L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha rilasciato la nota 521 del 13 marzo a cura della Direzione Centrale coordinamento giuridico, con la quale illustra le novità di cui al decreto legge n. 19/2024 (Decreto PNRR 2024).
Sono molte infatti le novità sul tema del lavoro contenute nel decreto, arrivate anche sull’onda della tragedia sul lavoro avvenuta a Firenze qualche settimana fa. In particolare quindi la nota dell’INL si concentra su temi quali: DURC e regolarità contributiva, appalto e distacco, aumento dell’importo maxi sanzione per lavoro “nero”, le sanzioni per appalto e somministrazione illecita, le sanzioni in materia di impiego di lavoratori stagionali e tanto altro. Vediamo la nota un po’ più da vicino.
INL, le novità in materia di lavoro introdotte nel Decreto PNRR 2024
L’appena citato decreto legge include “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e – in particolare – contiene aggiornamenti sulla disciplina di alcuni istituti che interessano l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La nota dello scorso 13 marzo fa quindi il punto della situazione, pur rimarcando il rinvio di ogni approfondimento alla fase successiva alla conversione in legge del decreto n. 19 di quest’anno. Ecco i punti affrontati dall’Ispettorato, ossia le novità che emergono dal DL.
Durc e regolarità contributiva
Anzitutto ci sono novità in tema di Durc – Documento Unico di Regolarità Contributiva – il certificato unico che comprova la regolarità di un’impresa, nei versamenti e negli adempimenti di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Ebbene l’art. 29, comma 1, del decreto legge n. 19/2024 ha:
- modificato il testo dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, sottoponendo l’assegnazione effettiva di benefici normativi e contributivi alla mancanza di violazioni in campo di di lavoro e legislazione sociale;
- introdotto un comma 1175-bis alla succitata legge, disponendo che permanga il diritto ai benefici in ipotesi di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa, ma anche delle violazioni accertate;
- previsto che, in relazione alle violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici non potrà comunque essere maggiore del doppio dell’ammontare sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Appalto e distacco
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro considera il decreto legge n. 19 anche da un altro punto di vista. Infatti la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL rimarca che, in tema di norme sull’appalto, si pongono due novità di rilievo.
Anzitutto, detto decreto inserisce un nuovo comma 1-bis all’art. 29 del d. lgs. n. 276/2003, recante l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla nota legge Biagi.
Infatti si attribuisce al personale utilizzato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto:
un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
In seconda battuta, il decreto legge modifica il comma 2 dello stesso art. 29, fissando che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva vale altresì nelle ipotesi di cd. illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco. Di esse si parla all’art. 18, commi 2 e 5-bis, del decreto del 2003.
Verifiche di congruità e sanzioni
Inoltre, i commi da 10 a 13 dell’art. 29 del decreto legge n. 19 indicano, in campo di appalti pubblici e privati in edilizia, che:
- il responsabile del progetto, negli appalti pubblici
- il committente, negli appalti privati
controllino la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. E, se la cd. verifica della congruità non si svolge, il decreto n. 19/2024 dispone sanzioni, ma l’accertamento delle condotte spetterà agli organi di vigilanza – e dunque all’Ispettorato.
Disposizioni sanzionatorie in tema di appalti, somministrazioni, lavoro nero e evasione/omissione contributiva
Un cenno merita altresì l’art. 29, commi 4 e 5 del decreto legge n. 19 del 2 marzo scorso, che interviene a modificare – e aggravare – la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente.
A ciò si somma l’aumento dell’importo maxi-sanzione per lavoro “nero”, così come previsto dall’art. 29, comma 3, del decreto n. 19/2024.
Ancora, l’art. 30 del decreto legge n. 19 introduce, a far data dal primo settembre di quest’anno, rilevanti modifiche all’art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 – riguardante la materia sanzionatoria per i casi di omissione o evasione contributiva.
Imprese agricole e attività stagionali
All’art. 29, comma 6, del decreto n. 19 in oggetto, troviamo altresì modifiche alla legge n. 197 del 2022, cd. legge di Bilancio 2023.
Infatti, in riferimento alle imprese agricole e attività stagionali, la disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali viene corretta disponendo che:
- in ipotesi di superamento del limite di 45 giornate annue delle cd. “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”
- i rapporti di lavoro si trasformino a tempo indeterminato.
Novità edilizia e lavoro domestico
La lista delle novità di rilievo anche per l’Ispettorato, prosegue con quanto previsto in riferimento al cd. sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (art. 29, comma 19 del decreto n. 19 del 2024).
Le novità normative prevedono, in particolare, la cd. “patente” a crediti per le aziende e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. n. 81/2008. Detto sistema della patente costituisce un meccanismo di qualificazione e selezione delle imprese dell’ambito edile.
In riferimento al lavoro domestico, infine, si prevedono incentivi lavoro domestico. Il riferimento va all’art. 29, commi 15-18, in cui si indica infatti un’agevolazione contributiva – valevole a specifiche condizioni – in ipotesi di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani over 80, già titolari dell’indennità di accompagnamento.
INL, nota n. 521/2024
Da questo link è possibile scaricare il testo completo della nota INL numero 521 del 13 marzo 2024.