La cassazione, con sentenza n. 25750/2016 dichiara legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che va in pausa senza timbrare il cartellino, allontanandosi dal luogo di lavoro, senza alcuna autorizzazione.
Il lavoratore in questione veniva licenziato per violazione dell’art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001 (ante riforma Madia) per aver “tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all’orario di servizio prestato per essersi allontanato, con inganno, senza alcuna autorizzazione dall’ufficio”, ovvero andando in pausa senza timbrare il cartellino marcatempo.
Andare in pausa senza timbrare il cartellino non consente di sapere se si è presenti sul luogo di lavoro
Gli Ermellini precisano che la violazione della suddetta norma, non si verifica solo nel caso di uso fraudolento del timbracartellino, come ad esempio facendo timbrare il cartellino dai colleghi, ma anche per omessa registrazione dell’uscita dal luogo di lavoro e nella attestazione non veritiera sulla effettiva presenza sul luogo di lavoro.
Per la Cassazione, la ratio della normativa in questione, consente di affermare che “la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se, nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita, il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita”.
In pratica, la condotta consistente nell’allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del c. 1 dell’art. 55 quinquies del D. Lgs n. 165 del 2001 causa giustificatrice del licenziamento.
La condotta posta in essere dal lavoratore rientra appieno nella fattispecie prevista dall’art,55, nella parte in cui, appunto punisce con il licenziamento la “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”.
Non aver timbrato la pausa ha consentito di far ritenere vera una circostanza non tale, ossia, la presenza in servizio del lavoratore. E’ un tale comportamento è indubbiamente passibile di licenziamento.