Dal 10 maggio sarà possibile accedere al modello 730 precompilato online. Fra le tante voci da controllare, vi sono certamente le spese sanitarie, dovute a visite mediche specialistiche e all’acquisto di medicinali. Questa voce può portare infatti a rimborsi IRPEF direttamente in busta paga o nel cedolino pensione.
Nella dichiarazione precompilata, possono essere quindi indicate o confermate le spese sanitarie effettivamente sostenute dal contribuente, per poter chiedere il rimborso, ovvero per portale in detrazione oppure in deduzione fiscale. L’effettivo sostenimento si perfeziona laddove le spese sono rimaste a carico del contribuente; la ricezione di uno specifico rimborso spese per le stesse potrebbe far venire meno la spettanza della detrazione/deduzione in dichiarazione.
Ecco quando è possibile detrarre le spese sanitarie anche laddove per le stesse il contribuente ha ricevuto specifico ristoro.
Detrazione e deduzione delle spese mediche e sanitarie nel 730
Le spese mediche e sanitarie, in via generale danno diritto a una detrazione del 19% sulla spesa eccedente la franchigia di 129,11 €.
Tali spese sono detraibili anche se sono state sostenute per:
- un familiare a carico;
- un familiare con patologia che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario: in tale ultimo caso la detrazione spetta anche se il familiare non è fiscalmente a carico.
Le spese in esame sono indicare nel quadro E del 730, ordinario o precompilato e nel quadro RP del modello Redditi.
Leggi anche: Spese detraibili 730 anno 2020, cosa si può scaricare dalle tasse
In generale, possono essere detratte le spese individuate come da tabella successiva:
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- assistenza riabilitativa
- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica)
- analisi, indagini radioscopiche, terapie
- prestazioni chirurgiche
- cure termali ecc.
- acquisto di mascherine e altri D.P.I. com marchio C.E.
Se le suddette prestazioni comportano il pagamento del ticket, questo rappresenta un costo detraibile.
Ai fini della detrazione, la spesa sostenuta deve essere comprovata da apposita documentazione quale: fatture, ricevute fiscali o scontrino parlante; ricevute e scontrini sostituti da tempo dal c.d documento commerciale emesso in obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
730 precompilato spese mediche
Accanto alle spese detraibili al 19% , possono essere individuati specifici oneri interamente deducibili. Si ricorda che la detrazione opera sull’imposta già calcolata mentre la deduzione opera direttamente a riduzione del reddito sul quale è calcolata l’imposta.
Ad esempio, ex art.10 del DPR 917/86, sono deducibili, le spese sanitarie e spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Per i soggetti appena citati, sono deducibili , le spese per: assistenza infermieristica e riabilitativa, ippoterapia, musicoterapia; Tali ultime due voci di spesa sono deducibili se prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap, se eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista ecc).
Rimborso delle spese sanitarie e mediche nel 730 precompilato
Ai fini della detrazione delle spese sanitarie, rileva l’effettivo sostenimento della spesa; è possibile detrarre la spesa laddove per la stessa il contribuente ha ricevuto specifico rimborso dall’assicurazione?
Leggi anche: Come accedere al 730 precompilato 2021: online dal 10 maggio
Qualora i premi o i contributi versati non rappresentano un onere detraibile/deducibile le spese sanitarie possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi; al contrario, laddove per i suddetti premi spetta specifico beneficio fiscale la spesa sanitaria non è detraibile.
Detraibili delle spese sanitarie con rimborso assicurativo | |
Con premio detraibile/deducibile | Detrazione del 19% non ammessa |
Con premio non detraibile/deducibile | Detrazione ammessa |
Detto ciò, nella circolare 13/2019, l’Agenzia delle entrate, ha evidenziato quanto in sintesi riportato nella tabella successiva.
Spese sanitarie detraibili anche in presenza di rimborso o pagate direttamente dall’assicurazione | ||
|
||
|
||
Spese mediche e sanitarie non detraibili in presenza di rimborso | ||
|
E utile rapportate le indicazioni in esame alla dichiarazione precompilata.
Rimborsi delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata
Nella dichiarazione precompilata, sono indicate le spesa sanitarie comunicate da soggetti terzi quali farmacie, parafarmacie, dentisti, psicologi ecc. Il contribuente troverà già indicate tali spese nel dichiarativo.
Allo stesso tempo, sono comunicati all’Agenzia delle entrate, i dati dei rimborsi erogati dagli enti o casse con finalità assistenziali. Le spese sanitarie sono indicate nel quadro E della precompilata già al netto dei rimborsi.
Leggi anche: Rimborsi IRPEF modello 730/2020: novità dal decreto rilancio
Attenzione però ai rimborsi delle spese sanitarie sostenute in anni d’imposta precedenti rispetto a quello di ricezione dello stesso rimborso. L’Agenzia delle entrate, parte dall’assunto che per tali spese il contribuente abbia usufruito della relativa detrazione nelle precedenti dichiarazioni.
Ciò comporta che i rimborsi saranno inseriti nel quadro D del modello 730, come redditi da assoggettare a tassazione separata.
In tale situazione, se il contribuente, nelle dichiarazioni precedenti, non ha portato in detrazione le spese rimborsate oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, può modificare la dichiarazione precompilata. Dunque, potrà ridurre o eliminare i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.