Partita Iva forfettario 2022: con la cosiddetta riforma fiscale per la quale il Consiglio dei Ministri ha già approvato il disegno di legge delega, potrebbero essere introdotte novità anche per il regime forfettario 2022. Nella relazione finale delle Commissioni parlamentari sulla riforma del fisco, che sarà anch’essa presa in considerazione, sono suggeriti degli interventi correttivi anche sui forfettari.
Ecco la guida aggiornata alla contabilità e alla tassazione della p iva in regime forfettario con le novità della riforma fiscale.
Partita Iva in regime forfettario 2022: requisiti di accesso
La norma di riferimento del regime fiscale forfettario è la Legge n° 190/2014, Legge di bilancio 2015, commi da 54 a 89. Il regime forfettario nel tempo è stato oggetto di alcuni interventi normativi. La Legge di bilancio 2019 è intervenuta sui requisiti d’accesso e sulle cause di esclusione.
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Con la circolare n° 9/2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito specifici chiarimenti sulla legge citata.
Ad oggi, possono accedere al regime forfettario coloro che:
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate),
- hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.
I requisiti in parola devono essere rispettati sia ai fini dell’accesso che della permanenza nel regime in esame.
Le cause di esclusione dai forfettari
In merito alle cause di esclusione, non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
Nel 2022, le cause i requisiti di accesso e le cause di esclusioni dovrebbero rimanere invariati.
Partita Iva forfettario: ulteriori cause di esclusione
Ancora, oltre a quanto detto sopra, non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Regime forfettario, tassazione
L’aliquota sostitutiva applicata al regime forfettario va a sostituirsi a IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali.
Si tratta di un regime fiscale agevolato in quanto le aliquote non sono quelle normali dell’IRPEF ma si applica un’unica aliquota:
- ridotta al 5% si applica per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività (start up);
- aliquota sostituiva al 15% per tutti gli altri casi.
A differenza degli altri regimi il forfettario imponibile si calcola a forfait. Questo semplifica la contabilità e consente di risparmiare sulla tassazione.
Regime previdenziale forfettari
Anche nel 2022, dovrebbe trovare applicazione il regime previdenziale di favore previsto per gli artigiani e commercianti.
Regime previdenziale in base al quale, la contribuzione sia entro il minimale sia fino al massimale reddituale è ridotta del 35%.
L’adesione dovrà essere comunicata all’INPS entro il 28 febbraio 2022. Per chi inizia una nuova attività nel 2021. Chi avvierà l’attività nel 2022, deve comunicare l’adesione in maniera tempestiva. Rispetto alla ricezione provvedimento di iscrizione all’INPS.
Si veda la circolare INPS n° 24/2020.
La riforma fiscale: uscita ritardata se si perdono i requisiti
Con la c.d Riforma fiscale per la quale il Consiglio dei Ministri ha già approvato il disegno di legge delega, potrebbero essere introdotte novità anche per il regime forfettario. Nella relazione finale delle Commissioni parlamentari sulla riforma fiscale, che sarà anch’essa presa in considerazione, sono suggeriti degli interventi correttivi anche sul regime forfettario.
Nello specifico, nel 2022 potrebbe essere introdotte delle misure ad hoc per il contribuente in regime forfettario che perde i requisiti previsti dalla norma.
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La Commissione suggerisce l’introduzione di un sistema che permetta al contribuente di uscire dal regime forfettario con effetto ritardato.
Continuando nel regime nei due periodi d’imposta successivi alla perdita dei requisiti:
- a condizione che in ciascuno di detti periodi di imposta il contribuente dichiari un volume d’affari incrementato di almeno il 10% rispetto a quello di ciascun anno precedente;
- pagando un’imposta sostitutiva incrementata dal 15 al 20 e dal 5 (se in fase start-up) al 10 per cento.
La Commissione raccomanda, infine:
per questa ipotesi, di accordare in favore del contribuente quale ulteriore misura di accompagnamento, la limitazione dei poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo di vigenza dell’opzione; al termine del biennio agevolato, i contribuenti che hanno esercitato l’opzione fuoriuscirebbero definitivamente dal regime forfettario.
Fatturazione elettronica partita IVA forfettari
Ad oggi, l’obbligo di fatturazione elettronica non opera nei confronti delle partite iva in regime forfetario. Tuttavia, tali contribuenti se decidono di fatturare tutte le operazioni con la fattura elettronica, possono accedere ad un regime premiale.
Nello specifico, con un fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’attività di accertamento del fisco (articolo 43, dPR 600//3), è ridotto di un anno. A tal fine, sono considerate valide anche le fatture elettroniche emesse in ritardo.
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Anche se per quella determinata operazione il contribuente ha emesso prima una fattura cartacea e poi una fattura elettronica tardiva. A tal proposito, si veda la risposta n° 520/2021. Difatti, almeno per il 2022, sarà confermato il suddetto regime premiale.
Detto ciò, nella riforma fiscale, stando a quanto si sa oggi, non è previsto alcun obbligo di fatturazione per i contribuenti in regime forfettario.
Tuttavia, è notizia recente che l’U.E. ha dato la prima autorizzazione all’Italia per estendere l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari.
Sarà il Consiglio UE ad avere la decisione finale. Dopodiché, sarà necessaria una norma nazionale per mettere tutto nero su bianco.