Stralcio cartelle fino a 5.000 euro: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto, il decreto attuativo (decreto MEF 14 luglio 2021) dello stralcio delle cartelle per importi fino a cinquemila euro. Stralcio previsto dal primo decreto Sostegni e che finalmente diventa pienamente operativo.
Alcuni carichi rientranti nello stralcio potrebbero essere già stati inclusi nella rottamazione-ter e per questo sul sito dell’Agente della riscossione è stata attivata una nuova funzionalità che permette di verificare tale ipotesi e dunque di escludere dalla rottamazione-ter i carichi oggetto di stralcio. Ciò consentirà di risparmiare qualcosa.
Ecco i dettagli del Decreto MEF (testo completo disponibile a fondo pagina).
Stralcio cartelle fino a 5.000 euro: come funziona
L’annullamento dei debiti iscritti a ruolo fino a 5.000 euro, è stato previsto dal D.L. 41/2021, decreto Sostegni-bis. nello specifico all’art.4.
I debiti oggetto di annullamento sono quelli che:
- al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Dl 41/2021, hanno un importo residuo di 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (nel computo non vanno considerati gli interessi di mora e l’aggio di riscossione);
- risultano dai singoli carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.
Sono interessati non solo i debiti nei confronti del Fisco, ma anche quelli nei confronti degli altri enti pubblici e privati che si sono affidati alla riscossione mediante ruolo. Tipica dell’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione.
Attenzione, il riferimento temporale 1° gennaio 2020-31 dicembre 2010, non deve essere verificato rispetto alla data di notifica della cartella ma rispetto alla data di consegna del ruolo dall’Ente creditore all’Agente della riscossione. Fase di consegna che precede la notifica della cartella esattoriale.
Dato rilevabile dall’estratto di ruolo.
I carichi esclusi dallo stralcio cartelle
Non rientrano nell’annullamento dei debiti fino a 5.000 euro:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;
- i debiti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
- l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Il decreto Sostegni rimandava ad decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono definite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
Decreto MEF 14 luglio 2021: termini e le modalità di annullamento dei debiti tributari fino a 5.000 euro
Nella Gazzetta ufficiale, serie Generale n. 183 del 2-8-2021, è stato pubblicato il decreto MEF 14 luglio 2021 che individua i “Termini e modalita’ di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”.
Rientrano tra i beneficiari dello stralcio:
- le persone fisiche che, nel 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30mila;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30mila euro.
Il decreto individua nello specifico, le fasi procedurali che portano allo stralcio dei carichi fino a 5.000 euro.
Stralcio dei carichi fino a 5.000 euro: come procedere
Entro il 20 agosto 2021 l’Agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1 de decreto, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o piu’ debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro. Importo comprensivo di:
- capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
- risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Si ricorda che nella cartelle è riportato per ogni ruolo, il numero di “partite” in esso contenute. Il ruolo è quindi composto da una pluralità di “partite”. Per per singolo carico (stralciabile) deve intendersi la singola partita di ruolo riportata nella cartella (Fonte circolare Agenzia delle entrate, n°2/2017).
Entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali sopra citati , restituisce il suddetto elenco all’Agente della riscossione.
Difatti, l’Agenzia delle entrate, segnala all’ex Equitalia, in base ai dati in suo possesso, i contribuenti per i quali non è stato confermato il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla norma.
Da qui, l’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Solo per i soggetti che rispettano tutti i requisiti ai fini dell’annullamento dei debiti iscritti a ruolo fino a 5.000 euro.
L’incrocio con la rottamazione dei ruoli: quando i carichi stralciati sono nella rottamazione-ter
L’adesione alla “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” potrebbe aver riguardato debiti oggetto di “annullamento” qui in commento.
Sul sito dell’Agente della riscossione, è attivo un servizio che permette di verificare se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio”.
In caso di riscontro positivo, sarà possibile versare quanto riportato nella “comunicazione delle somme dovute” per la rottamazione-ter; al netto delle somme ammesse allo stralcio dei carichi fino a 5.000 euro.
Ad ogni modo, eventuali somme versate prima della data dell’annullamento non saranno rimborsate, restando definitivamente acquisite.
Decreto MEF 14 luglio 2021 – Testo completo PDF
Testo del decreto MEF del 14 luglio recante:
“Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.”
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