Per la Cassazione se vi sono parametri certi, con adeguato monitoraggio e confronto con altri dipendenti, è legittimo il licenziamento per scarso rendimento.
Con la sentenza n.14310/15 la Corte di Cassazione, ha ammesso la possibilità per il datore di licenziare un lavoratore dipendente per scarso rendimento. Questo tipo di licenziamento non è sempre possibile, ma solo in presenza di parametri per accertare se la prestazione venga eseguita con diligenza e professionalità medie e sia in presenza di un monitoraggio dell’attività del lavoratore confrontato con quella degli altri dipendenti.
In base a quanto accertato, soprattutto in base al confronto con altri lavoratori dipendenti, è emersa ed è stata dimostrata la notevole sproporzione tra gli obiettivi del programma di produzione e la realizzazione del lavoro da parte del dipendente nel periodo preso a base.
Quindi per dimostrare l’effettivo inadempimento, è necessario valutare la condotta del lavoratore nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo. Il mancato raggiungimento del parametro, però non va confuso con l’oggetto dell’accertamento, che è costituito dall’inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione.
Il licenziamento per scarso rendimento in questo caso specifico ha costituito un’ipotesi legittima di recesso del datore, per notevole inadempimento degli obblighi di diligenza connaturati al rapporto di lavoro. Il caso ha riguardato un dipendente di un’azienda di telefonia mobile, in un periodo compreso tra ottobre 2008 e marzo 2009, era stato accertato che il lavoratore aveva raggiunto livelli di produttività di molto inferiori alla capacità produttiva di altri dipendenti aventi il suo stesso profilo professionale. La sua attività, inoltre, era stata messa in relazione alle prestazioni individuali da lui stesso raggiunte in un corrispondente periodo precedente alla rilevazione temporale effettuata.
Anche la Corte d’Appello di Torino, intervenuta in precedenza, aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento per scarso rendimento, proprio per la chiarezza dei parametri di valutazione utilizzati e che avevano accertato lo scarso rendimento e l’effettiva grave negligenza del dipendente nel disimpegno dell’attività lavorativa.
Fonte: www.consulentidellavoro.it