L’INPS, con circolare n. 119 del 7 settembre 2010, ha fornito indicazioni in merito all’ invio, alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia, così come previsto dal Decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.
Con la precedente circolare del 16 aprile l’Inps ha indicato le modalità attuative relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, ha fornito chiarimenti circa il rilascio in produzione del flusso di comunicazione con il SAC e la disponibilità di funzioni di consultazione dei certificati o degli attestati di malattia, da parte dei soggetti abilitati, sul proprio sito web.
Con la presente circolare, ( n. 119 del 7 settembre 2010) vengono date indicazioni in merito al flusso di invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia, quale ulteriore modalità prevista dal citato decreto del Ministero della salute del 26.2.2010 e istruzioni per l’operatività dello stesso.
Nella circolare vengono spiegate le modalità di invio degli attestati tramite PEC (posta elettronica certificata) al datore di lavoro, che, non sarà attivato automaticamente per tutti i datori di lavoro abilitati al servizio on line ma, dovrà essere richiesto all’Istituto di previdenza.
Il datore di lavoro, dovrà quindi trasmettere apposita richiesta a una qualunque Sede territoriale utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici.
Gli indirizzi PEC delle Strutture territoriali Inps sono reperibili sul sito Internet dell’Istituto www.inps.it – Le Sedi INPS – Ricerca per elenchi – Posta certificata.
La richiesta per essere accolta deve contenere:
- per le Pubbliche Amministrazioni l’identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale della stessa e con il progressivo INPDAP relativo alla “Sede di Servizio”. Queste amministrazioni possono chiedere l’invio “accentrato” degli attestati di tutti i propri dipendenti; in tal caso, dovranno precisare che autorizzano l’Inps a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell’Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori;
- per le Aziende private l’identificazione da comunicare è la matricola Inps. Nel messaggio l’azienda può chiedere, specificandole, di abbinare all’indirizzo di P.E.C. mittente più matricole Inps riferite all’azienda stessa;
Ricevute le richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, flussi automatici giornalieri inoltreranno gli attestati ricevuti dal SAC agli indirizzi di P.E.C. comunicati, nel formato richiesto.
fonte: www.inps.it