La residenza fiscale è un elemento essenziale per il sistema tributario e per determinare la tassazione delle persone fisiche, società ed enti. Le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 209/2023, che hanno rivisto i criteri per determinarla, puntando a garantire maggiore certezza giuridica e coerenza con la normativa internazionale, vengono ora illustrate nella circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate [Allegata a fondo pagina].
Per le persone fisiche, è fondamentale la presenza fisica in Italia per almeno 183 giorni (184 nei bisestili) per stabilire la residenza fiscale. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, invece, diventa una presunzione relativa, contestabile con adeguate prove.
Anche per società ed enti i criteri sono stati aggiornati, privilegiando aspetti sostanziali come la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta. Le modifiche rafforzano il coordinamento con le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, rendendo il sistema più chiaro e in linea con le migliori prassi globali.
Cosa si intende per residenza fiscale
La residenza fiscale in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, si applica a chi trascorre la maggior parte dell’anno nel Paese (almeno 183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile). È considerato residente chi è iscritto all’Anagrafe delle persone residenti in Italia, chi ha il proprio domicilio o la dimora abituale nel territorio italiano.
Inoltre, sono ritenuti residenti anche i cittadini italiani che, pur essendo stati cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed essendosi trasferiti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati, sono identificati come tali dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, con le successive modifiche e integrazioni.
Come funziona la residenza fiscale delle persone fisiche
Dal 1° gennaio 2024, le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 nei bisestili), risiedono fisicamente nel territorio italiano. Questo criterio si affianca ai tradizionali concetti di residenza civilistica e domicilio, con un’attenzione particolare alle relazioni personali e familiari piuttosto che agli aspetti economici.
Esempio pratico: Se un lavoratore vive e lavora in smart working dall’Italia per 183 giorni all’anno, anche se non è formalmente registrato presso l’anagrafe italiana, sarà considerato fiscalmente residente. Questo rafforza l’importanza della presenza fisica rispetto all’iscrizione anagrafica, che ora rappresenta solo una presunzione relativa di residenza.
L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è ora considerata solo una presunzione relativa di residenza fiscale. Ciò significa che un contribuente può dimostrare con documentazione adeguata di non avere la residenza effettiva in Italia.
Residenza delle Società ed Enti
Dal 2024, una società o un ente è considerato residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiede una delle seguenti caratteristiche:
- Sede legale nel territorio italiano.
- Sede di direzione effettiva, ossia il luogo dove vengono prese decisioni strategiche per l’ente.
- Gestione ordinaria in via principale svolta in Italia.
Eliminazione dell’oggetto principale Il criterio dell’oggetto principale è stato rimosso. Ora si dà maggiore importanza alla sede di direzione e alla gestione ordinaria, in linea con le pratiche internazionali.
Esempio pratico: Un’azienda con sede legale in un altro Paese, ma che effettua la gestione ordinaria delle sue operazioni dall’Italia per la maggior parte dell’anno, sarà considerata residente ai fini fiscali nel nostro Paese.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
La nuova normativa deve essere coordinata con le convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione. In caso di conflitto tra le normative nazionali di due Stati, si applicano le cosiddette “tie breaker rules” previste dai trattati, che stabiliscono quale Stato ha il diritto di tassare il contribuente.
FAQ sulla Residenza Fiscale
1. Chi è considerato residente fiscale in Italia secondo le nuove regole?
Una persona fisica è considerata residente fiscale in Italia se trascorre la maggior parte del periodo d’imposta (183 o 184 giorni) nel territorio italiano, ha la residenza o il domicilio in Italia, oppure è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente (con presunzione relativa).
2. Come viene determinata la residenza fiscale di una società?
Dal 2024, una società è considerata residente in Italia se possiede la sede legale, la sede di direzione effettiva o se svolge la gestione ordinaria in via principale in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.
3. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituisce una prova assoluta di residenza fiscale?
No, l’iscrizione costituisce una presunzione relativa. Un contribuente può fornire la prova contraria dimostrando di non avere una residenza effettiva in Italia.
4. Quali criteri sono utilizzati per determinare la residenza fiscale di un lavoratore in smart working?
Il criterio della presenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta è determinante. Se un lavoratore lavora da remoto dall’Italia per 183 o 184 giorni, sarà considerato residente fiscale, indipendentemente da dove si trovi formalmente la sua residenza anagrafica.
Questa guida fornisce una panoramica generale sulle nuove regole di residenza fiscale introdotte dal Decreto n. 209/2023, ma ogni caso concreto potrebbe richiedere valutazioni specifiche basate sui fatti e sulle prove disponibili.
Allegati
Agenzia delle Entrate, circolare 20/2024 residenza fiscale (601,6 KiB, 15 hits)
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