La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 79 del 12 novembre 2009, ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla riconducibilità del contratto di apprendistato ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
Il Ministero ha così affermato che il contratto di apprendistato deve considerarsi come un contratto di lavoro a tempo indeterminato “dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempo previsti per il contratto a tempo determinato”.
Contratto di apprendistato, tempo determinato o indeterminato?
Questa conclusione, prosegue il Ministero, si ricava sia dalle norme di legge in materia, che da alcune sentenze della Corte Costituzionale: intanto la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, esclude tra le fattispecie ad essa riconducibili proprio il contratto di apprendistato. Inoltre, la definizione che il nostro legislatore da del contratto di apprendistato, induce a ritenere il rapporto di apprendistato un rapporto particolare risultante dal fondersi di due elementi:
- un ordinario rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla reciprocità tra la prestazione lavorativa e la retribuzione (“… apprendista assunto alle sue dipendenze… utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”);
- un periodo di “tirocinio” finalizzato a fare acquisire all’apprendista le capacità e
conoscenze necessarie affinché questi consegua una qualifica professionale
(“l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire (…) l’insegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato”).
La funzione formativa, insieme a quella di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, sono quindi le caratteristiche dell’apprendistato.
Periodo di formazione apprendistato
Rimangono, tuttavia, sempre chiaramente distinti i due seguenti diversi momenti:
- lo scadere del periodo di apprendistato in cui, non sussistendo più materia di addestramento professionale, è raggiunto l’obiettivo formativo ed il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ai sensi dell’art. 2118 c.c. (art. 19, L. n. 25/1955). Ove, invece, tale recesso non intervenga, il rapporto di lavoro prosegue, a tempo indeterminato, caratterizzato esclusivamente dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione;
- il periodo di svolgimento dell’apprendistato, durante il quale il rapporto, pur nella sua specialità, è assimilabile all’ordinario rapporto di lavoro, (v. anche art. 2134 c.c.) per cui “non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l’esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela prevista per i licenziamenti” (Corte Cost., 22 novembre 1973, n. 169).
La pronuncia della Consulta sopra citata ha, successivamente, trovato conferma nelle previsioni di cui agli artt. 48, comma 3, lett. c) e d) e 49, comma 4, lett. c) ed e), D.Lgs. n. 276/2003, secondo le quali il contratto di apprendistato è caratterizzato dalla “possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile” ed al “divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo”.
Fonte: www.dplmodena.it