In questa guida vogliamo procedere al calcolo della pensione netta partendo dal lordo e spiegare passo dopo passo come fare.
Nel calcolare la Pensione Netta gli aspetti che meritano attenzione riguardano innanzitutto la determinazione dell’IRPEF lorda attraverso il sistema delle aliquote e scaglioni di imposta. Bisogna però prima procedere alla diminuzione della base imponibile attraverso le deduzioni fiscali (se presenti) e poi successivamente all’applicazione delle detrazioni per redditi da pensione e per eventuali figli a carico oltre i 21 anni da applicare sull’IRPEF lorda.
Analizziamo in dettaglio le ultime novità in tema di IRPEF valide dal 2022 e poi procediamo al calcolo della pensione netta dal lordo.
Calcolo Pensione Netta dal Lordo: cosa cambia dopo la Riforma IRPEF dal 2022
La Legge del 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra 2022) ha modificato (articolo 1 comma 2) il sistema di calcolo dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) come disciplinato dall’articolo 11 del TUIR e quindi al calcolo della pensione dal lordo al netto.
In base al reddito imponibile annuo, gli scaglioni d’imposta sono pari a:
Reddito annuo oltre euro | fino a euro | Aliquota % |
0 | 15.000,00 | 23 |
15.000,01 | 28.000,00 | 25 |
28.000,01 | 50.000,00 | 35 |
50.000,01 | / | 43 |
In considerazione del fatto che la pensione è corrisposta mensilmente, il calcolo dell’IRPEF lorda ai fini dell’elaborazione dei singoli cedolini, tiene conto dei seguenti scaglioni (ottenuti dividendo i valori annui per dodici), vigenti dal 1° gennaio 2022:
Reddito mensile oltre euro | fino a euro | Aliquota % |
0 | 1.250,00 | 23 |
1.250,01 | 2.333,33 | 25 |
2.333,34 | 4.166,66 | 35 |
4.166,67 | / | 43 |
IRPEF pensione: calcolo IRPEF lorda
Per comprendere appieno l’effetto delle nuove regole da applicarsi a decorrere dalla pensione di marzo 2022, calcoliamo la tassazione lorda di un pensionato con reddito imponibile ai fini fiscali pari a 2.500,00 euro. Applicando le disposizioni della recente Manovra l’IRPEF sarebbe pari a:
Scaglione d’imposta | Aliquota | IRPEF lorda (regole Manovra 2022) |
Fino a 1.250,00 euro | 23% | 287,50 |
2.333,33 – 1.250,01 euro | 25% | 270,83 |
2.500,00 – 2.333,34 euro | 35% | 58,33 + |
Totale | = 616,66 euro |
Viceversa, in base alle regole precedenti la tassazione lorda corrisponderebbe a:
Scaglione d’imposta | Aliquota | IRPEF lorda (regole ante Manovra 2022) |
Fino a 1.250,00 euro | 23% | 287,50 |
2.333,33 – 1.250,01 euro | 27% | 292,50 |
2.500,00 – 2.333,34 euro | 38% | 63,33 + |
Totale | = 643,33 euro |
Per quanto riguarda, evidenzia la Circolare INPS, l’applicazione “dell’aliquota massima già richiesta dai pensionati, le procedure sono state adeguate attribuendo l’aliquota inferiore più prossima qualora l’aliquota richiesta non sia più vigente”.
Calcolo pensione Netta: trattamento integrativo e ulteriore detrazione
La Legge numero 234 è intervenuta anche (articolo 1 comma 3) sugli strumenti di riduzione della pressione fiscale introdotti dal Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3 a decorrere dal 1° luglio 2020. In particolare, dal 1° gennaio 2022:
- Il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro;
- Per coloro che hanno un reddito superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro il trattamento integrativo spetta a patto che la somma delle detrazioni indicate all’articolo 1 comma 1 del D.L. numero 3/2020 sia di importo superiore all’IRPEF lorda (in tal caso il credito d’imposta è pari alla differenza tra le suddette detrazioni e l’imposta lorda, comunque non superiore a 1.200 euro);
- E’ abrogata l’ulteriore detrazione.
Nulla cambia invece in merito al requisito della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro ed assimilato, rispetto alla detrazione calcolata sulle medesime somme.
Sul punto l’INPS sottolinea (Circolare del 28 febbraio 2022) che “a decorrere dall’anno 2022 l’Istituto continuerà a determinare e a riconoscere il beneficio spettante limitatamente ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000 euro”. Eventuali importi spettanti a titolo di trattamento integrativo non percepiti nel corso del periodo d’imposta, potranno essere riconosciuti in un’unica soluzione in sede di liquidazione definitiva dell’IRPEF con dichiarazione dei redditi.
Calcolo Pensione Netta: detrazione per redditi da pensione
Una volta fatti i calcoli dell’Irpef lorda per calcolare la pensione netta, vanno considerate le detrazioni.
La detrazione per redditi da pensione si determina applicando determinate formule che variano in base alla fascia di reddito, individuata dal valore inserito nel campo reddito per detrazioni.
Il reddito di riferimento per le detrazioni si trova nel rigo RN1 Col.1 del modello REDDITI, cui va aggiunto l’eventuale importo del rigo RS37 Col.14, riservato ai titolari di reddito da impresa.
La detrazione per redditi di pensione non spetta se il reddito per detrazioni è maggiore di 50.000 euro. Inoltre i pensionati che percepiscono un reddito annuo di 8.500,00€ è prevista una no tax area, pertanto non viene applicata alcuna tassazione poiché la detrazione supera l’imposta sul reddito.
Reddito complessivo (RC) annuo | Importo detrazione annuo | + detrazione aggiuntiva di 50,00 euro per chi ha un reddito complessivo superiore a 25 mila ma non eccedente i 29 mila euro |
Non superiore a 8.500 euro | 1.955,00 | |
Compreso tra 8.500 e 28.000 euro | 700 + [1.255 * (28.000 – RC) / 19.500] | |
Tra 28.000 e 50.000 euro | 700 * [(50.000 – RC) / 22.000] | |
Oltre 50.000 euro | 0 |
Sino al cedolino di febbraio 2022, invece, le detrazioni erano calcolate secondo le disposizioni previgenti:
Reddito complessivo (RC) annuo | Importo detrazione annuo |
Non superiore a 8.000 euro | 1.880,00 |
Compreso tra 8.000 e 15.000 euro | 1.297 + [583 * (15.000 – RC) / 7.000] |
Tra 15.000 e 55.000 euro | 1.297 * [(55.000 – RC) / 40.000] |
Oltre 55.000 euro | 0 |
Altre detrazioni fiscali
Altre detrazioni fiscali sulla pensione verranno applicate in sede di dichiarazione dei redditi e pertanto si rifà una sorta di ricalcolo della pensione netta andando a diminuire la tassazione IRPEF dovuta.
Pensiamo ad esempio alle detrazioni per bonus edilizi, oppure per spese mediche e sanitarie ecc.
Queste si potranno poi recuperare tramite il rimborso IRPEF su pensione.
Calcolo Pensione Netta: addizionali comunali e regionali
Dopo aver calcolato l’IRPEF sulla pensione passiamo ora allo step successivo. Sul calcolo della pensione netta incidono infatti anche le addizionali comunali e regionali, cioè le imposte applicate dal Comune e dalla Regione in cui si è residenti e che si calcolano in aggiunta all’IRPEF.
L’addizionale regionale a saldo viene trattenuta sulla pensione l’anno successivo a quello cui si riferisce e viene suddivisa in 11 rate, dal mese di gennaio a quello di novembre.
L’addizionale comunale invece viene trattenuta in due step:
- con un acconto nell’anno di riferimento, in 9 rate,
- e con un saldo per l’anno successivo, in base a 11 rate.
Le addizionali sono applicate in percentuale e si calcolano proprio sull’Irpef dovuta e con aliquote stabilite da Comune e Regione di residenza.
I pensionati con un reddito annuo pari o inferiore 8.500,00€ si trovano in no tax area, pertanto non si applica alcuna tassazione IRPEF né le relative addizionali.
Assegno Unico Universale e detrazioni figli a carico
La seconda importante novità registrata nel 2022 è l’introduzione dell’Assegno Unico Universale (AUU) a norma del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230.
La misura si concretizza in una prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS al beneficiario in ragione del numero dei figli minori (ed in taluni casi maggiorenni fino a ventuno anni non compiuti) a carico.
L’avvio dell’AUU dal 1° marzo 2022 comporta l’abrogazione, a partire dalla stessa data, di:
- Detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a ventuno anni compiuti;
- Ulteriore detrazione per le famiglie con almeno quattro figli a carico;
- Assegno Nucleo Familiare (ANF) limitatamente ai nuclei con figli ed orfanili, ivi compresa la maggiorazione temporanea introdotta dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022.
Detrazioni fiscali per figli a carico
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo numero 230/2021 (articolo 10 comma 4) dal 1° marzo 2022 le detrazioni per figli a carico di età pari o superiore a ventuno anni, disciplinate dall’articolo 12 del TUIR, sono così disciplinate:
Numero figli | Calcolo detrazione per ciascun figlio |
1 | 950 * [(95.000 – RC) / 95.000] |
2 | 950 * [(110.000 – RC) / 110.000] |
3 | 950 * [(125.000 – RC) / 125.000] |
4 | 950 * [(140.000 – RC) / 140.000] |
5 | 950 * [(155.000 – RC) / 155.000] |
Oltre 5 | L’importo di euro 155.000 è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto. |
Naturalmente, gli importi come sopra calcolati dovranno essere riproporzionati in base ai mesi in cui il figlio è a carico.
Le indicazioni INPS precisano che sulla rata della pensione di marzo 2022 si è provveduto a:
- Mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
- Revocare le
- maggiorazioni delle detrazioni per i figli inabili;
- maggiorazioni delle detrazioni per i figli minori di 3 anni;
- le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, riconosciute in presenza di almeno 4 figli a carico.
I sostituiti che intendono ottenere la detrazione per i figli a carico che compiranno 21 anni “a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione” (Circolare INPS).
Assegni al nucleo familiare
Per quanto concerne gli Assegni Nucleo Familiare l’Istituto ha provveduto:
- A riconoscere le maggiorazioni degli ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
- A disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell’erogazione delle prestazioni ANF ed assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili “per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell’Assegno unico e universale”.
Nulla cambia invece per le prestazioni in parola riferite a nuclei composti esclusivamente dai coniugi, con esclusione di:
- Coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- Fratelli, sorelle, nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti (ovvero senza limiti di età), i quali si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, qualora siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.