La nota n. 795 del 24 aprile dell’Ispettorato nazionale del lavoro – INL chiarisce entro quali confini è possibile, per uno studente o studentessa, svolgere attività di lavoro stagionali – comprese nell’apprendistato – compiendo altresì un periodo di formazione durante l’anno.
Con il documento citato l’Ispettorato ha dato infatti alcuni interessanti delucidazioni in merito all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l’effettuazione di attività stagionali.
Vediamo allora da vicino i chiarimenti forniti, circa l’utilizzo del contratto di apprendistato di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015.
Apprendistato stagionale, come e quando si applica
La nota INL giunge a seguito di una richiesta di precisazione interpretativa sulla normativa, sollecitata dall’Emilia-Romagna. Tale richiesta è stata evidenziata dal Ministero all’Ispettorato nazionale del lavoro, che così ha chiarito il margine di applicazione del contratto di apprendistato stagionale.
Più nel dettaglio, con nota prot. n. 9961 del 19 aprile scorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha portato all’attenzione dell’Ispettorato la necessità palesata dalla Regione Emilia Romagna, di ottenere alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui agli artt. 43 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 (attuativo del cd. Jobs Act), ai fini dell’effettuazione di attività di lavoro stagionale o estivo.
Ci riferiamo al contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e alla sua applicazione nel quadro di attività stagionali, e dunque svolte soltanto per alcuni periodi dell’anno solare.
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Principio di coerenza e elasticità del contratto di apprendistato stagionale
La nota dell’Ispettorato è utile perché, in sostanza, afferma che le modalità con cui compiere le attività stagionali possono essere scollegata dall’articolazione del percorso di studi.
Infatti:
- il datore di lavoro, esclusivamente nel primo contatto con l’istituzione formativa dello studente o della studentessa, sarà obbligato a controllare l’effettiva applicabilità del contratto di apprendistato, accertando la compatibilità tra singole attività di lavoro stagionali e titolo di studio (ad es. diploma);
- il vincolo in oggetto è applicato soltanto al primo contatto tra luogo formativo e datore di lavoro ed anzi, non vi sono norme che in generale vietano di firmare un contratto di apprendistato stagionale anche in ambiti differenti da quelli primariamente connessi al percorso di studi del singolo studente o studentessa, che opta per il lavoro stagionale-estivo.
Ciò è quanto precisato dall’Ispettorato nella nota n. 795, testo in cui l’agenzia coglie altresì l’occasione per ricordare che la regolamentazione della forma contrattuale dell’apprendistato stagionale è compito, per gli ambiti formativi, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il suaccennato principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio – ricorda l’Ispettorato – era già stato menzionato nella nota prot. n. 1369 del 7 agosto 2023. Lo scorso anno il chiarimento giunse a seguito di un quesito posto dall’Ispettorato Territoriale di Rimini, circa le condizioni per l’attivazione del contratto di apprendistato di primo livello per l’effettuazione di attività stagionale di cuoco. Ma con la nuova nota, di fatto, l’Ispettorato adotta un’interpretazione estensiva.
Infatti, la nota n. 795 rimarca che il contratto di apprendistato stagionale deve essere, potenzialmente, il testo di base su cui lo studente o la studentessa potrà costruire una rete di:
competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.
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Protocollo su contenuto e durata degli obblighi formativi datoriali
D’altronde a garanzia della bontà e dell’opportunità del percorso formativo di taglio pratico, svolto dallo studente o dalla studentessa grazie alla firma del contratto di apprendistato stagionale, vi è anche e soprattutto la sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa alla quale si è iscritti, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro.
In esso infatti si fissa il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro e, conseguentemente, la sottoscrizione del citato protocollo rappresenta di per sé una garanzia di compatibilità del percorso formativo e di efficacia del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.
Ecco perché la finalità formativa, tipica del contratto di apprendistato, non è messa a rischio dallo svolgimento di attività in settori diversi e non direttamente connessi al percorso di studi.
Il cambio di rotta
Rispetto alla nota n. 1369 del 2023, l’Ispettorato ha offerto in realtà un’interpretazione diversa e più elastica. Infatti nella nota dello scorso agosto l’INL sostenne che, pur non sussistendo nella normativa regionale dell’Emilia Romagna uno stretto rapporto tra iter formativo e attività di lavoro stagionale, datore e ente di istruzione non potevano prescindere dal valutare, appunto, la presenza di questo rapporto – anche e soprattutto in vista della certificazione finale emessa all’istituto di formazione del giovane o della giovane.
Anzi in occasione di quella nota, fu esclusa la facoltà di effettuare, da parte di uno studente adolescente, un periodo di apprendistato stagionale nel settore della ristorazione, se alla base non vi era la provenienza da una scuola alberghiera.
Ora la nota n. 795 mostra contenuti oggettivamente più flessibili sul piano lavorativo, assicurando ai giovani maggiori possibilità di formazione sul campo, anche al di là di una strettissima correlazione con il percorso di studi.
Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 (283,6 KiB, 1.179 hits)
Conclusioni
Il chiarimento è utile anche per comprendere qual è l’età minima per lavorare in Italia, soprattutto perchè molti ragazzi, in cerca di un lavoro estivo, trovano le porte chiuse dalle aziende che non saprebbero come inquadrarli.
La Regione Emilia Romagna, dopo il confronto attivo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha ottenuto dall’INL un parere positivo e che agevola appunto l’assunzione con un contratto di apprendistato di primo livello dei giovani già dai 15 anni d’età.
Pertanto nessuna interpretazione restrittiva della norma, perché altrimenti – a coloro che ad es. stanno seguendo un percorso di istruzione liceale – sarebbe stata preclusa la possibilità di avere una prima esperienza di accesso al mercato del lavoro con il contratto di apprendistato stagionale ed estivo.
Come accennato sopra, l’INL non ritiene automaticamente impossibile la sottoscrizione di un contratto di apprendistato stagionale, anche in ambiti diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti.
Infatti, come sopra sottolineato, per l’Ispettorato il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare meramente il “primo contatto” con l’istituzione formativa, da parte del datore di lavoro.