Con il recente messaggio numero 4143 del 22 novembre scorso l’INPS si è soffermato sul riconoscimento del congedo straordinario di cui al d. lgs. n. 151/2001 e dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave.
I chiarimenti riguardano le ultime novità e i cambiamenti in materia a seguito del D. lgs. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, che contiene appunto novità proprio in materia di permessi Legge 104 e di congedo straordinario per l’assistenza di soggetti con handicap.
Ecco i dettagli.
Permessi legge 104 a più familiari: quali novità sul referente unico
L’addio al cosiddetto ‘referente unico’ in tema di permessi mensili per supportare i disabili, si estende di fatto anche alla fruizione del congedo straordinario. Quest’ultimo riconosce al lavoratore subordinato il diritto ad assentarsi per assistere un familiare disabile, per un periodo fino a due anni in tutta la carriera lavorativa.
In particolare dal 13 agosto dello scorso anno, giorno di entrata in vigore del d.lgs n. 105 sull’attuazione della direttiva UE relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, è possibile:
- utilizzare il congedo straordinario previsto a tutela dei disabili
- pur se un altro familiare presti assistenza nei confronti dell’identico disabile, con i permessi mensili legge 104
- ma a patto che detti benefici non siano sfruttati nelle stesse giornate.
Il messaggio Inps n. 4143/2023 mira così a chiarire ulteriormente gli effetti della riforma in tema di agevolazioni per disabili, intervenuta lo scorso anno, dopo quanto già pubblicato con il messaggio n. 3096 del 2022. Quest’ultimo recava le prime indicazioni sugli aggiornamenti in tema di permessi e congedi per i lavoratori subordinati del settore privato.
Dal 2022 – lo ribadiamo – è stato archiviato il principio del referente unico e, di conseguenza, più soggetti aventi diritto possono domandare – ed ottenere – l’autorizzazione ad avvalersi dei permessi mensili legge 104, alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Le precisazioni di Inps su Permessi Legge 104 e congedo straordinario biennale
Visto il rilievo di un istituto quale il congedo straordinario biennale, Inps – con il citato messaggio n. 4143 – ha ritenuto opportuno sottolineare che congedo e permessi sono oggi più elastici, proprio grazie alla cancellazione del principio del referente unico.
Infatti, come dicevamo poco sopra, è oggi possibile autorizzare sia l’utilizzo del citato congedo che dei permessi legge 104 a più lavoratori subordinati, per l’assistenza all’identico soggetto con disabilità grave – in modo alternativo e purché non negli stessi giorni.
Ciò vuol dire che un’agevolazione non esclude l’altra e, in virtù delle regole odierne, è ammesso il congedo straordinario pur se un altro familiare si avvalga dei permessi mensili per occuparsi dello stesso disabile. Al contempo è ammesso il permesso mensile anche laddove un diverso familiare utilizzi il congedo biennale. La tutela del disabile è dunque allargata, a diretto beneficio di quest’ultimo e dei familiari lavoratori.
Cosa cambia in concreto
Gli aggiornamenti normativi consentono maggior flessibilità a questi istituti sorti a tutela del disabile. Infatti nel citato messaggio del 22 novembre, Inps ha spiegato che può essere accolta una domanda di congedo straordinario legata a periodi per cui siano già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili legge 104, o del prolungamento del congedo parentale o delle ore di permesso alternative al prolungamento, per assistere la stessa persona disabile grave.
Analogamente per i mesi nei quali siano già stati autorizzati dall’Inps periodi di congedo straordinario, non vi saranno ostacoli all’ok a richieste relative ai 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale o di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale, effettuate da altri familiari – per supportare la stessa persona disabile grave.
Il messaggio Inps n. 4143 rimarca infine che i benefici in oggetto, pur resi oggi più flessibili, non possono essere fruiti nelle stesse giornate, essendo comunque istituti rispondenti agli stessi scopi di assistenza al disabile grave. Conseguentemente debbono intendersi, sempre e comunque, alternativi.