La tredicesima e la quattordicesima nascono con la funzione di garantire una o due mensilità aggiuntive ad alcuni lavoratori dipendenti in vista delle vacanze estive o nel caso della tredicesima in vista del Natale (cd gratifica Natalizia). In deroga a quelle che sono le previsioni dei contratti collettivi è possibile avere la tredicesima e la quattordicesima pagata mensilmente in busta paga anziché in un importo unico? La risposta è sì, previa richiesta scritta del dipendente.
Di norma la sua erogazione non avviene ogni mese, ma in un’unica soluzione nei mesi di giugno o luglio a seconda di quello che prevede il contratto collettivo. L’intera disciplina della quattordicesima è demandata ai CCNL che stabiliscono se riconoscerla o meno, il periodo di maturazione e l’importo.
Vediamo nel dettaglio come funzionano tredicesima e quattordicesima a rate in busta paga.
Tredicesima e quattordicesima pagata mensilmente: fac-simile richiesta
L’erogazione mensile della tredicesima e della quattordicesima è possibile solo previa richiesta scritta da parte del dipendente, firmata per ricevuta e accettazione dall’azienda. La richiesta è indispensabile dal momento che l’erogazione mensile della quattordicesima è una deroga rispetto a quanto prevede il CCNL.
Allo stesso modo il versamento rateale in busta paga delle mensilità aggiuntive può essere accordato nella lettera di assunzione ovvero nel contratto individuale di lavoro con apposita clausola scritta.
La richiesta può essere così redatta:
Cognome nome e dati anagrafici del lavoratoreSpett.le [ragione sociale dell’azienda]Luogo e dataOggetto: richiesta erogazione mensile di tredicesima o quattordicesima mensilitàCon la presente in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo [denominazione del CCNL] chiedo a decorrere dalla mensilità di [mese e anno] l’erogazione mensile di quanto maturato a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità. Cordiali saluti Firma dipendente
Per ricevuta e accettazione Firma del datore di lavoro |
In assenza di una specifica richiesta scritta del dipendente, la tredicesima dovrà continuare ad essere erogata secondo le disposizioni del contratto collettivo applicato. E’ tuttavia possibile chiedere all’azienda (contestualmente o in momenti diversi) la corresponsione mensile della tredicesima e della quattordicesima.
Allo stesso modo il lavoratore potrà richiedere anche il solo versamento della quattordicesima in busta paga. Oppure, se il suo CCNL non prevede la 14a può richiedere il versamento della sola 13a in busta paga.
Tredicesima e quattordicesima erogata mensilmente: importo
Gli importi di queste due mensilità aggiuntive sono pressoché identici, quindi la quattordicesima è pari alla quota maturata nel singolo mese, determinata secondo quelle che sono le disposizioni del contratto collettivo. In mancanza di previsioni in tal senso si applicano le regole previste per la tredicesima mensilità: si prende in considerazione la quota complessiva e teoricamente spettante di quattordicesima e la si divide per 12. In questo modo si ottiene l’importo mensile cui il dipendente ha diritto per il mese lavorato.
Facciamo l’esempio di un dipendente con retribuzione lorda di euro 1.850,00 che richiede l’erogazione mensile della quattordicesima. Il CCNL applicato stabilisce che la quattordicesima corrisponde ad una mensilità di retribuzione. Questo significa che l’ammontare complessivo della quattordicesima che matura dal mese di luglio a quello di giugno dell’anno successivo ammonta a euro 1.850,00. Di conseguenza la quota mensile è pari ad euro 1.850,00 / 12 = 154,17. A seguito della richiesta di liquidazione la retribuzione mensile del dipendente sarà così composta (ipotizziamo un mese senza straordinari o particolari indennità):
- Retribuzione ordinaria mensile euro 1.850,00;
- Quattordicesima mensile euro 154,17 +;
- Totale euro 2.004,17.
In generale, se il mese non è interamente lavorato per effetto di assunzione / cessazione del rapporto ovvero di assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate, aspettativa o permessi non retribuiti), si eroga comunque l’intera quota mensile se la frazione di mese lavorata è superiore alle due settimane.
Calcolo e indicazione 13a e 14a in busta paga
Normalmente in busta paga si troverà una voce che indica la percentuale di retribuzione spettante a titolo di mensilità aggiuntive.
Ad esempio nel contratto commercio è possibile trovare questa voce:
- Rateo 13°/14° mens. (16,67%)
Quindi il software paghe non fa altro che moltiplicare la retribuzione ordinaria + le somme aggiuntive (es. maggiorazioni domenicali) * la percentuale di 16,67% derivante da rateo di 13/14 mensilità.
Tredicesima e Quattordicesima a rate in busta paga: contributi e tasse
L’importo mensile della tredicesima e quattordicesima sarà interamente assoggettato a contributi INPS e tassazione IRPEF, al pari di quelli che sono gli altri elementi della retribuzione come:
- Retribuzione ordinaria;
- Straordinari;
- Lavoro supplementare;
- Maggiorazioni e indennità per particolari modalità di svolgimento della prestazione (lavoro festivo, notturno, in condizioni ambientali o di lavoro disagevoli, indennità di cassa);
- Patto di non concorrenza.
Cosa accade alla tredicesima mensilità
Al pari della quattordicesima, anche l’importo mensile a titolo di tredicesima è soggetto a contributi INPS e tassazione IRPEF.
Cos’è la quattordicesima mensilità
La quattordicesima mensilità è, al pari della tredicesima, una retribuzione mensile aggiuntiva rispetto alle 12 ordinarie erogate durante l’anno. Questo significa che oltre alle retribuzioni di competenza dei mesi da gennaio a dicembre si aggiungono altri due importi: la tredicesima di norma erogata a dicembre e la quattordicesima solitamente corrisposta a luglio (le tempistiche cambiano in base ai singoli contratti collettivi).
Leggi anche: la quattordicesima per i lavoratori: come si calcola e quando arriva
Mentre la generalità dei CCNL italiani prevede la tredicesima, non tutti riconoscono la quattordicesima. Un esempio su tutti il CCNL Metalmeccanica – Industria, il quale prevede le 12 mensilità ordinarie cui si aggiunge la tredicesima.
Se la tredicesima nasce con lo scopo di sostenere economicamente i dipendenti in vista delle festività natalizie, la quattordicesima è diretta a finanziare le vacanze estive.
Introduzione della quattordicesima
E’ il contratto collettivo a prevedere o meno la quattordicesima. In mancanza, può intervenire il contratto aziendale. Da escludere, per ragioni di parità di trattamento, l’introduzione della mensilità con contratto individuale. L’azienda che intende erogare un compenso aggiuntivo al dipendente può corrispondere somme a titolo di “una tantum” o “premio individuale”. Più vincolante (dal momento che dovrà essere erogato ogni mese perché entra a far parte della retribuzione lorda) il riconoscimento di superminimi.
Importo quattordicesima
Come anticipato sopra è il contratto collettivo a stabilire l’importo della quattordicesima, di norma pari a una mensilità di retribuzione. In questi casi si assume il compenso fisso mensile del dipendente, quello per intenderci che dev’essere comunque riconosciuto ogni mese e che va sotto il nome di “retribuzione lorda”, escludendo le voci variabili legate alla quantità di ore lavorate (straordinari o lavoro supplementare), alla collocazione temporale delle stesse (maggiorazioni per lavoro notturno o festivo) ovvero alle particolari modalità di svolgimento della prestazione (indennità di cassa, indennità di mensa, indennità per turni). Pensiamo ad un dipendente che in base al contratto collettivo applicato e a quello individuale ha diritto ad una retribuzione lorda mensile pari ad euro 2.040,00 così composta:
- Paga base euro 1.250,00;
- Contingenza euro 516,00;
- Scatti d’anzianità euro 25,00;
- Superminimo euro 200,00;
- Totale euro 1.991,00.
Assumendo che il CCNL riconosca un importo a titolo di quattordicesima mensilità erogabile con la busta paga di giugno e che questo sia pari ad una mensilità di retribuzione, l’importo lordo della mensilità aggiuntiva sarà pari ad euro 1.991,00.
Maturazione quattordicesima
E’ il contratto collettivo a disciplinare il periodo di maturazione della quattordicesima. Di norma, questo va dal mese di luglio a quello di giugno dell’anno successivo. Per ogni mese di lavoro matura una quota di quattordicesima che si va ad aggiungere a quella dei mesi precedenti e di quelli successivi. La somma algebrica viene erogata con la busta paga relativa al mese di fine maturazione, ad esempio giugno.
Ipotizziamo che il CCNL stabilisca che l’importo complessivo della quattordicesima sia pari ad una mensilità di retribuzione, ad esempio euro 1.850,00.
Per ogni mese di lavoro da luglio a giugno maturerà un dodicesimo di 1.850,00 euro equivalente ad euro 154,17. Se il mese di luglio è lavorato il dipendente avrà diritto a 154,17 euro a titolo di quattordicesima mensilità che non verranno immediatamente erogati ma corrisposti al termine del periodo di maturazione (giugno dell’anno successivo). La somma di luglio si aggiungerà a quelle dei mesi a seguire.
Come anticipato sopra, in caso di mesi parzialmente lavorati per effetto di assunzione o cessazione del rapporto o di assenze non retribuite (che non consentono la maturazione della quattordicesima), spetta comunque la quota mensile se la frazione lavorata è superiore alle due settimane.
Esistono poi una serie di assenze che vengono equiparate ai periodi lavorati per quanto riguarda la maturazione della quattordicesima. Si citano ad esempio:
- Malattia;
- Infortunio sul lavoro;
- Permessi Legge n. 104/92;
- Ferie e permessi;
- Donazione sangue;
- Festività.
Maturazione tredicesima
La tredicesima mensilità si calcola sulla retribuzione globale di fatto e nello specifico:
- minimo contrattuale o paga base;
- indennità di contingenza;
- superminimi individuali o assorbili;
- scatti di anzianità;
- eventuale EDR o terzo elemento.
Rientrano nel calcolo anche tutte le indennità corrisposte a carattere continuativo come ad esempio l’indennità di cassa. Al contrario, non rientrano i compensi legati a straordinari, festivi, maggiorazioni perché elementi non continuativi.
Ad esempio come per la quattordicesima, la tredicesima matura anche per le seguenti assenze:
- Malattia;
- Infortunio sul lavoro;
- Permessi Legge n. 104/92;
- Ferie e permessi;
- Donazione sangue;
- Festività.