Smart working e permessi 104 ad ore: l’Ispettorato nazionale del lavoro ha recentemente chiarito i profili di compatibilità tra lavoro agile e permessi retribuiti ai sensi della Legge numero 104/1992. L’INL si è espresso con la nota numero 7152 dello scorso 26 aprile scorso, a seguito delle indicazioni già fornite in precedenza, con altrettante note, evidentemente non chiare, sottolinea l’ente.
In particolare, nel documento l’Ispettorato evidenzia che, seppur in un’ottica di difficile convivenza (vista la flessibilità del lavoro agile) lo smart worker può comunque fruire dei permessi frazionati ad ore. Tale ipotesi si configura nel caso in cui, per la particolare organizzazione dell’attività lavorativa, l’interessato ritenga di non poter soddisfare appieno le proprie esigenze di cura ed assistenza di sé stesso o del familiare disabile, senza dover ricorrere ai permessi.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Smart working e permessi 104 ad ore: convivenza difficile
La nota INL chiarisce innanzitutto la difficile compatibilità tra smart working e permessi retribuiti ai sensi della Legge numero 104/1992, posto che il lavoro agile è, per sua stessa definizione, svincolato da limiti di orario.
In quest’ottica, si presuppone la maggior capacità del lavoratore in smart working di organizzare la propria attività in funzione delle esigenze di cura e assistenza del familiare disabile ovvero, se è egli stesso affetto da handicap, di dedicarsi ai propri bisogni ed esigenze di vita.
Possibilità di fruire dei permessi
La difficile convivenza tra smart working e permessi 104 non esclude, ammette l’Ispettorato, che il lavoratore interessato fruisca dell’assenza frazionata ad ore qualora ritenga, si legge nella nota, secondo “le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile”.
È ad esempio il caso del dipendente che, pur prestando l’attività in smart working, è soggetto a vincoli di orario tali da non consentirgli di soddisfare gli impegni di assistenza e cura di sé stesso o del familiare disabile.
Al contrario, conclude l’ITL, ove “si ritenga che l’esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario”.
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Smart working: cos’è
Lo smart working si caratterizza per essere una particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, in cui la prestazione può essere resa anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi:
- In parte all’interno ed all’esterno dei locali aziendali;
- Senza particolari vincoli di orario o luogo di lavoro;
- Con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici.
Le ore prestate in lavoro agile sono a tutti gli effetti equiparate a quelle ordinarie, come se fossero svolte in presenza. Al tempo stesso, i lavoratori in smart working hanno diritto alla normale retribuzione, oltre alla maturazione di:
- Ferie;
- Permessi;
- Anzianità di servizio;
- Mensilità aggiuntive;
- TFR;
al pari dei colleghi che prestano l’attività in sede.
Sono inoltre riconosciute le tutele in materia di orario di lavoro, quali:
- Diritto al riposo giornaliero;
- Diritto al riposo settimanale;
sebbene lo smart working si caratterizzi per una modalità di svolgimento della prestazione che può essere slegata da vincoli di orario.
Permessi 104
La legge numero 104/1992, in un’ottica di tutelare le persone colpite da disabilità o i loro familiari, ha riconosciuto la possibilità di assentarsi dal lavoro fruendo di appositi permessi retribuiti dall’INPS in misura pari al 100% della retribuzione.
Questi vengono riconosciuti a:
- Lavoratore maggiorenne con handicap in situazione di gravità, in misura pari a 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili;
- Familiari di persona con handicap grave, nei limiti di 3 giorni al mese.
Nella seconda ipotesi, i permessi spettano ad un unico soggetto con riferimento allo stesso disabile (cosiddetto “referente unico”).
I familiari che possono fruire dei permessi sono:
- Genitori;
- Coniuge (o parte dell’unione civile);
- Convivente;
- Parenti e affini entro il 2º grado.
Il diritto ai permessi si estende anche a parenti e affini entro il 3º grado nel caso in cui genitori, coniuge (o parte dell’unione civile), convivente:
- Abbiano compiuto 65 anni;
- Siano affetti da patologie invalidanti a carattere permanente;
- Siano deceduti o mancanti.
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Permessi 104 ad ore
Come ammesso dall’INPS (messaggio numero 16866 del 28 giugno 2007) i 3 giorni di permesso mensile possono essere frazionati in ore, utilizzando il seguente algoritmo di calcolo:
(Orario settimanale / Giorni lavorativi nella settimana) * 3.
In questo modo si ottiene il tetto mensile di permessi 104 ad ore.
Il messaggio numero 16866 precisa tuttavia che il limite orario si applica esclusivamente nel caso in cui i permessi vengano fruiti parzialmente, non interessando giornate lavorative interne.
Applicando la formula di calcolo sopra citata, possiamo individuare il tetto mensile per le seguenti tipologie di orario:
- 24 ore in presenza di orario 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni;
- 18 ore per chi ha un orario pari a 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni;
- Sempre 24 ore per i dipendenti con orario 32 ore settimanali distribuite su 4 giorni.