Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 10 del 30 giugno 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’art. 16, commi 9 e 10 della Legge n. 111/2011 di conversione del DL n. 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, sul controllo delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.
Infatti, con la legge finanziaria, sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall’amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici.
In particolare, l’art. 16, commi 9 e 10, del decreto ha novellato l’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001:
Il comma 5 dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Casi nei quali l’amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia
La norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa.
Infatti, la disposizione prevede che nell’ambito dell’obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell’assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita.
In sostanza, l’amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l’effettuazione della visita stessa.
Il regime della reperibilità
E’ disciplinato dal nuovo comma 5 bis dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001:
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
Si demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità.
In proposito, si rammenta che in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il decreto ministeriale n. 206, recante “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.”, che continua ad applicarsi per il personale soggetto all’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il secondo periodo del comma 5 bis in esame prevede l’obbligo del dipendente che si debba allontanare dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, di darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
La norma riprende quanto già previsto dai CCNL di comparto, stabilendo un obbligo di comunicazione preventiva all’amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi indicati. La valutazione dei “giustificati motivi” che consentono l’allontanamento è rimessa all’amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta.
Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell’assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa. In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo deve consistere nell’ “attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l’art. 5 del d.l. n. 463 del 1983, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.
Le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Introdotto dal comma 5- ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001:
5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 septies, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare la giustificazione dell’assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N..
Pertanto, se l’assenza per malattia avviene per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.
Infine il comma 10 dell’art. 16 in esame ha stabilito che:
“Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell’articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto” (“Personale in regime di diritto pubblico”).
Ossia si stabilisce che le categorie di personale ivi previste rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti e sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001; si tratta, in particolare, dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale delle carriere diplomatica e prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dei professori e ricercatori universitari, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all’art. 1 del d.lgs.C.p.S. n. 691 del 1947, alla l. n. 281 del 1985 e alla l. n. 287 del 1990.
La disposizione richiama l’applicazione specifica dei commi del menzionato art. 55 septies che sono stati illustrati sopra, ossia quelli che disciplinano i presupposti per la richiesta della visita fiscale, il regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell’assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Pertanto, a partire dall’entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 la normativa si applica anche nei confronti delle predette categorie di personale, pur tenendo conto delle garanzie di autonomia del plesso magistratuale di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature
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