Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 dicembre scorso, ha approvato il consueto Decreto Milleproroghe, il provvedimento annuale finalizzato a prorogare scadenze e termini previsti da disposizioni normative in diversi ambiti. Tra le numerose misure adottate, il decreto conferma alcune importanti disposizioni in materia di lavoro, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti a tempo determinato.
Il Milleproroghe dispone infatti la proroga fino al 31 dicembre 2025 della possibilità, per i datori di lavoro del settore privato, di stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, avvalendosi di causali meno restrittive. La “causale flessibile” o “causale individuata tra le parti” nei contratti a termine, attualmente in vigore, è estesa quindi fino al 31 dicembre 2025.
Contratti a termine, novità nel Milleproroghe
Nella bozza del Decreto Milleproroghe per il 2025, approvata il 9 dicembre dal Consiglio dei Ministri, è stata inserita la proroga, fino al 31 dicembre 2025, della disposizione prevista dall’art. 19, comma 1, lettera b), del T.U. sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015).
Questa disposizione consente, in assenza di causali stabilite dai contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale), di stipulare contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi, inclusi quelli che derivano dalla somma di più contratti con lo stesso lavoratore, motivandoli con esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, concordate tra datore di lavoro e lavoratore.
Come funziona la proroga del contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi
La disciplina dei contratti a termine, regolata dal D.Lgs. n. 81/2015, consente la stipula di contratti senza necessità di indicare una specifica causale, purché la durata complessiva non superi i 12 mesi. Qualora si desideri andare oltre tale limite, ma sempre entro il massimo di 24 mesi, è necessario motivare il contratto ricorrendo a specifiche causali.
Tra queste rientrano le previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o quelle previste dagli accordi collettivi applicati direttamente in azienda.
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In mancanza di causali definite dai contratti collettivi, è possibile utilizzare motivazioni individuate dalle parti nel contratto individuale, purché rientranti in esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Questa possibilità era prima prorogata fino al al 31 dicembre 2024 e ora sarà valida fino al 31 dicembre 2025 per effetto del Milleproroghe.
Inoltre, si aggiunge una quarta causale che permette di stipulare contratti a termine superiori ai 12 mesi per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Queste disposizioni offrono flessibilità alle imprese, garantendo al contempo il rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Un esempio pratico è quello di un’azienda che sostituisce un impiegato in congedo per maternità. Se la lavoratrice decide di estendere il periodo di assenza utilizzando il congedo parentale, l’azienda può prorogare il contratto del sostituto per coprire il periodo aggiuntivo, purché il rapporto non superi la durata massima consentita.
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Come funziona la causale flessibile o individuata tra le parti
La causale per la proroga del contratto a termine oltre i 12 mesi deve essere prevista dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale. Questi contratti devono definire specifiche motivazioni che giustificano il ricorso a contratti superiori ai 12 mesi.
Ad esempio, se un contratto collettivo prevede che l’aumento delle commesse aziendali sia una valida causale, il contratto a termine potrà essere stipulato solo se questa condizione è presente e perdura per tutta la durata del rapporto.
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Quando i contratti collettivi non prevedono tali causali, è possibile applicare motivazioni individuate tra datore di lavoro e lavoratore. Si tratta della causale flessibile o individuata tra le parti. Queste devono riguardare specifiche esigenze tecniche, organizzative o produttive. Grazie alla proroga disposta dal Milleproroghe 2025, questa possibilità sarà valida fino al 31 dicembre 2025.
Ad esempio, un’azienda che deve fronteggiare un picco produttivo stagionale potrà giustificare un contratto a termine superiore a 12 mesi con una motivazione condivisa, anche in assenza di causali contrattuali.
Riassumendo…
- Il Decreto Milleproroghe 2025 proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di stipulare contratti a termine superiori a 12 mesi, ma entro un massimo di 24 mesi.
- I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali possono prevedere causali specifiche, come l’aumento delle commesse aziendali.
- In assenza di causali nei contratti collettivi, è possibile prorogare un contratto a termine oltre i 12 mesi, ma entro un massimo di 24 mesi con motivazioni tecniche, organizzative o produttive concordate tra le parti.
- La proroga consente alle aziende maggiore flessibilità nella gestione dei contratti a termine, garantendo il rispetto delle disposizioni normative.