Nuove tutele economiche per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Questi ultimi, infatti, possono accedere a un specifico trattamento di sostegno al reddito, che corrisponde al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). L’accesso è garantito previa domanda telematica, da inviare, entro un congruo termine, tramite il portale “cigsonline”, dall’amministratore giudiziario. A tal fine, occorre l’autorizzazione scritta del giudice delegato o anche dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
A comunicarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 10 del 6 maggio 2019. Il documento di prassi recepisce quanto contenuto nel D.Lgs. n. 72/2018, che disciplina la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate.
Imprese confiscate o sequestrate: tutela per i lavoratori
La norma che disciplina la “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161” è contenuta nel D.Lgs. n. 72/2018. In particolare, all’art. 1 è previsto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), a favore:
- dei lavoratori sospesi dal lavoro, ovvero;
- impiegati ad orario ridotto;
dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione.
Le risorse finanziarie sono state ripartite con Decreto Interministeriale n. 2 del 29.03.2019. A tal fine, il legislatore ha previsto un importo di:
- 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
- 6 milioni di euro per l’anno 2020.
Campo di applicazione del sostegno al reddito per imprese confiscate
La tutela appena descritta si applica alle aziende che risultano esclusi:
- dal campo di applicazione della CIGO e CIGS, oppure;
- avendo beneficiato di precedenti trattamenti di CIGO o CIGS, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile.
L’ammortizzatore sociale è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Durata e esclusione del sostegno al reddito per imprese confiscate
In merito alla durata del sostegno al reddito, la Circolare del Ministero del Lavoro precisa che esso può essere concesso per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio “2018-2019-2020”. L’ammortizzatore sociale, inoltre, garantisce il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015.
Il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concesso per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio “2018-2019-2020”, con riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015.
La tutela, però, non opera indistintamente per tutti i lavoratori, poiché la norma ammette dei casi di esclusione. Stiamo parlando di:
- i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
- il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda;
- i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso.
Quindi, laddove si realizzasse una delle suddette condizioni, il trattamento cessa di essere liquidato. Mentre scatta la revoca, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
Circolare Ministero del Lavoro numero 10 del 06.05.2019
Ecco il testo della circolare in oggetto.
Circolare Min. Lavoro n. 10 del 06.05.2019 (703,0 KiB, 412 hits)