Il ticket, introdotto in Italia dal 1982, rappresenta la modalità, individuata dalla legge, con cui i beneficiari dell’assistenza sanitaria contribuiscono o partecipano al costo delle prestazioni. Pagando il ticket, i cittadini abbattono in parte i costi dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato e delle singole Regioni.
Il pagamento del ticket opera per:
- Visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- Prestazioni eseguite in pronto soccorso, che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
- Cure termali.
In deroga a tutto questo, sono contemplate, da un lato, prestazioni per cui non è dovuto il ticket (si pensi a quelle erogate in situazioni di particolare interesse sociale, come le vaccinazioni anti – COVID) e, dall’altro, particolari casistiche di esenzione, legate alla situazione personale del beneficiario. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, analizziamo in dettaglio le varie fattispecie di esenzione dal pagamento del ticket ed i codici previsti.
Esenzione ticket in base al reddito
A livello nazionale, esistono quattro tipologie di esenzione da ticket in base al reddito:
- Codice E01, per soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;
- Codice E02, in favore di disoccupati e loro familiari a carico, in possesso di un reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- Codice E03, per i titolari di assegno sociale (ex pensione sociale) e loro familiari a carico;
- Codice E04, in favore dei titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incremento fino ad euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Ulteriori condizioni di esenzione possono essere previste dalle singole normative regionali.
Come applicare l’esenzione
Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra) in possesso della lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria, grazie al sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, verifica, su richiesta dell’interessato, se lo stesso ha diritto all’esenzione, riportandone il relativo codice sulla ricetta.
Al contrario, se la persona non rientra nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” (non esente) presente sulla ricetta.
Autocertificazione
Coloro che, pur avendo diritto all’esenzione, non compaiono nella lista del medico curante, in quanto non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, sono tenuti ad autocertificare annualmente il reddito percepito l’anno precedente, presso l’ASL di residenza, che rilascia un apposito attestato.
Parimenti, è tenuto a rivolgersi all’ASL colui che, pur assente nella lista in possesso del medico, ritiene di aver diritto all’esenzione per reddito.
Nei confronti dei disoccupati è previsto l’obbligo di autocertificare lo stato di disoccupazione ed impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di tale condizione.
Esenzioni per malattie croniche
Determinate malattie, individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo del 29 aprile 1998 numero 124 come:
- Gravità clinica;
- Grado di invalidità ed onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento;
danno diritto all’esenzione ticket.
L’elenco delle malattie croniche è stato ridefinito ed aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) del 12 gennaio 2017.
Sul portale del Ministero della Salute è disponibile un’apposita “Banca dati delle malattie croniche esenti”, collegandosi a “salute.gov.it – Banche dati e anagrafi – Banca dati delle malattie croniche esenti”.
L’esenzione dal pagamento del ticket può essere totale (riferita cioè a tutte le prestazioni) o parziale (riguardante solo le prestazioni correlate alla patologia).
Come ottenere l’esenzione
Il diritto all’esenzione è certificato da un promemoria di attestato di esenzione, rilasciato dallo sportello dell’ASL di residenza, a cui la persona interessata presenta la certificazione relativa alla patologia di cui è affetto, quest’ultima rilasciata dallo specialista su apposito modulo.
L’esenzione viene in ogni caso inviata in automatico al medico di famiglia / pediatra della persona interessata.
Come fruire dell’esenzione
Per godere dell’esenzione è necessario indicare, in sede di prescrizione di visite, esami o farmaci, il codice identificativo della patologia riconosciuta, nell’apposito campo dell’impegnativa.
Stando alla banca dati ministeriale, ad esempio, la malattia di Alzheimer ha come codice esenzione 029.331.0, mentre il morbo di Parkinson il codice 038.332.
Esenzione per malattie rare
Le malattie rare sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10 mila abitanti.
A causa del limitato numero di casi, le malattie rare sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche.
Per individuare le patologie rare si fa riferimento ai criteri definiti dal Decreto legislativo del 29 aprile 1998 numero 124:
- Rarità, riguardante il limite di prevalenza inferiore a 5 casi ogni 10 mila abitanti, a livello europeo;
- Gravità clinica;
- Grado di invalidità;
- Onerosità della quota di partecipazione, derivante dal costo del relativo trattamento;
cui si aggiungono:
- La difficoltà di formulare la diagnosi;
- La difficoltà di individuare le prestazioni adeguate alle necessità assistenziali, spesso complesse.
L’elenco delle malattie esenti da ticket è stato ampliato a norma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con cui sono stati definiti i nuovi LEA.
Al pari delle malattie croniche, anche per le patologie rare è disponibile una banca dati sul portale del Ministero della Salute, raggiungibile seguendo il medesimo percorso sopra citato.
Stando alla banca dati ministeriale, interrogata sul capitalo dedicato alle malattie dell’apparato visivo, la retinite pigmentosa, ad esempio, ha come codice esenzione RFG110. Al contrario, nell’ambito delle malattie del sistema immunitario, l’angioedema ereditario è identificato con il RC0190.
Come ottenere l’esenzione
L’esenzione dev’essere richiesta all’ASL di residenza, presentando una certificazione medica con la diagnosi di una o più malattie rare, rilasciata da uno dei Presidi della Rete nazionale delle malattie rare.
Esenzione ticket per invalidità
Hanno diritto all’esenzione dal ticket per invalidità i cittadini con:
- Invalidità civile, codici C01, C02, C03, C04;
- Invalidità di guerra, codici G01, G02;
- Invalidità del lavoro, codici L01, L02, L03, L04;
- Cecità, codice C05;
- Sordomutismo, codice C06;
- Vittime di atti di terrorismo, della criminalità organizzata e loro familiari, codice V01;
- Invalidi per servizio, codici S01, S02, S03.
L’esenzione dal ticket può essere totale (riguardante cioè tutte le prestazioni) o parziale (riguardante solo le prestazioni correlate alla patologia).
Come ottenere l’esenzione
Il diritto all’esenzione è certificato da un’apposita tessera di esenzione (avente scadenze illimitata o a tempo determinato), rilasciata dallo sportello dell’ASL di residenza, cui la persona interessata presenta la certificazione che documenta lo stato di invalidità e / o i requisiti che danno diritto all’esenzione.
In ogni caso, lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertati dalla competente Commissione medica dell’ASL.
Per ottenere l’esenzione è necessario che nella ricetta di prescrizione il medico di famiglia, pediatra o specialista, indichi, nell’apposito campo dell’impegnativa, il codice identificativo dell’invalidità riconosciuta.
Esenzione ticket per gravidanza
Le donne in stato di gravidanza e le coppie che desiderano avere un bambino hanno diritto ad eseguire gratuitamente, senza pagare il ticket, determinate visite ed esami specialistici e diagnostici, utili per tutelare la salute della gestante e del nascituro, in particolare:
- Visite mediche periodiche ostetrico – ginecologiche;
- Analisi da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possono incidere negativamente sulla gravidanza;
- Accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza (in caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza);
- Tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto, prescritte dallo specialista;
- Tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportano un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista.
Come ottenere l’esenzione
Il medico è tenuto ad indicare, nell’apposito spazio della ricetta, il codice di esenzione relativo alla settimana di gestazione in cui le visite / esami devono essere erogati:
- M00, esente per stato di gravidanza in epoca pre-concezionale;
- M01 – M41, esente per stato di gravidanza in gravidanza ordinaria;
- M50, esente per stato di gravidanza in gravidanza a rischio;
- M52, ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante.
Altre ipotesi di esenzione
Ulteriori ipotesi di esenzione possono essere previste a livello nazionale a fronte di casi particolari (si pensi alla diagnosi precoce di alcuni tumori o all’accertamento dell’HIV), ovvero a livello regionale.