La sospensione dei termini fino al 31 marzo per porre in essere gli adempimenti per ottenere le agevolazioni prima casa non riguarda il termine triennale entro il quale devono essere ultimati i lavori di ristrutturazione su immobili contigui acquistati con l’intenzione di realizzare un’unica unità abitativa.
L’intervento di proroga previsto dal D.L. 228/2021, c.d. “decreto Milleproroghe” ha effetto retroattivo. Dunque copre anche il periodo tra il 1° gennaio 2022 e l’entrata in vigore della disposizione che fissa la proroga.
Questo sono solo alcuni dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrata contenuti nella circolare n°8/E 2022.
Sospensione dei termini agevolazioni prima casa fino al 31 marzo 2022
Il D.L.228/2021, c.d. decreto Milleproroghe, post conversione in legge, sulla base dei precedenti interventi di altri decreti emergenziali, ha sospeso fino al 31 marzo 2022 i termini entro i quali devono essere posti gli adempimenti richiesti dalla legge per non perdere le agevolazioni prima casa.
La sospensione è stata dapprima fissata dal dal D.L. 23/2021 c.d. decreto liquidità dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e poi successivamente, fino al 31 dicembre 2021, dal D.L. 183/2020.
Con la circolare n8/2022, l’Agenzia delle entrate ha analizzato l’intervento del decreto Milleproroghe, fornendo importanti chiarimenti.
Quali sono i termini sospesi
Il primo passaggio sul quale si è soffermata l’Agenzia delle entrate, riguarda l’individuazione dei termini oggetto di sospensione.
A tal fine, l’Agenzia delle entrare ribadisce quanto già affermato con la circolare n° 9/2020.
Nello specifico, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti, ossia il:
- periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;
- termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto (pro contribuente, il termine di 5 anni non è sospeso);
- termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso e acquistata con le agevolazioni prima casa.
E’ sospeso anche il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 7 della Legge n. 448/1998.
I termini esclusi dalla sospensione
L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di puntualizzare anche quali sono i termini che non rientrano nella sospensione.
Nello specifico, sono esclusi dalla sospensione:
- il termine triennale entro il quale devono essere ultimati i lavori di ristrutturazione su immobili contigui acquistati con l’intenzione di realizzare un’unica unità abitativa (termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici 1° casa, circolare n°38/E 2005);
- il termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione “prima casa” in caso di vendita dell’immobile agevolato, comma 4 della nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, DPR 131/1986 (soluzione pro contribuente).
Retroattività della proroga
Considerato che la proroga prevista dal decreto Milleproroghe è intervenuta dopo il 1° gennaio 2022, data a partire dalla quale sono ripresi/iniziati a decorrere i termini oggetto di sospensione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’intervento del decreto è retroattivo.
Infatti, nella circolare 8 si legge che:
Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per fruire dei benefici “prima casa non si tiene conto del periodo antecedente l’entrata in vigore della norma, compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2022, nel senso che la sospensione dei termini deve ritenersi operante anche in relazione a tale periodo, ancorché anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga in commento.
Da qui, coordinando i distinti interventi di cui al D.L. liquidita, D.L. Milleproroghe 2020 e D.L. Milleproroghe 2021:
- per gli acquisti effettuati prima del 23 febbraio 2020, i termini sospesi riprenderanno a decorrere dal 1 aprile 2022;
- per quelli effettuati in data successiva al 23 febbraio, inizieranno a decorre dal 1° aprile 2022.
In termini pratici, la sospensione opera per tutto il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022.
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