Con la Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’INL ha fornito i chiarimenti sulle novità del “Decreto fisco-lavoro” in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Stiamo parlando, ad esempio, della mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), dell’assenza del Piano di Emergenza ed evacuazione, oppure, ad esempio, della mancata formazione ed addestramento.
Ma non solo, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale trova applicazione anche in caso di mancata:
- elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- protezioni verso il vuoto.
Vediamo quindi in dettaglio tutte le novità inserite nel D.L. n. 146/2021 (cd. “Decreto Fisco-Lavoro”).
Sospensione dell’attività imprenditoriale e Sicurezza sul Lavoro
Ecco le situazioni in cui è prevista l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Mancata elaborazione del DVR
Il provvedimento di sospensione può essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR.
Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, verrà adottato il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo. Termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione.
Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR.
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano. La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.
Mancata formazione ed addestramento
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.
Dunque, il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione.
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
In base al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non si elabori il POS. L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
In proposito si ricorda che l’art. 96, co. 1-bis, del citato Testo Unico esclude l’obbligo di redazione del POS relativamente “alle mere forniture di materiali o attrezzature.
La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.
Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto
La sospensione trova applicazione esclusivamente quando si accerti (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che l’azienda non fornisca al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto; fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.
Mancanza di protezioni verso il vuoto
La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
INL – Circolare n. 4-2021 DL 146-2021
Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto.
INL - Circolare n 4-2021 - DL 146-2021 (193,5 KiB, 223 hits)