Con circolare n. 32 del 13 marzo 2014 l’INPS rende nota la procedura e i requisiti necessari per richiedere gli sgravi contributivi previsti dall’ex Ministro del Lavoro Fornero conosciuti come ex piccola mobilità.
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Come ricorderanno i nostri attenti lettori dagli inizi del 2013 non sono stati più prorogati i vecchi incentivi previsti per l’assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, che potevano iscriversi nelle liste regionali di mobilità ma senza percepire l’indennità di mobilità.
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Nello stesso periodo proprio per sopperire a questa mancanza l’ex Ministro Fornero annunciò lo stanziamento di un fondo a cui attingere per i nuovi sgravi di alla ex piccola mobilità. Da allora dopo ripetuti messaggi e circolari non era ancora possibile farne richiesta.
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La disciplina del beneficio
Nel limite complessivo di 20.000.000 di euro l’INPS riconosce la concessione di uno sgravio contributivo, pari a 190 € da riproporzionare in base agli orari di lavoro, in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto. Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”.
Durata e misura del beneficio
il decreto dispone che le aziende che nel corso del 2013 hanno assunto o assumeranno a tempo determinato o indeterminato anche part-time o a scopo di somministrazione lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l’assunzione, per riduzione di personale, o per trasformazione o cessazione di attività da piccole imprese, potranno accedere ad un incentivo così suddiviso:
- 190 € mensili per 12 mensilità per assunzioni a tempo indeterminato;
- 190 € mensili per 6 mensilità per assunzioni a tempo determinato.
In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte. In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori delle vecchie liste di “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione.
Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto: bisogna moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro.
Domanda di ammissione ai benefici
Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.
La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it.
Per ogni ulteriore approfondimento consultare la seguente circolare:
Circolare INPS n. 32 del 13 marzo 2014