Bonus affitto nel Decreto Ristori: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre il decreto-legge 137/2020 che contiene una serie di agevolazioni in favore delle diverse attività economiche colpite dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre 2020 e in generale dalla crisi economica derivante dalla diffusione del coronavirus.
Tale ultimo decreto, in considerazione della ripresa dei contagi da covid-19, ha riproposto la stretta su determinate attività economiche. Da qui, è stata disposta la chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc. Prevista anche l’attività limitata per bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc. Difatti le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
Tra le misure contenute nel Decreto Ristoro spicca la proroga del bonus affitti (previsto in prima istanza dal Decreto Rilancio), fino al 31 dicembre 2020 per i soggetti interessati dalle nuove restrizioni di chiusura.
Ecco in chiaro le novità sul bonus affitto e le attività economiche interessate.
Bonus affitto Decreto Ristori
Il Decreto-Legge Ristori (Dl 137/2020) approvato in data 27 ottobre dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre, modifica il bonus in esame in funzione delle previsioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020.
DPCM, con cui è stata disposta la chiusura di cinema, teatri, sale gioco e scommesse, sale bingo, palestre, piscine, centri sportivi ecc. Prevista anche l’attività limitata per bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc. Difatti le attività dei servizi di ristorazione con servizio al tavolo sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
Ritornando al bonus affitti, il decreto ristoro all’art.9 della bozza attualmente disponibile, estende l’agevolazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
L’estensione opera:
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente e
- per le sole imprese dei settori la cui attività, è stata sospesa con il DPCM del 24 ottobre 2020.
Al decreto è allegato un apposito elenco che individua le attività interessate dalle novità del bonus affitti, salvo quanto già detto sopra per le attività turistiche ricettive. Per quest’ultime opera già l’estensione del bonus fino a fine anno.
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Requisiti da rispettare
Le imprese che svolgono le attività elencate nello stesso allegato, beneficiano dell’estensione del credito fino al 31 dicembre 2020 se presentano:
- un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020,
- rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
Nessuna limitazione sul volume dei ricavi 2019 per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.
Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta sempre nella misura del: 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo; 30% dei canoni per affitto d’azienda.
Bonus affitto Decreto Rilancio
In considerazione dell’emergenza economica-sanitaria in essere, alle imprese e ai professionisti, l’art.28 del D.L. 34/2020 riconosce un credito d’imposta del 60% del canone di locazione, di leasing operativo o di concessione, di immobili ad uso non abitativo, pagato nei mesi di marzo aprile e maggio 2020. Rileva non la categoria catastale ma l’effettiva destinazione dell’immobile.
Il credito d’imposta ammonta:
- al 60%del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
Gli immobili devono essere utilizzati nello svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Ai fini dell’ottenimento del bonus, i soggetti beneficiari:
- nel periodo d’imposta 2019 devono presentare ricavi non superiori a 5 milioni di euro e
- una diminuzione del fatturato/corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 del 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.
Il raffronto del fatturato va fatto mese per mese ossia si confronta marzo 2020 con marzo 2019, aprile 2020 com aprile 2019 e così via.
Dunque, può accadere che sarà possibile richiedere il bonus per marzo ma non per aprile o viceversa.
Circa il requisito dei ricavi/compensi,
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.
Indicazioni rinvenibili al comma 3-bis dell’art.28 del D.L. 34/2020.
Attenzione, il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Utilizzo del credito d’imposta
Il bonus è già utilizzabile in F24 per il pagamento di imposte e contributi a debito.
Nel modello di pagamento, sarà necessario indicare il codice tributo 6920.
L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato all’effettivo pagamento del canone di locazione.
In alternativa alla compensazione, è possibile cedere il credito a soggetti terzi (art. 122, D.L. 34/2020). La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Soggetti beneficiari
Il bonus affitti spetta a:
- Imprenditori individuali, SNC, SAS;
- Soggetti iRES;
- Enti non commerciali;
- Professionisti;
- Studi associati.
Possono richiedere il credito d’imposta anche le strutture alberghiere e agrituristiche (anche con attività stagionale) nonché le imprese agricole. Stesse indicazioni per gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore in riferimento al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Nessuna esclusione è prevista per i contribuenti forfettari.
Specifici chiarimenti sul bonus affitti, in prima battuta, sono stati dati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 14/e 2020.
Non possono fruire del credito in esame, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Attività che danno luogo a redditi diversi, art.67 del TUIR.
Bonus affitti Decreto Agosto
Il D.L. 104/2020, D.L. Agosto è intervenuto sul bonus affitti con alcune novità.
In particolare, il bonus viene riconosciuto:
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente,
- anche alle strutture termali oltre che come già previsto a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.
Inoltre, l’agevolazione spetta per tutti i beneficiari, oltre che per i mesi di marzo, aprile e maggio, anche per quello di giugno.
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ancora, per le imprese turistico ricettive (non stagionali), il credito d’imposta spetta sino al 31 dicembre 2020.
Sempre per tali imprese, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% anziché del 30%.