L’elenco delle spese scolastiche detraibili attraverso la dichiarazione dei redditi modello 730 è molto vasto, pertanto è bene fare un riepilogo in vista dell’imminente scadenza.
La Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’importo delle detrazioni per le spese scolastiche detraibili, ovvero per le spese sostenute per la frequenza alle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione ed alle università sia pubbliche che private, disponendo una detrazione del 19%.
È opportuno precisare che il primo ciclo di istruzione comprende la scuola materna, la scuola primaria (comunemente scuola elementare) e la scuola secondaria di primo grado, cioè scuola media; il secondo ciclo, invece riguarda la cosiddetta scuola superiore.
Spese scolastiche detraibili 2017, nuovi importi
I nuovi importi di detrazione fiscale hanno subito un graduale aumento a partire dal periodo di imposta 2016 per concludersi nel 2019: nella dichiarazione 730/2017 è possibile detrarre le spese scolastiche per un massimo di 564,00 euro per ciascun studente, ovviamente le spese devono essere state sostenute nel periodo di imposta 2016.
Gli incrementi per i prossimi anni prevedono una soglia di spesa che raggiunge 800,00 euro nel 2019.
Nel caso di rette di asilo nido, sia pubblico o privato, l’importo massimo è di 632,00 euro massimo per ogni figlio, sempre rispettando il 19% della detrazione.
Spese scolastiche ammesse in detrazione
Entrando nello specifico delle spese ammesse alla detrazione troviamo:
- tassa di iscrizione e/o frequenza;
- spese relativa al servizio mensa scolastico;
- contributi volontari e erogazioni liberali;
- spese sostenute per il servizio “pre e post” scuola;
Non rientra nell’elenco quanto speso per il servizio di trasporto scolastico e neppure gli acquisti relativi alla cancelleria.
Contributi volontari e le erogazioni liberali alle scuole
È bene fare una precisazione riguardante i contributi volontari e le erogazioni liberali erogata agli istituti scolastici con quanto inteso per erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Rientrano, infatti, tra i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti le spese sostenute ad esempio per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, anche se reso dal Comune, le gite scolastiche.
Analogamente alle detrazioni per spese mediche è necessario conservare la documentazione relativa alle spese sostenute che siano bollettini postali oppure bonifici purché vi sia specificato il beneficiario dell’importo, la causale del versamento, ad esempio per il servizio mensa, ed infine il nome della scuola e dell’alunno.
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Spese universitarie detraibili
Per quanto riguarda l’università statale è possibile portare in detrazione le spese relative a:
- tasse per corso di laurea triennale, master e/o specialistica;
- ricongiunzione di carriera;
- iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena;
- frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale;
- iscrizione a test d’ingresso;
- trasferimenti di ateneo;
- passaggi di corso.
Il limite di spesa è differente a seconda dell’area disciplinare scelta ed anche alla regione in cui ha sede l’Università, rinvenibili nel decreto del Miur n. 288/2016.
Nonostante in questa occasione si sia posta l’attenzione sulle università statali è bene precisare che la detrazione delle spese sostenute per iscrizione o frequenza presso università private non può essere superiore a quello stabilito un corso di studi affine nell’università pubblica.
Un costo importante per gli studenti universitari e le loro famiglie è quello sostenuto per i canoni di locazione per gli universitari fuori sede: l’importo dell’affitto può essere portato in detrazione nel limite di 2.633 euro, considerando sempre il 19%.
L’ulteriore limite che deve essere considerato per poter usufruire di questa detrazione è che la sede dell’università sia ad una distanza di 100 km dal comune di residenza.
Questa distanza deve essere ragguagliata al comune del domicilio fiscale del nucleo familiare che ha a carico lo studente.