Basta un solo mese di contributi per accedere all’indennità di maternità o paternità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS (sia parasubordinati che liberi professionisti). Infatti, i predetti lavoratori non sono più legati al requisito contributivo di tre mensilità, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile, bensì all’attribuzione di una sola mensilità della contribuzione dovuta alla predetta Gestione. Dunque sono indennizzabili, sulla base dell’unica mensilità di contribuzione, i periodi di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 5 settembre 2019.
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 71 del 3 giugno 2020. Nel documento di prassi sono state illustrate le novità normativa introdotta dal D.L. n. 101/2019, in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Maternità Gestione Separata INPS: le novità del “Decreto tutela lavoro”
Il D.L. n. 101/2019, entrato in vigore il 5 settembre 2019, contiene misure volte all’ampliamento delle tutele previdenziali previste per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS. In particolare, l’art. 1, co. 1, lett. b), ha modificato il requisito contributivo necessario per l’accesso alle tutele della maternità per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Nello specifico, la norma dispone che l’indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a condizione che risulti accreditato almeno un mese di contributi alla Gestione separata. Il requisito deve sussistere nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In precedenza, il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.
Nonostante sia variato il requisito contributivo, resta comunque immutato:
- il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile all’interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
- la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;
- l’applicazione dell’automaticità delle prestazioni prevista dall’art. 64-ter del D.Lgs. n. 151/2001.
La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali. Inoltre, si ricorda che l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità degli iscritti alla Gestione separata non è più condizionata all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
Indennità di maternità e paternità Gestione separata: effetti previdenziali
La novità legislativa su illustrata produce conseguenze anche sul requisito contributivo per la fruizione del congedo parentale. In particolare:
- la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi tre anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;
- qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo, l’indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Ne consegue che:
- se il periodo di maternità ricade totalmente prima del 5 settembre 2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo delle tre mensilità. Ovvero dei 3 mesi di contribuzione effettivamente versati con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità;
- se, invece, il periodo di maternità o paternità ricade parzialmente o totalmente dopo il 5 settembre 2019, dovrà essere accertato il requisito contributivo di una mensilità di contribuzione effettivamente versata con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di maternità o paternità.
Congedo parentale gestione separata INPS: gli effetti del “Decreto tutela lavoro”
In relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima del 5 settembre 2019, il riconoscimento dell’indennità rimane subordinato all’accertamento che risultino effettivamente versate tre mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile.
Di contro, per i periodi di congedo parentale fruiti dopo il 5 settembre 2019, il riconoscimento dell’indennità è subordinato all’effettivo versamento di una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile.
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