Nuove indicazioni dall’INPS in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria e ordinaria (CIGS e CIGO). Nello specifico, con il recente Messaggio n. 2066 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della CIGS, nonché la modalità di pagamento della CIGO e e della gestione dei decreti CIGS emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto Cura Italia.
Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, le regole amministrative da seguire a fronte di variazioni delle autorizzazioni CIGS sono i seguenti:
- decreti di annullamento (efficacia retroattiva);
- decreti di revoca (efficacia ex nunc);
- comunicazioni integrative di rettifica;
- decreti di modifica della modalità di pagamento;
- richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale;
- comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riguardanti il superamento delle percentuali di ore fruibili per contratto di solidarietà.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come gestire le varie fasi successive a una variazione del provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
CIGS: decreto di annullamento
L’annullamento di un decreto ministeriale di concessione della CIGS da parte del Ministero è determinato da un vizio di legittimità del provvedimento originariamente emanato. Per l’eliminazione di tale vizio è necessaria l’adozione di un nuovo decreto che annulla totalmente o parzialmente il precedente decreto.
Il decreto di annullamento parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso, per cui, in tali casi, occorre modificare l’autorizzazione già emessa. Conseguentemente viene ridotto il periodo e riparametrando le ore autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue.
Decreto di revoca della CIGS
La revoca, a differenza dell’annullamento, non deriva da un’originaria illegittimità del provvedimento concessorio, bensì da un successivo mutamento della situazione di fatto. Ne sono un esempio i decreti di riduzione parziale del periodo di CIGS su richiesta della ditta stessa, che dichiara al Ministero che non sussistono più le condizioni per usufruire delle integrazioni salariali a partire da una determinata data.
Essendo tali decreti di norma derivanti da iniziative dell’azienda stessa, specifica l’INPS, non dovrebbero sussistere situazioni di recupero di somme indebite. In caso contrario, si applicano le medesime istruzioni richiamate nel precedente paragrafo per i decreti di annullamento.
Comunicazioni integrative di rettifica della CIGS
Le comunicazioni di rettifica trasmesse dal MLPS integrano il contenuto del decreto di concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale originariamente adottato. A mero titolo esemplificativo, tali rettifiche possono riguardare:
- il numero dei lavoratori coinvolti (sia in aumento che in diminuzione);
- il mutamento della ragione sociale della ditta;
- la modifica delle unità produttive coinvolte o la correzione di altri dati.
Decreti di modifica della modalità di pagamento della CIGS
Il MLPS può adottare decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori. Tali decreti, di norma, sono emanati nel corso del periodo di validità del trattamento su richiesta dell’azienda e a seguito dell’aggravamento delle condizioni
finanziarie della stessa.
In alternativa, il Ministero può decretare l’annullamento del pagamento diretto originariamente concesso, in esito alla verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello stesso. In tal caso l’integrazione salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma la prestazione deve essere anticipata ai lavoratori dall’azienda e poi recuperata dalla stessa tramite conguagli su Uniemens.
Superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà
In caso di superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà, la modifica dei trattamenti di CIGS già concessi viene determinata da una specifica nota del Ministero, in esito ad accertamenti dell’INL, inoltrata dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali alle competenti Strutture territoriali.
L’operatore della Struttura territoriale ha il compito di:
- decurtare dall’autorizzazione le ore usufruite in eccedenza rispetto ai suddetti limiti di riduzione oraria;
- attivare le conseguenti azioni di recupero degli eventuali indebiti con l’obbligo dell’azienda di regolarizzare la posizione dei lavoratori interessati.
CIGO: pagamento diretto dell’INPS
Nei casi di CIGO per causali “COVID-19”, l’INPS rammenta che non è necessario fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Infatti, tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.
Messaggio INPS numero 2066 del 19-05-2020
Ecco infine il testo del messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS numero 2066 del 19-05-2020 (2,5 MiB, 380 hits)