Visita di revisione, esplicitato il nuovo procedimento di convocazione a visita ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità civile e altri assegni di natura assistenziale. In pratica, specifica l’INPS con il Messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022, che sarà più semplice l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali. Infatti, l’interessato potrà chiedere il pronunciamento delle commissioni mediche sulla base della documentazione sanitaria disponibile, quindi direttamente sulla documentazione sanitaria.
La semplificazione è contenuta nell’art. 29-ter del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 (cd. decreto semplificazioni), e consente le commissioni mediche INPS a redigere verbali:
- sia di prima istanza;
- sia di revisione;
Anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
Invalidità Civile, visita di revisione, come avviene l’accertamento
Come noto, per poter riconoscere una prestazione sociale, l’INPS procede all’accertamento dell’esistenza e successiva permanenza delle minorazioni civili. Sul punto, l’art. 25, co. 6-bis del D.L. n. 90/2014 ha previsto parziali innovazioni nell’iter procedurale delle visite di verifica. Tale norma prevede che i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, esiste per l’INPS un obbligo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario. Difatti, la mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca.
Visita medica di revisione, nuovo procedimento di convocazione
Alla luce del nuovo disposto normativo, l’INPS ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali. Ciò rende il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.
Dunque, gli step che bisogna seguire sono:
- 4 mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera. In tale comunicazione è contenuto l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”.
- in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione;
- qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta. In tal caso, l’interessato riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. Nella sezione “MyInps” del sito INPS, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta;
- in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato. L’interessato, quindi, sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione;
Cosa fare in caso di assenza alla visita medica di revisione della pensione di invalidità
Nel caso in cui l’interessato non può presenziare alla visita, egli ha l’obbligo di documentare l’impedimento. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita.
L’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.