Semaforo verde le l’invio delle istanze riguardanti i trattamenti di integrazione salariale introdotti dal cd. “Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/21). Queste ultime, infatti, vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Quindi, per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a “ottobre 2021”, il termine di trasmissione è il prossimo 30 novembre.
Si ricorda, al riguardo, che le domande ex D.L. n. 146/21 possono essere trasmesse dalle aziende a prescindere dall’avvenuta autorizzazione all’integrale precedente periodo di trattamenti; il rispetto di questa condizione, sarà verificato in fase istruttoria.
Le prime istruzioni operative che attengono al nuovo periodo di trattamento emergenziali sono state fornite con il Messaggio INPS n. 4034 del 18 novembre 2021.
Cassa Integrazione ex Decreto Fiscale: la normativa
Il D.L. n. 146/2021 (cd. Decreto Fiscale), contiene, tra l’altro, misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi al COVID-19; nonché norme in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria.
Proroga integrazione salariale
Il Dl Fiscale introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga. Tale periodo di integrazione salariale può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
La misura si rivolge ai datori di lavoro destinatari delle tutele del:
- Fondo di integrazione salariale (FIS),
- dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148,
- nonché a quelli che ricorrono alla CIGD.
Per richiedere il nuovo periodo previsto dal “Decreto Fiscale”, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di Cassa (Decreto Sostegni). L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Termine d’invio delle domande
Le domande concernenti i trattamenti di cassa integrazione salariale di tipo emergenziale vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Ne consegue che per le domande relative a sospensioni o riduzioni iniziate a “ottobre 2021”, quindi, il termine di trasmissione è il prossimo 30 novembre.
In caso d’intervento diretto dell’Istituto Previdenziale, tutti i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale (UniEmens Cig/SR41) vanno trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della Pec con l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.