Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, anche per i contribuenti in regime forfettario nonché per gli altri soggetti che fino al 30 giugno ne erano stati esonerati, si pone il problema della gestione delle note di variazione rispetto a fatture cartacea che sono state emesse prima che scattasse l’obbligo di fattura elettronica.
A tal proposito, in che formato deve essere emessa la nota di variazione, nota di debito o nota di credito, per rettificare delle fatture cartacea emesse fino al 30 giugno 2022?
Ecco la risposta.
Note di credito e debito nel regime forfettario
Per rispondere alla domanda riportata in premessa, è utile richiamare una FAQ dell’Agenzia delle entrate sull’obbligo, quasi generalizzato, di fatturazione elettronica in essere dal 1° gennaio 2019.
A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Applicando tali indicazioni al regime forfettario e all’obbligo di fatturazione elettronica in essere dal 1° luglio 2022, la nota di variazione dovrà essere in formato elettronico anche se riguarda fatture cartacee emesse in precedenza.
Leggi anche: regime forfettario: la guida aggiornata
Come compilare una nota di credito o di debito
Partiamo dalla nota di debito, emessa per ridurre l’importo fatturato in precedenza.
In tali casi, il contribuente in regime forfettario dovrà emettere in formato elettronico:
- una nota di credito, con “tipo documento TD04” o
- una nota di credito semplificata TD08.
A tal fine dovrà indicare indicando l’imponibile e la natura dell’operazione visto che il forfettario non applica l’imposta (“N2.2 non soggette – altri casi”).
Il documento dovrà essere così compilato (vedi specifiche tecniche fatturazione elettronica ed esterometro):
- Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente;
- Campo cessionario/committente: dati del C/C;
- indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile;
- indicazione degli estremi della fattura cartacea o elettronica precedentemente emessa ed inviata, da rettificare, nel campo 2.1.6 nel caso di TD04, per fattura ordinaria e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD08, per fattura semplificata.
La data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione, e art.26, comma 2 e ss del DPR 633/72 (anche se tale adempimento non riguarda i forfettari).
Forfettari, come compilare la nota di credito
Veniamo alla nota di credito, il contribuente in regime forfettario emetterà la nota di credito (nota di debito, tipo documento “TD05 o nota di debito semplificata TD09”) per aumentare l’importo fatturato in precedenza.
A tal fine indicherà l’imponibile e la natura dell’operazione visto che il forfettario non applica l’imposta (“N2.2 non soggette – altri casi”).
Il documento dovrà essere così compilato (vedi specifiche tecniche fatturazione elettronica ed esterometro):
- campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente;
- campo cessionario/committente: dati del C/C.
- indicazione dell’ imponibile e della Natura dell’operazione;
- indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata ora da rettificare, nel campo 2.1.6 nel caso di TD05, per fattura ordinaria e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD09, per fattura semplificata.
Entro quanti giorni va emessa la nota di variazione a credito o a debito
La trasmissione allo SdI della nota di variazione dovrà avvenire entro 12 giorni dal verificarsi del presupposto per operare la variazione.