Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato le nuove modifiche introdotte sull’Assegno di Inclusione, in particolare per ciò che riguarda l’accesso alla prestazione da parte di persone rientranti in categorie svantaggiate.
Con le linee guida recenti vengono proposte quindi nuove indicazioni per la presa in carico da parte dei centri che organizzano i percorsi personalizzati, tenendo conto che all’erogazione economica si affianca anche l’assistenza in termini di supporto al reinserimento sociale e lavorativo.
Queste indicazioni sono utili sia a chi intende beneficiare dell’ADI sia ai soggetti che si occupano di pianificare i percorsi personalizzati. Vediamo nel dettaglio cosa cambia con il recente aggiornamento.
Assegno di Inclusione: chi sono i soggetti svantaggiati
Una prima importante modifica alle regole intorno all’Assegno di Inclusione riguarda le nuove specifiche sui soggetti da considerare rientranti nella categoria di svantaggio. Il 24 giugno 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato le nuove linee guida per l’ADI partendo proprio dalla definizione di “componente in condizione di svantaggio”.
Ricordiamo che l’Assegno di Inclusione è destinato alle famiglie in cui è presente un soggetto disabile, oppure un minorenne, oppure un soggetto sopra i 60 anni o ancora un componente in condizione di svantaggio. Il nuovo decreto specifica chi rientra nell’ultima categoria:
- Persone che presentano disturbi mentali e sono seguite dai servizi socio sanitari;
- Persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, almeno del 46%, che hanno bisogno di cure specifiche domiciliari o semiresidenziali;
- Persone che hanno problemi legati a dipendenze patologiche, inserite in programmi di riabilitazione;
- Persone vittime di tratta, in carico ai servizi sociali;
- Persone vittime di violenza di genere in carico a servizi sociali e socio sanitari;
- Ex detenuti nell’anno successivo al termine della pena;
- Persone con particolari fragilità sociali, in strutture di accoglienza;
- Persone senza dimora in condizione di povertà in carico ai servizi sociali;
- Neomaggiorenni fino a 21 anni di età che vivono in comunità residenziali o in affido fuori dalla famiglia.
ADI 2024: la condizione di svantaggio e la certificazione
Un punto importante che viene chiarito dalle nuove linee guida intorno alla percezione dell’Assegno di Inclusione riguarda il momento in cui il soggetto si trova nella condizione di svantaggio. Una delle situazioni particolari viste sopra deve sussistere indipendentemente dalla richiesta dell’ADI, ovvero deve essere comprovata precedentemente, come spiega il testo del decreto:
“La presa in carico, cosi come l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni, deve essere precedente e sussistere alla data di presentazione della domanda di Assegno di Inclusione.”
Il soggetto quindi deve già essere stato preso in cura da un ente preposto come i servizi sociali o sociosanitari, e solamente dopo procedere a presentare la domanda per l’ADI.
Le Pubbliche Amministrazioni devono quindi aver già confermato la sussistenza di una condizione di svantaggio, in un momento precedente alla richiesta dell’Assegno. Questo si differenzia rispetto al funzionamento della misura per gli altri soggetti rientranti tra i beneficiari.
In un apposito modulo bisogna indicare, nel caso in cui si rientri in una condizione di svantaggio, l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione, il numero identificativo, la data di rilascio e la partecipazione ad un preciso programma di cura.
Assegno di Inclusione, come funziona la presa in carico
Il decreto recente specifica anche come i centri sociali devono procedere con la presa in carico delle persone in una situazione di svantaggio, che rientrano nei casi visti sopra. Si devono utilizzare quindi test, osservazioni, sentendo opinioni e consultando le diagnosi, per una valutazione che serve a definire il programma per la persona specifica.
Se era già inserita in un percorso si cura, i centri sociali si devono occupare di capire cosa non ha funzionato in questo caso, definendo poi degli obiettivi, con tempistiche e responsabilità, per affrontare la difficoltà specifica.
Si parla quindi di una valutazione multidimensionale utile a pianificare le azioni pratiche per la persona specifica, analizzando la sua quotidianità e le esperienze pregresse.
A questo punto si possono costruire progetti individuali di assistenza, sia domiciliare che semiresidenziale, per persone con particolari disabilità o fragilità sociale, con azioni concrete per l’inserimento sociale e lavorativo tramite formazione e iniziative di vario tipo.
Moduli di attestazione della condizione di svantaggio per l’ADI
Il decreto inserisce anche i moduli per l’attestazione della condizione di svantaggio, con cui il soggetto pubblico di competenza può procedere a certificare la condizione del richiedente l’ADI. In questo modulo vanno inserite diverse informazioni utili a individuare il soggetto pubblico a cui si fa riferimento, indicando anche il nome del responsabile.
A questo punto si inseriscono i dati della persona che rientra in una delle casistiche di svantaggio accertate dalle nuove regole, con i relativi dati. Successivamente bisogna barrare la casella con la lettera corrispondente al caso specifico (dalla a ad i in ordine alfabetico) e aggiungere la firma con luogo e data.
Con questa procedura è possibile collocare il soggetto in una condizione di svantaggio in una o più categorie secondo quanto previsto dal decreto. Va ricordato che queste regole non si applicano invece per soggetti già considerati nella tutela (ovvero minorenni, over 60 e disabili) secondo le linee guida precedenti dell’Assegno di Inclusione.
Queste nuove indicazioni vanno infatti ad aggiungersi alle regole già presenti per l’accesso all’ADI, indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.