Il regime forfettario è uno degli strumenti fiscali più utilizzati dai lavoratori autonomi e dalle piccole imprese per semplificare gli adempimenti tributari e alleggerire il carico fiscale. Una delle agevolazioni più ambite è la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva al 5% sui redditi per i primi cinque anni di attività, un beneficio che può fare una grande differenza per chi inizia una nuova avventura professionale e lavorativa. Tuttavia, l’accesso a questa agevolazione è regolato da norme precise e stringenti, pensate per evitare abusi e garantire che il beneficio vada a chi avvia realmente una nuova attività economica.
Con la risposta n. 226 del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento, affrontando una questione molto frequente: cosa accade se un contribuente passa dal regime ordinario a quello forfettario? Può comunque beneficiare dell’aliquota al 5%? La risposta è negativa, e questa esclusione si fonda su un principio di stretta interpretazione della norma e su obiettivi antielusivi. Vediamo di seguito i dettagli e le implicazioni pratiche per i contribuenti interessati.
Come funziona l’aliquota agevolata al 5% nel regime forfettario
La legge prevede che chi avvia una nuova attività in regime forfettario possa applicare un’imposta sostitutiva al 5% sui redditi per il primo periodo d’imposta e i successivi quattro. Tuttavia, per accedere a questo beneficio, devono essere soddisfatte alcune condizioni:
- Non prosecuzione di un’attività precedente: La nuova attività non deve rappresentare la continuazione di una precedente svolta come lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso di pratiche obbligatorie per arti o professioni.
- Obiettivo antielusivo: La norma intende evitare che il beneficio venga sfruttato da contribuenti che modificano solo formalmente la propria attività, ad esempio cambiando il codice Ateco ma mantenendo la stessa clientela e competenze.
Cosa succede in caso di passaggio da regime ordinario a forfettario
L’Agenzia ha chiarito che il beneficio dell’aliquota al 5% non si applica a chi avvia un’attività in regime ordinario e successivamente transita nel regime forfettario. Il caso discusso nella risposta n. 226 riguarda una contribuente che:
- Ha iniziato un’attività come autonoma durante lo stesso anno in cui era lavoratrice dipendente, superando però la soglia di reddito che permette l’accesso immediato al regime forfettario.
- È entrata nel regime forfettario solo dal secondo anno, continuando a svolgere la stessa attività.
In questa situazione, l’Agenzia ha stabilito che l’aliquota agevolata non può essere applicata perché il regime forfettario non è stato adottato fin dall’inizio dell’attività, e non si soddisfa il requisito della “novità” dell’attività.
Esempi pratici
- Caso ammissibile per l’aliquota agevolata al 5%:
- Un professionista avvia un’attività ex novo in regime forfettario, senza aver mai svolto un’attività simile in precedenza. Si rivolge a una nuova clientela e utilizza competenze non derivanti da un lavoro precedente. In questo caso, può applicare l’aliquota al 5% per i primi cinque anni.
- Caso escluso dall’aliquota agevolata:
- Un contribuente svolgeva consulenze come lavoratore autonomo in regime ordinario e successivamente passa al regime forfettario mantenendo la stessa attività e clientela. Non può beneficiare del 5%, poiché la norma mira a premiare solo l’effettivo avvio di una nuova attività.
Implicazioni e chiarimenti operativi
Per accedere all’aliquota agevolata al 5% prevista dal regime forfetario, è fondamentale rispettare rigorosi requisiti di novità dell’attività. Questo significa che l’attività svolta non deve presentare elementi di continuità con una precedente, sia essa stata esercitata come lavoro dipendente o autonomo. Analizziamo di seguito i criteri chiave per valutare la novità e gli obblighi dei contribuenti per evitare errori o contestazioni.
- Valutazione della continuità dell’attività:
- Per stabilire se si tratta di una nuova attività, è necessario verificare se c’è una sostanziale continuità con quella precedente. Indici di continuità possono essere:
- Stessa clientela.
- Utilizzo delle stesse competenze lavorative.
- Medesimo settore di attività.
- Per stabilire se si tratta di una nuova attività, è necessario verificare se c’è una sostanziale continuità con quella precedente. Indici di continuità possono essere:
- Obblighi per i contribuenti:
- Chi intende beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% deve pianificare attentamente l’avvio della propria attività, assicurandosi che non ci siano collegamenti con attività precedenti.
- Se si avvia un’attività in regime ordinario per cause ostative al forfettario (es. reddito da lavoro dipendente troppo elevato), il passaggio successivo al forfettario non consente di recuperare il beneficio fiscale.
Conclusioni
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’aliquota agevolata al 5% è riservata esclusivamente ai contribuenti che iniziano un’attività in regime forfettario senza legami con attività precedenti. Questo principio si basa su un preciso obiettivo antielusivo e richiede un’attenta analisi da parte dei contribuenti per evitare errori o contestazioni.
In caso di dubbio, è sempre consigliabile richiedere un parere professionale o un interpello per accertare la corretta applicazione delle norme fiscali.
Agenzia delle Entrate, risposta n. 226 del 22 novembre 2024
Di seguito alleghiamo il testo della risposta n. 226 del 22 novembre 2024 per la sua lettura.
Agenzia Entrate, risposta n. 226 del 22 novembre 2024 (1,9 MiB, 14 hits)