Con la Sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014 il Consiglio di Stato è tornato sul diritto del padre ad usufruire dei riposi giornalieri di allattamento anche se la madre non lavora o è casalinga.
Il caso ha riguardato un assistente della Polizia di Stato il quale ha chiesto il riconoscimento del diritto a fruire dei riposi giornalieri di allattamento previsti all’art. 40 del T.U. n. 151/2001 con decorrenza dal giorno successivo al compimento del terzo mese di vita del figlio, che gli era stato negato con provvedimento del Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Questura di Genova e il pagamento delle somme corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestate per mancata fruizione di detti riposi.
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Ricordiamo che come previsto dal Testo Unico il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un’ora l’uno, anche cumulabili durante la giornata. Lo stesso diritto è riconosciuto al padre:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
Sia in prima istanza e successivamente il TAR avevano negato al padre il diritto a usufruire di detti permessi in quanto la madre essendo casalinga non può essere riconducibile o assimilabile ad una lavoratrice dipendente.
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In particolare il T.A.R. affermava che:
essendo i riposi giornalieri concessi al fine essenziale di garantire al figlio, entro l’anno di vita, la presenza alternativa di uno dei genitori, non sia giustificata, nel caso di madre casalinga, la concessione del beneficio al padre lavoratore dipendente
Tuttavia il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del lavoratore facendo sua la giurisprudenza più recente sul caso in questione, il cui orientamento ritiene che con:
lavoratrice dipendente il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le donne comunque svolgenti una attività lavorativa e, quindi, anche alle madri casalinghe, in ragione della ormai riconosciuta equiparazione della attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa; ciò perché la madre casalinga non può farsi rientrare nella menzionata ipotesi che ha riguardo ai casi in cui la donna, esplicando una attività lavorativa non dipendente (e non potendo, di conseguenza, avvalersi del periodo di riposo giornaliero, riservato ai soli lavoratori subordinati), sia ugualmente ostacolata nel suo compito di assistenza al figlio” (C.d.S, Sez. I, 22.10.2009, n. 2732).
Consiglio di Stato: riposi giornalieri di allattamento al padre se la madre non lavora (172,2 KiB, 2.899 hits)