La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) all’art. 1, co. 142 ha introdotto una norma che concede ai dipendenti delle aziende situate nelle aree di crisi industriale complessa, un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. A tal fine, l’evento di crisi doveva essere riconosciuto nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017; mentre il reddito sostitutivo della retribuzione è rivolto esclusivamente in favore dei lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018.
A recepire le novità legislative è l’INPS con la Circolare n. 90 dell’1 agosto 2018, chiarendo che in tal caso si prescinde dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 83473 del 1° agosto 2014. Ma vediamo nel dettaglio chi ne ha diritto e quali sono i requisiti necessari da possedere per accedere al trattamento salariale.
Inps mobilità in deroga: cos’è?
Il trattamento di mobilità in deroga è un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione. Con il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 sono stati definiti i criteri da adottare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a periodi concessi con accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo (4 agosto 2014), in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione e in sede governativa per le imprese pluriregionali.
Mobilità in deroga: chi ne ha diritto e chi no?
Possono accedere alla mobilità in deroga: i lavoratori licenziati, individuati in specifici decreti regionali o interministeriali, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese così come individuate dall’articolo 2082 cod. civ. per i quali non sussistono le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
In particolare, possono beneficiarne: i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga oppure, per i lavoratori delle aziende pluriregionali, con i Decreti Interministeriali.
Dunque, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di fruizione della NASpI; né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non ne ha fatto richiesta.
Retribuzione in assenza di ammortizzatori sociali: come fare?
Prima di procedere a qualsiasi autorizzazione di trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed all’ANPAL:
- il Piano regionale di politiche attive del lavoro contenente;
- le specifiche misure di politica attiva;
- l’elenco nominativo;
- il codice fiscale dei lavoratori interessati;
- la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga;
- il periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione (data “dal” e data “al”);
- ed il costo dello stesso.
Trattamento economico mobilità in deroga 2018: adempimenti
Il Ministero del Lavoro, dopo aver effettuato la propria valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria della concessione del trattamento di mobilità in deroga, comunica all’INPS e alla Regione richiedente che quest’ultima può procedere all’autorizzazione dei trattamenti previsti. Pertanto, una volta ricevuto l’assenso da parte del Ministero, la Regione emana il provvedimento di concessione conforme, in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento ed al periodo concesso alle valutazioni del Ministero vigilante.
La prestazione è concessa per la durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018.
In tal contesto, l’INPS ha il compito di verificherà che l’importo stimato del singolo provvedimento regionale sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione. In particolare, per l’anno 2018 l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a € 1.638,63, comprensivo di copertura figurativa e ANF; il suddetto dato viene utilizzato per l’accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga. Quindi, nel caso in cui l’importo stimato del singolo provvedimento regionale sia superiore all’importo residuo a disposizione della Regione, l’Istituto non procederà con il pagamento in esecuzione di tale ultimo provvedimento, nonché di quelli successivi, dandone notizia alla Regione ed al Ministero.
Infine, si rammenta che il pagamento della prestazione è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga, per la quale vige la prescrizione decennale. Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l’accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.