L’imminente entrata in vigore del cosiddetto Decretone, atteso in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, o tuttalpiù all’inizio della prossima settimana, è intervenuto in maniera importante sul sistema delle pensioni, introducendo nuove finestre per uscire dal lavoro nel 2019. Quota 100”, proroga dell’opzione donna e dell’Ape sociale, annullamento dell’adeguamento alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026 per precoci e pensione anticipata, pace contributiva e riscatto della laurea agevolata: sono queste le principali novità contenute nel decreto legge sulle pensioni.
In tal contesto, il governo ha quindi modificato anche alcune norme in merito alla prima decorrenza della pensione, ossia le c.d. finestre mobili per il 2019. Nel caso di “quota 100”, esse si differenziano in base al settore di appartenenza (pubblico o privato). Ma non solo. È importante anche la data di perfezionamento dei requisiti; ossia se le condizioni per avere diritto al quota 100 vengono maturati prima o dopo l’entrata in vigore del decreto legge. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio le nuove date per andare in pensione nel 2019.
Finestre mobili 2019 quota 100 privati, pubblici e scuola
Come appena accennato, l’erogazione del primo assegno pensionistico con il sistema del “quota 100” dipende innanzitutto dal settore a cui appartiene il lavoratore. In sostanza, bisogna vedere se si tratta di lavoratore privato o pubblico.
Per il lavoratori del settore privato, che abbiano maturato i requisiti pensionistici previsti dal decreto (62 anni di età più 38 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2019, la prima decorrenza utile sarà l’1 aprile 2019. Chi maturerà invece i predetti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, la finestra mobile si aprirà dopo tre mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti.
Quindi ad esempio, se un lavoratore privato maturasse i requisiti il 1° aprile 2019, la liquidazione del primo assegno pensionistico si avrebbe l’1 luglio 2019.
Quota 100 lavoratori pubblici
Per i lavoratori pubblici che abbiano maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto, la prima data utile è agosto 2019. In caso contrario, ossia qualora i requisiti venissero maturati dopo l’entrata in vigore del decreto legge, occorrerebbe attendere una finestra mobile di ben sei mesi.
Quindi ad esempio, se un lavoratore pubblico maturasse i requisiti l’1 aprile 2019 (comunque dopo la data di entrata in vigore del c.d decretone, ancora ignota), la liquidazione del primo assegno pensionistico si avrebbe l’1 ottobre 2019.
Quota 100 scuola
Fanno eccezione i lavoratori del comparto scuole e Afam: per tutti questi dipendenti il decreto stabilisce la domanda di pensionamento con quota 100 debba essere presentata entro il 28 febbraio 2019 con possibilità di uscita a partire dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2019/20.
Restano inalterate le specificità del settore scolastico e Afam che vedono la decorrenza della pensione al 1° settembre (1° novembre Afam) dell’anno in cui vengono raggiunti i requisiti pensionistici. A tal fine chi matura i requisiti per la quota entro il 31/12/2019 potrà presentare domanda di dimissioni entro il 28 febbraio 2019 per andare in quiescenza dal 1° settembre/novembre 2019.
Pensione anticipata
Naturalmente, accanto al nuovo sistema del “quota 100”, rimane ancora in piedi la pensione anticipata introdotta dalla Riforma Fornero. Per chi decidesse di fruire di quest’ultima opzione, occorre evidenziare due novità:
- innanzitutto, vengono cancellate le norme riguardanti l’adeguamento alla speranza di vita che fanno sllittare la pensione ogni biennio. Quest’anno, infatti, si sarebbe dovuto allungare il requisito contributivo di 5 mesi, ma per effetto della novità contenuta nel decretone basta raggiungere i vecchi requisiti. Il blocco alla speranza di vita è posto fino al 31 dicembre 2026. Quindi dal 1° gennaio 2027, riprenderà l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi;
- la seconda novità riguarda l’introduzione di una finestra mobile di tre mesi. Quindi al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi di contributi, per le donne, occorre attendere ulteriori tre mesi.
Opzione donna
Prorogata per il 2019 anche l’opzione donna. Chi accede a tale meccanismo di pensionamento, vedrà ricalcolato il suo assegno pensionistico interamente con il metodo contributivo. Possono accedervi:
- le dipendenti con almeno 58 anni;
- e le autonome con almeno 59;
con almeno 35 anni di contributi.
Anche per queste ultime si applica una finestra mobile di:
- 12 mesi per le dipendenti;
- e 18 mesi per le autonome.