Tredicesima in cassa integrazione: quali sono gli aspetti da tener conto nel calcolo della mensilità aggiuntiva? A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli interventi normativi finalizzati a salvaguardare l’economia italiana e i livelli occupazionali, sempre più si parla di CIG.
Ora che le festività natalizie si avvicinano e con esse l’erogazione della tanto agognata “gratifica natalizia”, vediamo nel dettaglio quali effetti avranno le ore di CIG a zero ore o orario ridotto fatte nell’anno sulla quantificazione della tredicesima mensilità. Ma prima ricapitoliamo in breve cos’è e come funziona la cassa integrazione.
Cassa integrazione: cos’è e come funziona
La Cassa integrazione si caratterizza per essere un evento in cui i lavoratori vengono sospesi dal lavoro o svolgono meno ore di quelle contrattuali, per cause (produttive e non) che non permettono all’azienda di svolgere l’attività a pieno regime. Si tratta in altri termini di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro.
Le ore non prestate dai dipendenti, per le quali non spetta la retribuzione aziendale, sono a carico dell’INPS, la quale eroga uno specifico trattamento economico, esente da contributi previdenziali, ma soggetto ad IRPEF.
Questa prestazione può essere anticipata dall’azienda in busta paga (successivamente dalla stessa recuperata rispetto alle somme da versare all’Istituto) o corrisposta direttamente al lavoratore interessato, senza che il datore si interponga.
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Gli effetti della Cassa integrazione sulla tredicesima cambiano in funzione di:
- cassa integrazione a zero ore o in riduzione di orario;
- quanto previsto dal contratto collettivo o accordo sindacale.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
Tredicesima in cassa integrazione a orario ridotto
Nei casi di Cassa integrazione a orario ridotto di norma matura la tredicesima mensilità, a meno che il contratto collettivo o l’accordo sindacale di accesso alla CIG non prevedano diversamente.
Con il termine “orario ridotto” si intendono le ipotesi in cui il lavoratore si assenta in Cassa solo per parte dell’orario giornaliero previsto dal contratto di assunzione o nelle intese successivamente concluse con l’azienda.
Facciamo l’ipotesi di Tizio assunto con orario a tempo pieno quaranta ore settimanali distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì. Nella settimana dal 19 al 25 ottobre presta l’attività dal lunedì al venerdì per sei ore giornaliere, mentre nelle restanti due è assente in Cassa integrazione. Tizio risulterà quindi ad orario ridotto avendo svolto nella settimana interessata trenta ore di lavoro e dieci di CIG.
Si considera altresì ad orario ridotto chi, nelle ore non di Cassa, si assenta dal lavoro per ferie, permessi, malattia, maternità, allattamento, permessi Legge n. 104/1992 ed altre ipotesi di astensione giustificata.
Gli accordi sindacali possono eventualmente prevedere la maturazione della tredicesima in proporzione alle ore di CIG fatte nel mese. In questo caso si assume l’ammontare delle ore lavorabili nel mese (ipotizziamo 176) e il numero delle ore di Cassa: 50 ore di Cassa / 176 ore lavorabili nel mese = 0,28410.
Nel mese in questione, pertanto, il dipendente maturerà non un rateo intero di tredicesima bensì 1 – 0,28410 = 0,7159.
Tredicesima in cassa integrazione a zero ore
Nei casi di Cassa integrazione a zero ore il dipendente si assenta per l’intera giornata lavorativa. Ad esempio, se l’orario di lavoro è previsto pari a cinque ore il lunedì e in quella stessa giornata si totalizzano cinque ore di Cassa, la stessa sarà considerata CIG a zero ore.
I contratti collettivi o gli accordi sindacali possono prevedere in caso di Cassa a zero ore:
- maturazione della tredicesima a prescindere dalle ore di fruizione della CIG;
- maturazione della tredicesima in proporzione alle ore di CIG (come nell’esempio di cui al paragrafo precedente;
- non maturazione della tredicesima se i giorni di CIG a zero ore sono superiori alla metà di quelli lavorabili nel mese.
Approfondiamo l’ultimo punto. È necessario prendere a riferimento il numero di giorni nel mese in cui il dipendente è stato assente in CIG a zero ore e rapportarli a quelli lavorabili nel mese. Prendiamo il caso di settembre 2020 e del dipendente Tizio con orario quaranta ore settimanali dal lunedì al venerdì. Nel mese in questione i giorni lavorabili (esclusi sabati e domeniche) sono ventidue. Ipotizziamo che Tizio sia stato assente in CIG a zero ore per tredici giorni. In questo caso, il rapporto sarà: 13/22 = 0,59. Di conseguenza le giornate di Cassa superano la metà di quelle lavorabili nel mese, pertanto Tizio non maturerà il rateo di tredicesima di settembre.
Al contrario, se le giornate di assenza fossero state undici, il rapporto sarebbe 0,5 e Tizio avrebbe comunque maturato il rateo di tredicesima.
Lo stesso criterio può essere assunto con riferimento alle ore lavorabili nel mese, rapportandolo alla Cassa fatta nello stesso periodo: ore di CIG / ore lavorabili del mese.
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Cos’è la tredicesima mensilità
La tredicesima è un esempio di “retribuzione differita”. Con questo termine si identificano gli importi erogati in busta paga in un momento diverso rispetto alla loro maturazione. Ciò non accade ad esempio per la retribuzione ordinaria, in cui la maturazione (periodo di paga agosto 2020) coincide con la sua erogazione (sempre periodo di paga agosto 2020).
Per la tredicesima invece la liquidazione al dipendente è posticipata alla scadenza prevista dal CCNL, in cui l’importo maturato sino a quel momento sarà erogato in un’unica soluzione al dipendente. Di norma, i contratti prevedono la corresponsione della mensilità aggiuntiva in coincidenza o entro le festività natalizie.
Scopo della tredicesima è non a caso quello di sostenere economicamente i lavoratori nelle spese di natale, riconoscendo una mensilità aggiuntiva alle dodici ordinarie.
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Maturazione e calcolo della tredicesima
La tredicesima matura per ogni mese in cui il dipendente è in forza in azienda. In generale, il periodo di maturazione della mensilità aggiuntiva decorre da gennaio a dicembre dello stesso anno per un totale di dodici quote mensili. Questo significa che, per ogni mese di contratto, il dipendente matura un dodicesimo della mensilità aggiuntiva, cosiddetto “rateo”.
La somma dei ratei determinerà l’importo finale da erogare alla scadenza. Nel caso in cui il dipendente abbia maturato dodici ratei la somma a titolo di tredicesima sarà pari alla retribuzione lorda mensile, in quanto trattasi pur sempre di una mensilità di paga sia pure aggiuntiva.
Facciamo l’esempio del dipendente Caio assunto in data 1º febbraio 2019 con retribuzione lorda mensile di euro 1.700,00. Ai fini del calcolo della tredicesima 2020 questi ha maturato dodici ratei, pertanto l’importo gli sarà erogato un importo pari a 1.700,00 euro lordi.
Discorso diverso se Caio fosse stato assunto il 1º febbraio 2020. In questo caso avrebbe maturato undici ratei anziché dodici e l’importo della tredicesima sarebbe stato pari a:
- (1.700,00 / 12) * 11 = 1.558,33 euro.
È bene precisare che dal calcolo della tredicesima devono essere esclusi gli elementi di paga variabili come straordinari, maggiorazioni per lavoro festivo o notturno, in quanto legati alla particolare quantità ed articolazione dell’orario di lavoro svolto.
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Quando arriva la tredicesima?
Come anticipato, le scadenze di liquidazione sono fissate dai singoli CCNL. Ad esempio:
- Il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio prevede l’erogazione della tredicesima in coincidenza con la vigilia di natale;
- CCNL Metalmeccanica – industria fissa la scadenza alla vigilia di natale;
- CCNL Gomma Plastica – industria dispone la liquidazione di una mensilità da corrispondere in occasione del natale.
L’azienda è sempre libera di stabilire, nell’ambito di una previsione di maggior favore per i dipendenti, di erogare la tredicesima in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali.
Entro la scadenza prevista dal CCNL l’importo sino a quel momento maturato dal dipendente dev’essergli liquidato in busta paga. Le somme erogate a titolo di tredicesima sono imponibili ai fini fiscali e contributivi al pari della retribuzione ordinaria.