Riscatto ai fini pensionistici dei periodi di servizio comunque prestati dal personale delle Forze armate, Carabinieri compresi, arrivano le precisazioni dell’INPS. A tal fine, bisogna comunque pagare un onere parziale a carico dell’interessato e fino a un massimo di cinque anni.
A darne notizia è stato l’Istituto previdenziale con la Circolare n. 119 del 18 dicembre 2018. Con il documento di prassi in questione, l’Istituto spiega anche cosa si intende con “periodi di servizio comunque prestato”. Inoltre, vengono forniti chiarimenti:
- sulla modalità di presentazione della domanda di riscatto;
- del calcolo;
- e del pagamento dell’onere.
Forze armate, riscatto ai fini pensionistici dei periodi di servizio
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, recante l’armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’art. 5 disciplina il computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre ruolo.
Al comma 1 la norma prevede che – a decorrere dal 1° gennaio 1998 – per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo siano concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni.
Il successivo comma 3, stabilisce che il personale militare possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”.
Inoltre, gli aumenti di servizio maturati entro la data del 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, sono riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni.
Forze armate, riscatto ai fini pensionistici
Le istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari passati all’impiego civile, invece, non possono avvalersi del riscatto. Il superstite che ha diritto alla pensione può presentare la domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del militare.
Cosa s’intende per “periodi di servizio comunque prestato”
Come accennato, il Decreto Legislativo prevede la possibilità di riconoscimento degli aumenti del periodo di servizio comunque prestato, sempre nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni, a prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.
Per servizio comunque prestato dal personale militare, s’intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.
La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche:
- dagli Allievi presso Enti addestrativi e Accademie Militari. Ciò in quanto gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE);
- dal personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998.
Forze armate, domanda di riscatto ai fini pensionistici
La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- online, sul sito dell’INPS, previo possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’istituto;
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente in procedura inserendo:
- nella sezione “Tipologia” la dicitura “Altro”;
- e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997”.
Forze armate, pagamento dell’onere di riscatto ai fini pensionistici
L’onere di riscatto può essere versato in due modi:
- entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- ovvero in forma rateale, per un numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione di interessi.
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