Il decreto rilancio proroga al 1° gennaio 2021 la moratoria delle sanzioni previste in materia di violazione di trasmissione dei corrispettivi telematici. Come noto, dal 1° gennaio 2020, tutti gli operatori commerciali che effettuano vendite al dettaglio, non emettono più il classico scontrino fiscale, ma il cosiddetto documento commerciale (ex scontrino elettronico) i cui dati sono inviati telematicamente all’Agenzia delle entrate tramite registratore telematico o con la procedura on line.
Per i soggetti che non saranno in grado di dotarsi di registratore di cassa telematico o del documento commerciale on line entro il 1° luglio 2020, il decreto-legge rilancio, Art. 140 del Dl 34/2020 del 19 maggio 2020, proroga la non applicazione delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021.
Ecco in chiaro chi sono i soggetti interessati dalla moratoria e come documentare correttamente le vendite al dettaglio fino al 1° gennaio 2021.
La trasmissione telematica dei corrispettivi
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda i soggetti che esercitano commercio al dettaglio di beni e servizi; la decorrenza dell’obbligo in parola è differenziato a seconda del volume d’affari 2019 del soggetto obbligato:
- dal 1° luglio 2019 quando lo stesso superi 400.000 euro
- dal 1° gennaio 2020 in tutti gli altri casi.
Specifici esoneri dall’obbligo sono stati previsti con il D.M. del MEF 10 maggio 2019 così come modificato dall’ulteriore decreto datato 24 dicembre 2019.
Le sanzioni previste
Le sanzioni legate a violazioni dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi possono essere individuate come da tabella successiva
Principali sanzioni memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi | |
Omessa memorizzazione | 100 % dell’IVA esigibile legata all’operazione non memorizzata |
Omessa trasmissione | 100 % dell’IVA esigibile legata all’operazione non trasmessa |
In caso di reiterazione delle violazioni ossia laddove nel corso di un quinquennio siano contestate contestate quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.
Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 € la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
La moratoria delle sanzioni
Nei primi sei mesi di decorrenza dell’obbligo in esame, le sanzioni sopra individuate non trovano applicazione laddove la trasmissione telematica dei corrispettivi viene effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Devono comunque essere rispettati i termini di liquidazione dell’IVA.
Soggetti obbligati | Moratori sanzioni |
Obbligati dal 1° luglio 2019 | fino al 31 dicembre 2019 |
Obbligati dal 1° gennaio 2020 | fino al 30 giugno 2020 |
La disposizione appena richiamata, ha l’obiettivo di andare in contro agli esercenti che non si sono ancora dotati di registratore telematico e che non utilizzano la procedura telematica “documento commerciale on-line”.
Per tali soggetti, rimane fermo l’obbligo:
- di rilascio al cliente dello scontrino o della ricevuta fiscale;
- di tenuta del registro dei corrispettivi (art. 24 DPR 633/72) fino alla messa in uso del registratore telematico.
Anche la liquidazione periodica dell’Iva deve essere effettuata nei termini ordinari.
La trasmissione telematica dei corrispettivi è effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni tramite la procedura provvisoria (da con confondere con il “documento commerciale on-line) messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Procedura adottata con il provvedimento del 4 luglio 2019.
La fattura supera l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
La documentazione delle operazioni al dettaglio tramite la fattura esonera l’esercente dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In tale ipotesi, pur non essendo dotato di registratore telematico, l’esercente potrà documentare le operazioni tramite fattura e altre ricorrendo alla procedura telematica documento commerciale on-line.
Proroga della moratoria delle sanzioni nel Dl Rilancio
Il decreto Rilancio, proroga fino al 1° gennaio 2021 (rispetto alla data del 30 giugno 2020), la non applicazione delle sanzioni agli operatori, che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web (documento commerciale on-line) messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Sono interessati gli esercenti con obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020.
Tali operatori, potranno effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza incorrere in sanzioni. In tale caso, è da ribadire l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi.
Sarà necessario trasmettere telematicamente, con cadenza mensile, all’Agenzia delle entrate, i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le disposizioni previste provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio scorso.
Per i soggetti interessati dalla proroga della moratoria delle sanzioni, come da previsioni di cui al decreto Cura Italia(art.62,proroga adempimenti tributari), rimane ferma la possibilità di inviare i corrispettivi di febbraio, marzo e aprile, entro il 30 giugno 2020 senza applicazioni di sanzioni.
La proroga della moratoria delle sanzioni non riguarda gli esercenti tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019.
Registratori telematici e trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria
Il decreto rilancio dispone una proroga al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
Si pensi ad esempio alle farmacie che oltre alla trasmissione telematica dei corrispettivi sono tenute ad inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti al Sistema Tessera sanitaria.
Invio finalizzato all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate.