Significative novità in tema di residenza fiscale arriveranno a partire dal 2024. La residenza fiscale delle persone fisiche sarà ‘aggiornata’ così come previsto dalla delega fiscale, che è andata a modificarne la definizione di cui all’art. 2 del TUIR. Sono aggiornamenti di rilievo e che devono essere considerati ed approfonditi, visto che entreranno in vigore a partire dal primo gennaio prossimo.
In particolare è il decreto Anticipi, collegato alla manovra 2024, a contenere queste novità. Il provvedimento è un decreto-legge con cui il governo ha varato alcune misure urgenti di tipo economico e fiscale e, tra le innovazioni, anche quelle in oggetto. Ecco qualche dettaglio in proposito.
Cosa si intende per Residenza Fiscale: breve definizione
Dal sito dell’Agenzia delle Entrate leggiamo che per residenza fiscale si intende il luogo dove la persona fisica ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale per almeno 183 giorni in un anno (184 negli anni bisestili).
Pertanto secondo l’Agenzia è residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi chi per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili)
- è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure
- ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia.
Come cambia la residenza fiscale?
Per ciò che attiene alle regole sulla residenza ai fini fiscali in Italia delle persone fisiche il citato decreto dispone che, dal primo gennaio 2024, il nuovo assetto normativo avrà le seguenti caratteristiche:
- ai fini delle imposte sui redditi sono ritenuti residenti i soggetti che, per la maggior parte del periodo d’imposta – tenendo conto anche delle frazioni di giorno – hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato oppure che sono ivi presenti;
- per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in modo principale, i rapporti personali e familiari della persona;
- tranne il caso della prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Questo è quanto previsto, a sostituire l’attuale comma 2 dell’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
E ricordiamo che uno dei punti chiave della legge delega sulla riforma fiscale, è dato dalla necessità di rivedere il concetto stesso di residenza fiscale, in modo da allinearla meglio agli standard internazionali ed in qualche modo, evolverlo.
Residenza fiscale per stabilire la tassazione
Va da sé che la residenza fiscale abbia un ruolo decisivo nel determinare quale sia l’autorità fiscale. Anzi, determinare con precisione la residenza fiscale è fondamentale per poter applicare la corretta tassazione. Conseguentemente è preferibile avere una normativa italiana in linea con le regole dell’ordinamento tributario internazionale e con i diritti stabiliti nei contesti UE: così si spiega la volontà del Governo di inserire la revisione della residenza fiscale tra i punti cardine della riforma fiscale.
Non dimentichiamo che, quando un contribuente è residente in un dato paese, risulta essere soggetto integralmente al suo regime fiscale. In altre parole, vengono tassate tutte le sue fonti di reddito. Questo a differenza dei soggetti che non sono residenti: per essi infatti la tassazione va a colpire soltanto i redditi prodotti nel paese stesso.
La presenza fisica determina la residenza del soggetto
Oltre a cambiare la nozione di ‘domicilio’ così come inquadrato dal Codice Civile – ovvero la sede principale di affari ed interessi – che da ora in avanti farà invece riferimento al luogo in cui la persona sviluppa, in via principale, le relazioni personali e familiari, nel citato decreto vi sono novità importanti circa la presenza fisica del contribuente.
Nel decreto Anticipi, ovvero il decreto legge collegato alla legge di bilancio 2024 pubblicato in GU il 18 ottobre scorso, si trova infatti scritto che:
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.
Di fatto se prima la presenza fisica era correlata all’individuazione dei concetti di domicilio o residenza, con gli aggiornamenti citati la stessa assumerà un’importanza chiave nel determinare la residenza. Infatti sarà da ritenersi residente colui che, per la maggior parte del periodo di imposta, è presente nel nostro paese. Nel testo del decreto di rilievo è anche il fatto secondo cui una frazione di giorno in Italia rappresenta, comunque, un giorno di presenza.
Iscrizione anagrafica e residenza: novità
Con le novità normative di cui al citato decreto, si verifica anche il passaggio dalla cd. presunzione assoluta a quella, per ciò che attiene al mantenimento dell’iscrizione anagrafica nel nostro paese.
Nel testo infatti si trova indicato che, salvo prova contraria – ovvero la presunzione relativa – si debbono intendere residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. In termini pratici ciò vuol dire che una persona che vive stabilmente in un paese straniero, ma ha lasciato l’iscrizione anagrafica nel nostro paese, può provare l’effettiva residenza fiscale all’estero.
Qual è la differenza fra residenza e domicilio fiscale
Per completezza ricordiamo che la differenza fra residenza e domicilio fiscale consiste nel fatto che nella sostanza:
- la residenza è il luogo in cui una persona abita
- il domicilio fiscale, invece, è il luogo in cui svolge la sua attività professionale.
Pertanto il domicilio fiscale è un concetto relativo al diritto tributario: nel caso delle persone fisiche invece corrisponde alla residenza anagrafica.