Nuova comunicazione e denuncia obbligatoria di infortunio sul lavoro: l’INAIL aggiorna il servizio online per le comunicazioni di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Infatti, dal 3 febbraio 2021 i servizi online sono disponibili anche per i rider, beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc), lavoratore agile, studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.
I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente.
Ne dà notizia l’INAIL con una nota del 2 febbraio 2021.
Comunicazione di infortunio: cos’è e quando si inoltra
La “Comunicazione di infortunio” deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi oltre tre giorni, escluso quello dell’evento, è necessario inoltrare la “Denuncia/comunicazione di infortunio” (area prestazioni).
Si ricorda che, nel caso di datori di lavoro di soggetti non assicurati con Inail, l’obbligo di inoltro della comunicazione di infortunio scaturisce a prescindere dal numero dei giorni di prognosi, ovvero da un periodo inferiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento, fino al decesso del lavoratore.
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Denuncia di infortunio: cos’è e quando deve essere inoltrata?
La “Denuncia/comunicazione di infortunio” deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, è necessario inoltrare la “Comunicazione di infortunio” (area prevenzione).
Malattia professionale: cos’è e quando deve essere inoltrata?
La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cd. “rischio ambientale”).
Infortunio: denuncia e comunicazione anche per i rider
Come anticipato in premessa, dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione e Denuncia/Comunicazione di infortunio, Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori:
- Rider;
- beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc);
- lavoratore agile;
- studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.
I dettagli delle modifiche in argomento sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente.