Il pignoramento di quote dello stipendio è un caso di “pignoramento presso terzi”. Significa che nel rapporto tra creditore (ad esempio lo Stato per delle tasse non pagate) e il debitore (il dipendente) si inserisce un terzo soggetto, che può essere il datore di lavoro o la banca.
Quest’ultimo si impegna a trattenere al dipendente le somme dovute a titolo di pignoramento e di versarle al creditore. A garanzia del dipendente il pignoramento non può coinvolgere l’intero stipendio. Esistono limiti precisi, diversi a seconda che l’atto di pignoramento sia stato notificato all’azienda o all’istituto di credito. Se il soggetto obbligato è l’azienda, le somme devono essere trattenute sulla somma da accreditare al dipendente (il cosiddetto “netto”), ottenuto una volta che siano stati sottratti i contributi INPS e le tasse.
Discorso diverso invece per la cessione. Qui si tratta di un atto volontario del dipendente che decide di sottoscrivere un contratto di finanziamento, il cui rimborso avviene trattenendo le rate direttamente in busta paga.
Vediamo l’intera disciplina nel dettaglio.
Pignoramento dello stipendio: i limiti
Il pignoramento deve limitarsi a una determinata quota della retribuzione:
- 1/3 se si tratta di alimenti dovuti per legge;
- 1/5 se sono debiti verso l’azienda derivanti dal rapporto di lavoro;
- 1/5 per qualsiasi credito vantato dall’azienda nei confronti del personale ovvero per tributi dovuti a Stato, province e comuni.
In quest’ultimo caso se il pignoramento è preso in carico dall’agente della riscossione il limite è pari a:
- 1/10 se lo stipendio non eccede i 2.500 euro;
- 1/7 se lo stipendio è compreso tra i 2.500 e i 5 mila euro;
- 1/5 se lo stipendio supera i 5 mila euro.
Se oltre al pignoramento il dipendente è debitore nei confronti del datore di lavoro per somme derivanti dal rapporto di lavoro ovvero per tributi dovuti a Stato, province o comuni, le somme pignorate non possono colpire più del quinto dello stipendio (limite elevato alla metà quando concorrono anche gli alimenti).
Nei casi in cui il pignoramento avvenga dopo una cessione dello stipendio, è consentito pignorare solo la differenza fra la metà della retribuzione (al netto delle ritenute) e la quota ceduta.
Pignoramento stipendio: il calcolo
Quando il pignoramento viene notificato all’azienda questa deve trattenere le somme dovute prima che vengano accreditate al dipendente. Il pignoramento avviene sulle somme spettanti dopo che sono state effettuate le ritenute previdenziali e fiscali, il cosiddetto “netto”. Facciamo l’esempio del dipendente cui dev’essere trattenuto 1/10 dello stipendio:
Retribuzione lorda euro 2.000,00 +
Contributi INPS euro 200,00 –
Imposte euro 400,00 –
TOTALE euro 1.400,00
Questa sarebbe stata la somma da accreditare al dipendente. Tuttavia in virtù del pignoramento pari a 1/10 ai 1.400 dev’essere ulteriormente trattenuto:
1.400 / 10 = 140,00 euro
Di conseguenza lo stipendio del mese sarà pari ad euro 1.400,00 – 140,00 = 1.260,00.
Le somme trattenute al dipendente in virtù del pignoramento non rimangono nella disponibilità dell’azienda, ma devono essere da questa versate al creditore mediante bonifico bancario con frequenza di norma mensile.
Leggi anche: Calcolo dello stipendio netto mensile: guida completa e aggiornata
Pignoramento del TFR
Anche il Trattamento di fine rapporto è soggetto a pignoramento. In caso di cessazione del contratto, l’azienda deve trattenere sul TFR (al netto delle ritenute) una somma pari a 1/5 da riconoscere al creditore.
Ciò che residua, se non ci sono altri creditori (ad esempio finanziarie) da soddisfare può essere accreditato al dipendente.
Pignoramento sul conto corrente: nuove regole dal 27 giugno 2015
Se le somme non vengono trattenute a monte dall’azienda possono essere prelevate sullo stipendio accreditato nel conto corrente bancario o postale. In questo caso le regole sono cambiate e riguardano tutti i pignoramenti effettuati dal 27 giugno 2015.
In particolare, se l’accredito della retribuzione avviene in data anteriore al pignoramento la base pignorabile è rappresentata dal triplo dell’assegno sociale (pari per il 2019 a 457,99 euro mensili), dal momento che il triplo dell’assegno sociale è 1.373,97 euro se la retribuzione ammonta ad euro 1.500 euro può essere pignorata solo la quota di euro 126,03.
Qualora la retribuzione sia invece pari ad euro 1.250 euro, questa non può essere soggetta a pignoramento.
Nei casi in cui l’accredito della retribuzione avvenga alla data del pignoramento o successivamente si applicano i limiti generali citati nel paragrafo precedente.
Il pignoramento sul conto corrente non viene notificato all’azienda ma direttamente all’istituto di credito.
Cessione del quinto dello stipendio
A differenza del pignoramento, la cessione è un prestito contratto dal dipendente da estinguersi trattenendo le rate direttamente dalla retribuzione.
La cessione:
- Non può eccedere 1/5 dello stipendio, da calcolarsi con le stesse modalità del pignoramento, prendendo cioè a riferimento il netto dopo le trattenute INPS e le imposte (se lo stipendio subisce una riduzione non superiore al terzo la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura indicata nel contratto di finanziamento);
- Non può protrarsi per più di 10 anni.
Per i dipendenti a tempo determinato la cessione non può avere durata superiore a quella del contratto stesso.
Le cessioni devono essere accompagnate da un’assicurazione sulla vita ed altri rischi che garantisca il recupero delle somme se per cessazione o riduzione dello stipendio o riconoscimento di una pensione insufficiente non sia possibile continuare a pagare le rate.
Come avviene per i pignoramenti notificati all’azienda, le quote trattenute ai dipendenti a titolo di cessione devono essere versate al creditore entro il mese successivo quello cui si riferiscono.
Estinzione anticipata del prestito
Il dipendente può estinguere il finanziamento, versando il debito residuo, solo dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dall’inizio della cessione della durata di 5 anni (elevati a 4 se il finanziamento arriva fino ai 10 anni).
Nuovo prestito con cessione
Il dipendente può sottoscrivere un nuovo contratto di finanziamento solo dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dall’inizio della cessione stipulata per 5 anni ovvero 4 se il finanziamento aveva durata pari a 10 anni. In tal caso la nuova trattenuta è possibile solo trascorso un anno dall’estinzione anticipata.
Cessione del TFR
Al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, il dipendente può vincolare a garanzia del prestito il TFR maturato sino a quel momento e quanto accantonerà in futuro.
Quando si interrompe il rapporto, l’azienda deve comunicare all’ente creditore la data di cessazione e ricevere il conteggio di quanto ancora dev’essere trattenuto al dipendente.
Se il TFR spettante è superiore al debito residuo l’azienda versa quanto dovuto alla finanziaria e la parte restante al dipendente. In caso contrario, l’intero TFR viene utilizzato a copertura del finanziamento.
TFR alla previdenza complementare
Può accadere che il dipendente abbia scelto di destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare prima o dopo aver sottoscritto il contratto di finanziamento.
In questi casi nulla cambia rispetto a quanto già descritto se non l’onere in capo all’azienda di informare la finanziaria che il TFR è detenuto presso un apposito fondo, nei cui confronti rivalersi per recuperare il credito.