Le spese che il contribuente sostiene nel corso dell’anno per prestazioni mediche e sanitarie possono essere scaricate dalle tasse senza limiti di importo.
Tuttavia, fino al limite minimo, detto franchigia, di 129,11 euro non spetta alcuna detrazione fiscale. Dunque prima di verificare se una spesa medica è detraibile o meno è necessario appurare che le spese totali sostenute nel corso dell’anno siano superiori alla cosiddetta “Franchigia spese mediche e sanitarie” pari a 129,11 euro.
Ecco come funziona il meccanismo della franchigia fiscale, ma prima ricordiamo in breve cosa sono le spese mediche e sanitarie detraibili.
Spese mediche e sanitarie detraibili: cosa sapere
Le spese mediche e sanitarie rappresentano la voce di costo più ricorrente per quanto riguarda i cittadini privati. Per tale tipologia di spesa, la normativa fiscale ammette una detrazione del 19%.
Ad esempio rientrano tra le spese detraibili:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche
- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
Se le prestazioni richieste rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione spetta rispetto al ticket pagato.
La detrazione spetta anche per le spese pagate all’estero.
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Spese mediche detraibili per i familiari a carico
Ai fini della detrazione, le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente. Si considerano detraibili anche le spese pagate per un familiare a carico.
Inoltre, sono scaricabili dalla tasse: le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5).
In base a quanto indicato dall’Agenzia delle entrate, nella circolare n°19/e 2020, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:
- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie, (per i quali non spetta alcun beneficio fiscale), versati dal contribuente;
- a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).
Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:
- le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20 sono deducibili.
- Ancora, non possono essere portate in detrazione le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente da società di mutuo soccorso, che fino all’importo complessivo di € 1.300,00 euro sono detraibili dall’Irpef.
Detrazione piena con successiva tassazione separata
Laddove siamo a conoscenza che per la spesa sostenuta, oltre la franchigia di 129,11 euro, riceveremo un rimborso, il legislatore ci mette davanti ad una scelta.
Infatti, possiamo scegliere se:
- portare in detrazione l’ammontare di dette spese sanitarie già al netto dell’importo che gli verrà rimborsato;
- detrarre l’intero ammontare delle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, salvo poi dichiarare, nell’anno successivo, tra i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. n-bis) del TUIR l’importo ricevuto a rimborso.
Franchigia spese mediche: come funziona la soglia di 129,11 euro
Il discorso fatto finora sulle spese rimaste effettivamente a carico, non può prescindere dal considerare che la detrazione della spese sanitaria opera per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.
Infatti fino a tale importo non è possibile scaricare dalle tasse alcuna spesa.
L’importo di 129, 11 € fa riferimento alle spese complessive sostenute dal contribuente.
Ad esempio, ipotizziamo che un contribuente abbia sostenuto nel corso del 2023, spese sanitarie per un importo pari a 500 euro. In tale caso, la detrazione spetterà su una somma pari a 371 euro. Sarà possibile scaricare dalla tasse 70 euro.
Il calcolo da fare è il seguente: detrazione IRPEF 19% = [19% di (500 – 129,11)] = 70 euro *
* gli importi sono sempre da arrotondare all’Euro.
Franchigia spese mediche nel modello 730 precompilato e ordinario
Si tiene conto della franchigia spese mediche di 129,11, anche nell’inserimento delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata. In generale, le spese sanitarie sono inserite, al netto dei relativi rimborsi, nel rigo E1, colonna 2, del modello 730 o nel rigo RP1, colonna 2, del modello Redditi. Le spese sanitarie per le quali, la detrazione è subordinata al rispetto di precise condizioni e i relativi rimborsi, sono riportate solo nel foglio riepilogativo e non nella dichiarazione precompilata.
Nel foglio riepilogativo sono presenti le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, con le relative fonti (ad esempio la CU), dove è specificato quali dati sono stati utilizzati e quali no per la predisposizione della dichiarazione.
Sui rimborsi, in base a quanto detto nel paragrafo precedente, considerato che il Fisco non sa se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi: sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.
I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730. Nel rigo RM8 del modello Redditi. Quadri dichiarativi destinati ad accogliere i redditi da assoggettare a tassazione separata.
Naturalmente, se negli anni precedenti, abbiamo detratto le spese al netto dei rimborsi, possiamo modificare la dichiarazione precompilata. Eliminando o comunque riducendo i redditi da assoggettare a tassazione separata.