rilancio prevede che
“Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.”
Il Dl Agosto ha portato il termine del 31 agosto al 15 ottobre. Anche per gli avvisi di pagamento.
Le previsioni del decreto Agosto, operano in deroga alla normativa generale, art.19 DPR 602/1973.
Ciò comporta che, presentando richiesta di rateazione entro tale ultima data è possibile saltare fino a 10 rate prima della decadenza dalla dilazione. La normativa ordinaria prevede la decadenza dopo 5 rate anche non consecutive.
La misura di favore vale anche per coloro che hanno piani di rateizzazione già in essere. Precedenti alla data dell’8 marzo 2020, inizio del periodo di sospensione dei termini di pagamento). Attenzione, i piani di dilazione non dovevano essere già decaduti.
Rateizzazione delle cartelle: regole generali
Il contribuente con un carico affidato all’Ex Equitalia: debito da cartella esattoriale, avviso di accertamento o avvio di addebito Inps, se presenta una richiesta di rateazione entro il 15 ottobre, per tutta la durata beneficerà di condizioni più vantaggiose. Difatti, presentando richiesta di rateazione entro il 15, potrà saltare fino a 10 rate prima della decadenza dalla dilazione.
Come si richiede una rateazione ordinaria?
Come indicato nella sezione rateizzazione dell’Agente della riscossione , per debiti fino a 60 mila euro puoi la rateizzazione si richiede presentando apposita domanda. On-line oppure tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, modello R1.
Per i debito fini alla soglia citata, il contribuente non deve allegare alcuna documentazione.
Con una rateazione ordinaria si può arrivare fino a 72 rate e l’accesso è automatico.
Per debiti superiori a 60 mila euro, al modello R2 è necessario allegare la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. Ciò serve ad attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In tale caso, la richiesta di rateazione deve essere espressamente accolta.
Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.
Sia per i debiti superiori a 60.000 euro che inferiori, è possibile scegliere tra rate costanti o rate crescenti.
Modelli R1 e R2 rateizzazione (1,1 MiB, 296 hits)
Modalità di pagamento delle rate
Le rate dei piani di dilazione possono essere pagate in banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con internet banking. Ancora , il pagamento può avvenire alla Posta, presso i tabacchini aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica.
Oltre ai citati canali, si può pagare anche sul portale dell’Agente della riscossione nonchè l’app Equiclick attraverso la piattaforma PagoPa. Naturalmente il pagamento può essere effettuato direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
I contribuenti possono scegliere di pagare le rate anche tramite l’addebito in conto corrente (Sdd). Come ribadito sul sito “Fisco oggi.it”,
La richiesta di attivazione o revoca del mandato di addebito può essere presentata direttamente agli sportelli della Riscossione, senza la necessità di andare in banca. Per presentare la richiesta è necessario compilare il modulo specifico disponibile negli uffici e sul sito. L’addebito sarà operativo per la rata la cui scadenza è fissata dopo 30 giorni dalla data di consegna del mandato.