Introdotta con Legge 11 ottobre 1990 numero 289 l’indennità di frequenza è una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno del percorso scolastico dei minori di 18 anni che presentano particolari difficoltà nello svolgere i compiti della vita quotidiana.
L’assegno, erogato ogni mese per 12 mensilità secondo un importo rivalutato annualmente e comunicato dall’INPS con apposita circolare, spetta in presenza di determinati requisiti reddituali e sanitari, questi ultimi accertati dalla competente Commissione medico – legale istituita presso le ASL. La stessa commissione, per intenderci, che si occupa di verificare lo stato di disabilità ai fini dell’accesso alle agevolazioni della Legge numero 104 del 1992. Proprio la condizione di disabilità di cui alla 104 non dev’essere confusa con il diritto all’assegno di frequenza INPS, quest’ultimo, come già affermato, con caratteristiche peculiari che analizzeremo ora in dettaglio.
A chi spetta l’indennità di frequenza INPS
L’indennità di frequenza spetta per i soggetti che hanno un’età inferiore a 18 anni, alternativamente:
- Cittadini italiani;
- di uno stato membro dell’Unione Europea;
- extra-UE con permesso di soggiorno di almeno un anno (in base all’articolo 41 del Testo Unico sull’immigrazione);
residenti in maniera stabile ed abituale sul territorio italiano.
E’ altresì necessario:
- Possedere un reddito inferiore ad una soglia aggiornata annualmente dall’INPS. Questa quota è pari, per il 2022, ad euro 5.010,20 (nel 2021 il limite era fissato in 4.931,29 euro); Circolare dell’Istituto del 23 dicembre 2021 numero 197;
- Il riconoscimento di persistenti difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età. Ovvero una perdita uditiva (con riferimento alle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz) superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore;
- Frequentare scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido) ovvero centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati (finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti), centri ambulatoriali diurni o di tipo semi – residenziale (pubblici o privati operanti in regime convenzionale) specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
Per la verifica del requisito reddituale di 5.010,20 euro, in sede di prima liquidazione dell’indennità, si prendono in esame i redditi previsti per l’anno in corso; questi vanno dichiarati dall’interessato in via presuntiva.
Con riferimento alle annualità successive si considerano:
- Per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento;
- Per le altre tipologie di redditi, le somme percepite negli anni precedenti.
A quanto ammonta l’indennità mensile di frequenza
Ai beneficiari dell’indennità di frequenza l’INPS corrisponde una somma pari, per il 2022, a 291,69 euro mensili per un massimo di 12 mensilità. Per il 2021 tale somma era pari a 287,09 euro mensili per 12 mensilità.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico – riabilitativo.
Con quali altre prestazioni INPS è compatibile
Non è consentito percepire l’indennità di frequenza e, al tempo stesso, essere ricoverati o destinatari di indennità:
- di accompagnamento per invalido civile totale;
- di accompagnamento per ciechi totali;
- speciale per ciechi parziali;
- di comunicazione per i sordi pre-linguali.
Ai soggetti interessati è comunque consentito optare per il trattamento più favorevole.
Quali documenti servono e come ottenere l’indennità di frequenza
Per aver diritto all’indennità di frequenza è necessario innanzitutto che la minorazione sia riconosciuta dall’apposita Commissione medico – legale dell’ASL.
A questo scopo, l’interessato deve recarsi presso un medico certificatore per il rilascio del “certificato medico introduttivo”, in cui sono riportati:
- Dati anagrafici e codice fiscale dell’interessato;
- Natura delle patologie invalidanti e relativa diagnosi.
Una volta inviato il certificato in via telematica all’INPS, il medico ne stampa la ricevuta completa del numero univoco.
A questo punto è necessario presentare domanda di invalidità civile, utilizzando il codice univoco del certificato introduttivo, la cui validità è pari a 90 giorni.
Per chiedere l’accertamento sanitario è sufficiente collegarsi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accertamento sanitario” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa, è possibile presentare l’istanza tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili ANMIC, ENS, UIC, ANFASS.
Una volta effettuata la visita per il riconoscimento dell’invalidità, l’INPS ne invia il verbale tramite raccomandata A/R o PEC (se fornita dall’utente).
A seguire, l’interessato è tenuto a presentare il modulo “AP70 – Dati socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni d’invalidità civile” utilizzando il servizio telematico “Invalidità civile – Invio dati socio – economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” disponibile sul portale dell’Istituto (in alternativa alla trasmissione tramite gli enti di patronato).
Cos’è la dichiarazione periodica ICRIC e chi deve farla
I beneficiari dell’indennità di frequenza sono tenuti ad inviare annualmente all’INPS (tramite il proprio tutore) una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
Grazie al Modello Invalidità Civile Ricovero (in sigla ICRIC) Frequenza è possibile dichiarare all’Istituto in via telematica (collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Stringe di emissione campagne RED e dichiarazioni di responsabilità” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS) eventuali periodi di ricovero del minore ovvero, per chi ha un’età tra i 5 e i 16 anni, fornire informazioni sulla frequenza di scuole pubbliche / private o di centri ambulatoriali.
Ulteriori segnalazioni possono riguardare:
- Trasferimento ad una scuola diversa da quella dell’anno precedente;
- Interruzione della frequenza scolastica;
- Passaggio del grado di istruzione, con i riferimenti del nuovo istituto (nome della scuola, indirizzo, codice fiscale / partita IVA, indirizzo di posta elettronica o PEC).
Con specifico riferimento alla scuola dell’obbligo, dai 6 ai 16 anni, l’interessato sarà tenuto a presentare una sola dichiarazione che avrà validità per tutta la durata del periodo formativo, eccezion fatta per segnalare la cessazione dalla partecipazione ai corsi scolastici ovvero il cambio di istituto (per esempio il passaggio da scuola primaria a secondaria di primo grado).
Quando si perde l’indennità di frequenza?
Il venir meno dei requisiti di spettanza sopra citati comporta la decadenza dal diritto all’indennità di frequenza.
Un caso particolare riguarda il raggiungimento della maggiore età. Entro i sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni, i minori titolari della prestazione possono inoltrare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni, senza dover allegare il certificato medico.
L’INPS a sua volta procede alla liquidazione in via provvisoria delle prestazioni economiche spettanti al compimento della maggiore età. La prestazione sarà poi confermata dopo l’esito positivo dell’accertamento sanitario e la presentazione del modello “AP70” per la verifica dei requisiti socio – economici previsti dalla legge.
Quali patologie determinano uno stato di handicap grave (articolo 3 comma 3)?
La stessa Legge numero 104/1992 definisce “disabilità grave” (articolo 3 comma 3) la minorazione, singola o plurima, idonea a ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, rendendo necessaria un’assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale o di relazione. Sono quindi molteplici le patologie che possono portare all’accertamento dell’handicap in condizioni di gravità.
Una volta accertato lo stato di disabilità, l’interessato avrà diritto a tutta una serie di agevolazioni tanto sul luogo quanto a livello fiscale, sanitario e previdenziale.
Chi ha la 104 ha diritto all’indennità di frequenza?
Il riconoscimento dello stato di disabilità ai sensi della Legge 104 non comporta automaticamente il diritto all’indennità di frequenza.
Per il sussidio sono infatti richiesti specifici requisiti di reddito e soprattutto una condizione di persistente difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età ovvero una perdita uditiva di particolare rilevanza.
Come si chiede la Legge 104
Detto questo ricordiamo che la Legge 5 febbraio 1992 numero 104 prevede una serie di misure volte a garantire l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei soggetti portatori di handicap.
Tali si intendono (articolo 3 comma 1) coloro che a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, hanno difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, in grado di determinare una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione.
La procedura per l’accertamento del diritto ai benefici della Legge numero 104/1992 è la stessa sopra descritta per l’indennità di frequenza. Quella, per intenderci, che si conclude con il verbale rilasciato dalla Commissione medico – legale dell’ASL.