Il datore di lavoro (escluso il datore di lavoro domestico) che occupa personale subordinato cosiddetto “in nero” incorre in una maxisanzione pecuniaria diversa a seconda dei giorni di effettivo utilizzo del lavoro irregolare.
Si intendono “in nero” i lavoratori subordinati impiegati senza la comunicazione preventiva di assunzione inviata alla Pubblica Amministrazione con il modello telematico “UnificatoLav” o “UniLav”, obbligatoriamente entro le ore 24 del giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto.
A seguito delle recenti modifiche normative (primo fra tutti il cosiddetto Decreto “PNRR” decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19) che hanno inasprito le politiche di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha aggiornato con la Nota del 26 giugno 2024 numero 1156 il Vademecum (Nota INL 19 aprile 2022) sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso (allegati a fondo pagina).
Analizziamo le novità in dettaglio.
Cos’è il lavoro nero?
Per lavoro nero definito anche “sommerso” o “irregolare”, si intende l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego tramite Unilav. Il lavoratore irregolare presta quindi la sua attività lavorativa senza regolare contratto di lavoro e non ha copertura assicurativa, né tutela in caso di licenziamento.
Per la legge l’illecito di lavoro in nero si consuma nel momento in cui, decorso il termine per effettuare la comunicazione preventiva di assunzione, quest’ultima non viene effettuata. Sono pertanto da ritenere superati, afferma l’Ispettorato del lavoro, i precedenti orientamenti per cui l’impiego irregolare di manodopera si consuma quando la condotta illecita si interrompe a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o alla sua regolarizzazione.
Nel caso in cui venga modificata la disciplina sulla maxisanzione per lavoro sommerso, per stabilire la normativa applicabile si deve prendere a riferimento il momento in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro reso irregolare e sommerso per l’assenza della comunicazione preventiva UniLav.
L’illecito del lavoro in nero si consuma nel luogo in cui è stata omessa la comunicazione di assunzione e, non al contrario, nell’unità produttiva dove è stata accertata l’irregolarità. Se il luogo della sede legale è diverso rispetto all’unità produttiva in cui è stata accertata la presenza di uno o più lavoratori in nero, l’Ispettorato del lavoro invierà al primo la contestazione dell’illecito.
Maxisanzione lavoro nero 2024: i nuovi importi
Il Decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) ha aumentato dal 2 marzo 2024 le sanzioni amministrative pecuniarie per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori in nero.
Ecco di seguito gli importi aggiornati:
- Da 1.950,00 a 11.700,00 euro per ciascun lavoratore in nero, in caso di utilizzo del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro (in precedenza la sanzione andava da un minimo di 1.800,00 a un massimo di 10.800,00 euro);
- Da 3.900,00 a 23.400,00 euro per ciascun lavoratore in nero, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in precedenza la sanzione andava da un minimo di 3.600,00 a un massimo di 24.600,00 euro);
- Da 7.800,00 a 46.800,00 euro per ciascun lavoratore in nero, in caso di impiego dello stesso oltre 60 giorni di effettivo lavoro (rispetto alle precedenti sanzioni che andavano da un minimo di 7.200,00 a un massimo di 43.200,00 euro).
Da sottolineare inoltre che l’irrogazione della maxisanzione per lavoro nero non esclude l’irrogazione di altre sanzioni per:
- omessi pagamenti tracciabili della retribuzione;
- omessa comunicazione obbligatoria Unilav e omessa consegna della lettera di assunzione;
- omesse registrazioni sul LUL;
- omessa informazione / formazione sulla sicurezza sul lavoro.
Da ricordare inoltre che in taluni casi specifici non è esclusa la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale.
Maggiorazione del 20% delle sanzioni per impiego di lavoratori stranieri, minori e beneficiari di RdC o ADI
La norma prevede una maggiorazione del 20% delle sanzioni nei casi in cui il lavoro irregolare riguardi lavoratori stranieri e minori, ovvero:
- Stranieri privi del permesso di soggiorno;
- Minori in età lavorativa;
- Beneficiari dell’abrogato Reddito di cittadinanza, del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) o dell’Assegno di inclusione (ADI);
In questi casi la sanzione amministrativa pecuniaria per lavoro sommerso è ulteriormente maggiorata del 20%.
La maggiorazione non è stata ritoccata dal Decreto PNRR.
Le sanzioni per lavoro irregolare aumentano in caso di recidiva
Le sanzioni amministrative pecuniarie per lavoro nero vengono ulteriormente maggiorate del 30% in caso di recidiva.
La recidiva si verifica quando il datore di lavoro è stato sanzionato nei tre anni precedenti per gli stessi illeciti.
Casi specifici: tirocini extracurriculari e lavoro occasionale in agricoltura
I tirocini extracurriculari sono un periodo di orientamento al lavoro di durata limitata, con l’obiettivo di apprendere al tirocinante una determinata professione, favorendo così l’inserimento / reinserimento lavorativo.
La denominazione “extracurriculari” è utilizzata per differenziare i tirocini dalle esperienze di stage inserite nei percorsi universitari (in tal caso si parla di tirocini “curriculari”).
Come si legge nel vademecum aggiornato sul lavoro sommerso, pur non essendo qualificabile come rapporto di lavoro, il tirocinio extracurriculare dev’essere comunque denunciato alla Pubblica amministrazione, con l’invio del modello telematico “UnificatoLav” o “UniLav”.
Se manca il modello “UniLav” non si applica la maxisanzione per lavoro sommerso ma, al contrario, chiarisce il vademecum, la sola sanzione da 100 a 500 euro per ogni soggetto interessato, disciplinata dall’articolo 19, comma 3, Decreto legislativo numero 276/2003.
Si applica invece la maxisanzione se il tirocinio, non segnalato alla Pubblica amministrazione con il modello UniLav, nasconde in realtà, per le modalità in cui viene svolto, un rapporto di lavoro subordinato e viene convertito in contratto di lavoro dipendente su domanda del tirocinante all’Autorità giudiziaria.
La nuova figura del lavoro occasionale in agricoltura, introdotta dalla Manovra 2023, può essere utilizzata per il biennio 2023 – 2024 esclusivamente per attività di natura stagionale non eccedenti le 45 giornate annue di lavoro effettivo per singolo lavoratore.
La normativa impone ai datori di lavoro agricoli di trasmettere il modello UniLav prima dell’inizio della prestazione occasionale.
Se manca la comunicazione UniLav, chiarisce il vademecum dell’Ispettorato nazionale del lavoro, opera la maxisanzione per lavoro sommerso.
Conclusioni
L’Ispettorato del lavoro ha fornito importanti chiarimenti su numerosi aspetti della maxisanzione per lavoro sommerso come i nuovi importi delle sanzioni pecuniarie, il momento e il luogo di consumazione dell’illecito e l’applicazione o meno della maxisanzione stessa per particolari tipologie di rapporto, come i tirocini e il nuovo lavoro occasionale in agricoltura.
Pertanto i datori di lavoro e loro intermediari devono essere ben consapevoli delle loro azioni o delle azioni dei loro assistiti che vanno tenuti aggiornati e al corrente di ciò che potrebbe succedere loro in caso di verifiche ispettive dell’INL.
Allegati
Alleghiamo infine il vademecum dell’INL del 19 aprile 2022 e la nota integrativa del 24 giugno 2024.
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INL Nota 1156-2024 Allegato 1 (310,7 KiB, 463 hits)