Dal primo gennaio uno degli argomenti più caldi è certamente la fattura elettronica; atteggiamenti differenti hanno accolto insieme al nuovo anno il nuovo adempimento: chi ha accolto preparato la e-fattura e chi invece ha sperato fino all’ultimo secondo in una proroga per cercare di sfuggire ad un nuovo adempimento. Nessuna proroga, o differimento dei termini e allo scoccare del 2019 abbiamo iniziato a fare i conti con la fatturazione elettronica.
Fino al 31 dicembre dello scorso anno fatte salve alcune eccezioni riguardanti specifiche tipologie di operazioni effettuate nei settori dei carburanti e dei subappalti pubblici, l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico era previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 01 gennaio 2019, invece, l’obbligo di fattura digitale è stato esteso alla generalità delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori. Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia soggetti non residenti, non stabiliti e identificati ai fini IVA senza stabile organizzazione in Italia.
Fattura elettronica: cos’è e come funziona
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 definisce la fattura elettronica come un documento informatico:
- emesso in formato strutturato XML;
- conforme alle specifiche tecniche approvate dallo stesso provvedimento;
- trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI);
- recapitato dal SdI al soggetto ricevente.
In mancanza di tali requisiti, la fattura si considera non emessa.
Cosa contiene
Sempre lo stesso provvedimento riporta che la fattura elettronica debba ritenere necessariamente i seguenti elementi:
- obbligatori di cui all’art. 21 o 21-bis del DPR 633/72 (a seconda che si tratti di una fattura ordinaria o semplificata), in quanto elementi fiscalmente rilevanti;
- informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento;
- eventuali informazioni facoltative, previste dalle stesse specifiche tecniche, volte ad agevolare la gestione digitalizzata dei flussi di fatturazione.
Fatturazione elettronica, chi è esonerato
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 909, L. 205/2017, in relazione all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, beneficiano dell’esonero le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nei regimi agevolati esonerati dall’applicazione dell’imposta:
- Regime di vantaggio (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011);
- Regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
In tal senso è bene sottolineare che regime di vantaggio e forfettario sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ma nulla vieta loro di usare la e-fattura.
In particolar modo il regime forfettario offre delle opportunità di accesso differenti rispetto allo scorso anno e per questo motivo alcuni contribuenti hanno valutato la possibilità di modificare regime. Prima di vedere come funziona la fatturazione elettronica per il regime forfettario, rivediamo in breve le caratteristiche di questo regime agevolato.
Regime forfettario e fattura elettronica
Fino allo scorso anno per accedere era necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- ricavi e compensi percepiti differenziati a seconda dell’attività esercitata;
- spese per lavoro dipendente ed assimilati non superiori a 5.000 Euro lordi;
- beni strumentali di costo complessivo non superiore a 20.000 Euro al lordo degli ammortamenti.
La Legge di Bilancio snellisce invece ad un unico requisito portando il nuovo limite di fatturato pari a 65.000 Euro indipendentemente dall’attività svolta. L’aumento del fatturato, essendo il solo unico requisito richiesto, ha dato effettivamente l’opportunità di modificare il regime di appartenenza, come approfondito nell’apposita guida, aggiungendo anche l’esonero dall’emissione di fatturazione elettronica.
Leggi anche: Regime forfettario 2019: regole, pro e contro del regime fiscale agevolato
Esonero emissione fattura elettronica regime forfettario e dei minimi (tranne verso la PA)
A onor del vero c’è da specificare che l’esonero dalla fatturazione elettronica non è un divieto; per questo motivo i contribuenti in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche come tutti gli altri operatori economici.
Ovviamente non essendovi un obbligo il contribuente forfettario può decidere di adeguarsi qualora vi sia una richiesta specifica del committente uniformandosi alla sua policy. Mentre è in ogni caso obbligato nel momento in cui intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Fatture ricevute regime forfettario
Se nel caso di emissione della fattura la questione si risolve abbastanza rapidamente, si deve invece fare un ragionamento ulteriore per le fatture ricevute; soprattutto in merito alla necessità o meno di procedere alla conservazione a norma delle fatture elettroniche.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il punto nella seguente Faq “Come stabilito dall’articolo 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore Iva residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo Pec (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Come conservare le fatture ricevute
Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la Pec ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.”
La faq è effettivamente molto chiara, pertanto il contribuente che aderisce al regime forfettario ha due possibilità:
- richiedere copia della fattura in modalità cartacea risultando così esonerato dagli obblighi di conservazione. Ricordiamo che avrà in ogni caso la possibilità di scaricare la fattura elettronica nella propria area riservata del portale “fatture e corrispettivi” presente all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- comunicare Pec o codice destinatario alla stregua di tutti gli altri soggetti, attivando così l’obbligo di conservazione