La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) rappresenta un fondamentale strumento di tutela per i lavoratori dipendenti che si trovano improvvisamente senza lavoro. Tuttavia, le modalità di calcolo di questa prestazione possono essere complesse, specialmente in situazioni particolari come quelle recentemente analizzate dall’INPS. Con il messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024, l’Istituto ha fornito chiarimenti importanti per i lavoratori licenziati che, durante il quadriennio di osservazione, sono stati interamente in cassa integrazione a zero ore, senza retribuzioni imponibili registrate nei flussi Uniemens.
Questo scenario presenta una criticità specifica: l’impossibilità di calcolare la prestazione NASpI in base alla retribuzione media settimanale, data l’assenza di giornate retribuite. In risposta, l’INPS ha delineato una soluzione operativa che valorizza i dati relativi alla contribuzione figurativa derivante dall’integrazione salariale. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, partendo da una breve panoramica sul funzionamento della NASpI.
Cos’è e come funziona la NASpI
La NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione introdotta dal 1° maggio 2015 in sostituzione delle precedenti indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI. Si rivolge ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, purché abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’evento e abbiano lavorato per almeno 30 giorni effettivi nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
La misura dell’indennità si basa sulla retribuzione media imponibile percepita negli ultimi quattro anni, moltiplicata per il 75% fino a un certo importo e per il 25% sulla quota eccedente. La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.
Nel caso in cui il lavoratore non abbia retribuzioni registrate per specifici motivi, come la cassa integrazione a zero ore, la normativa prevede alcuni adattamenti per determinare l’importo dell’indennità. Ed è proprio in questo ambito che il messaggio n. 4254 dell’INPS interviene.
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Calcolo importo NASpI, chiarimenti INPS per i lavoratori in cassa integrazione a zero ore
Il messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024 affronta il caso di lavoratori che, pur avendo diritto alla NASpI, non possono beneficiare del tradizionale calcolo basato sulle retribuzioni imponibili, in quanto queste risultano assenti nei flussi Uniemens per tutto il quadriennio di osservazione. Ciò accade perché i lavoratori sono stati collocati in cassa integrazione straordinaria o in deroga a zero ore, senza mai tornare in servizio attivo.
Secondo l’INPS, l’assenza di retribuzioni imponibili rende inapplicabile il “meccanismo di neutralizzazione” che consente, in altri contesti, di estendere il periodo di osservazione oltre il quadriennio. Inoltre, non è possibile calcolare la misura della prestazione in base a giornate retribuite inesistenti.
Per ovviare a questa situazione, l’INPS stabilisce che il calcolo della NASpI debba essere effettuato valorizzando l’imponibile previdenziale relativo alla contribuzione figurativa. Tale contribuzione, infatti, rappresenta l’importo virtuale riconosciuto al lavoratore per il periodo in cui ha percepito integrazioni salariali (cassa integrazione a zero ore), sia essa conguagliata dall’azienda o erogata direttamente dall’INPS. Questa soluzione permette di definire una base imponibile per la prestazione, assicurando una tutela economica anche a chi, per circostanze eccezionali, non ha ricevuto retribuzioni dirette nel periodo di osservazione.
Un esempio pratico
Per comprendere meglio, consideriamo un lavoratore licenziato il 1° dicembre 2024, che ha trascorso tutto il quadriennio precedente (1° dicembre 2020 – 30 novembre 2024) in cassa integrazione a zero ore. Durante tale periodo, il lavoratore non ha percepito retribuzioni dirette, ma ha ricevuto integrazioni salariali per un imponibile figurativo totale di 40.000 euro.
In base ai chiarimenti dell’INPS, il calcolo della NASpI si basa sull’imponibile figurativo. Supponiamo che il lavoratore abbia maturato 24 mesi di contribuzione figurativa nel quadriennio. La retribuzione media settimanale si calcolerà dividendo l’imponibile figurativo (40.000 euro) per le settimane di contribuzione utili (104 settimane), ottenendo una retribuzione media settimanale di circa 384 euro.
Da qui, l’importo mensile della NASpI sarà determinato applicando i criteri previsti dalla normativa, ovvero il 75% della retribuzione media settimanale (fino alla soglia limite) più il 25% dell’eccedenza. L’indennità sarà erogata per 12 mesi, ossia la metà delle settimane di contribuzione utili.
Conclusione
Il messaggio n. 4254 dell’INPS fornisce una risposta importante per i lavoratori in situazioni particolari, come quelli in cassa integrazione a zero ore.
La valorizzazione dell’imponibile figurativo rappresenta una soluzione equilibrata per garantire l’accesso alla NASpI, pur in assenza di retribuzioni dirette nel periodo di osservazione. Questo chiarimento dimostra l’importanza di un approccio flessibile nell’applicazione delle norme previdenziali, soprattutto in un contesto economico e lavorativo sempre più complesso.